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Document 31991R3766

    Regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

    GU L 356 del 24.12.1991, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; abrogato da 395R2800

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3766/oj

    31991R3766

    Regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0017 - 0020


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3766/91 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che occorre istituire un nuovo regime di sostegno per i produttori di semi di soia, colza e girasole raccolti nella Comunità; che il mezzo migliore per conseguire questo obiettivo consiste in un pagamento diretto per i produttori che seminano e intendono raccogliere i suddetti prodotti; che tale regime si applica a partire dalle semine effettuate in vista del raccolto 1992, sostituendo così gli aiuti per i semi oleosi previsti dal regolamento n. 136/66/CEE (4) e dal regolamento (CEE) n. 1491/85 (5);

    considerando che siffatti pagamenti diretti dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che i piani di regionalizzazione devono tener conto, per ogni regione, delle rese medie ottenute in un determinato periodo; che si dovrebbe istituire un'apposita procedura per l'esame di questi piani a livello comunitario;

    considerando che, per calcolare i pagamenti diretti, occorre stabilire un prezzo di riferimento previsionale, un importo di riferimento comunitario, il metodo di calcolo, nonché adeguate misure correttive;

    considerando che si devono adottare disposizioni per tener conto della situazione specifica della Spagna e del Portogallo, compresi i differenti livelli di progresso verso l'integrazione, di cui all'atto di adesione del 1985;

    considerando che, fintantoché non sia applicato un sistema integrato per il sostegno dei coltivatori di grandi seminativi, come proposto dalla Commissione, si ritiene opportuno applicare un regime di superfici massime garantite;

    considerando che per la colza si rende necessaria una politica di promozione qualitativa;

    considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia di semi oleosi;

    considerando che si devono prevedere misure transitorie, in particolare per preservare i diritti quesiti degli operatori detentori di scorte di semi oleosi al 30 giugno 1992,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.

    2. Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a partire dalle semine effettuate in vista del raccolto 1992 e sostituisce le disposizioni relative agli aiuti per i semi oleosi previsti dal regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 1491/85.

    3. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 va dal 1o luglio al 30 giugno.

    Articolo 2

    1. Ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione che indica i criteri per delimitare regioni produttrici distinte. Tali criteri devono essere pertinenti e obiettivi e sufficientemente flessibili da consentire la delimitazione di zone omogenee distinte non inferiori a una determinata superficie minima; essi devono permettere di definire le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese, come la fertilità del suolo, prevedendo, se del caso, un'opportuna differenziazione tra terreni irrigati e non irrigati.

    2. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati in materia di superfici e di rese tanto per i cereali quanto, se possobile, per i semi oleosi prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986/1987 - 1990/1991. Per ogni regione viene calcolata una resa cerealicola media, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più bassa e la resa più elevata; se possibile, un analogo calcolo viene eseguito per i semi oleosi.

    3. Per ogni regione ogni Stato membro specifica, in base a criteri pertinenti e obiettivi, se l'importo regionale di riferimento previsionale (e l'importo regionale definitivo) è ottenuto mediante raffronto tra le rese medie regionali e comunitarie per i cereali oppure per i semi oleosi. Effettuando questa scelta lo Stato membro non deve giungere ad un risultato globale che sia superiore che se si fossero utilizzate esclusivamente le rese cerealicole o le rese dei semi oleosi.

    4. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione, unitamente a tutta la documentazione disponibile, comprese, se necessario, le misure che lo Stato membro intende prendere nel caso di domande per la semina in terreni non adatti con l'obiettivo principale di ottenere il pagamento diretto invece di coltivare un raccolto destinato allo smercio. Questi piani vengono presentati alla Commissione entro una data fissata della stessa secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    5. La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano, oltre ad essere fondato su criteri pertinenti e obiettivi, corrisponda ai dati storici disponibili, segnatamente per ciò che riguarda la resa media comunitaria di cereali (4,6 t/ha) e di semi oleosi (2,36 t/ha) e le corrispondenti medie nazionali.

    La Commissione può opporsi a piani non compatibili con i criteri pertinenti, in particolare con la resa media dello Stato membro. In questo caso i piani sono rettificati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione.

    6. Su richiesta della Commissione o ad iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riveduto dallo Stato membro, secondo lo stesso procedimento descritto nei paragrafi precedenti.

    Articolo 3

    1. È istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi, pari a 163 ECU/t.

    2. È istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 384 ECU/ha.

    3. Per ogni regione individuata a norma dell'articolo 2, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi, che traduca il divario tra la resa cerealicola di detta regione e la resa ceralicola media della Comunità (4,6 t/ha), oppure tra la resa di semi oleosi di detta regione e la resa media di semi oleosi della Comunità (2,36 t/ha).

    4. Anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna di commercializzazione la Commissione calcola, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, un importo di riferimento regionale finale, basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Questo calcolo finale viene effettuato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzo che si mantengano entro l'8 % del prezzo di riferimento previsionale.

    5. La Commissione può procedere ai calcoli finali separatamente per ogni tipo di seme oleoso, in modo da non favorire un tipo di seme piuttosto che un altro e al fine di tener conto di una possibile applicazione dell'articolo 6, tenendo in debito conto la resa minore tipicamente associata alle colture intercalari di semi di soia.

    6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli importi summenzionati, aggiungendo una breve spiegazione dei calcoli effettuati.

    Articolo 4

    1. I produttori stabiliti nella Comunità che seminano e intendono raccogliere i prodotti menzionati all'articolo 1 possono richiedere l'applicazione di un sistema regionalizzato di pagamenti diretti. Il pagamento diretto è versato al produttore che ne fa domanda, sempreché il diritto a tale pagamento sia stato riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda.

    2. Per avere diritto ad un pagamento il produttore deve, entro la data stabilita per la regione in questione:

    - aver provveduto alla semina, e

    - aver inoltrato domanda.

    3. Ogni domanda può essere presentata soltanto per i seminativi coltivati durante il periodo 1989/1990 - 1990/1991, compresi quelli per i quali si provi la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo.

    4. La domanda deve essere corredata:

    a) della menzione della superficie coltivata per ogni seme oleoso, e

    b) di un piano di coltivazione dettagliato indicante le superfici destinate alla coltura delle oleaginose o di un contratto di coltura con un primo acquirente riconosciuto.

    5. I produttori che presentano una domanda hanno diritto ad un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale. Gli Stati membri eseguono i necesssari controlli per verificare l'effettivo diritto all'anticipo. Una volta provato il diritto all'anticipo, questo dovrebbe essere versato.

    6. Le domande di ulteriori pagamenti debbono fornire la prova che il raccolto ha avuto luogo, comprovando che detto raccolto è stato venduto o che esso è tuttora proprietà del produttore. Dopo che la Commissione ha pubblicato gli importi di riferimento regionali finali, è versato un saldo pari alla differenza tra l'ammontare dell'anticipo e l'importo di riferimento regionale finale.

    Qualora il produttore dimostri di aver conservato la proprietà del prodotto per un periodo da stabilirsi, può essergli versato un premio di ordinata commercializzazione. L'importo e le condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto sono adottati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    7. In deroga alle disposizioni che precedono, i produttori che coltivano semi di soia come coltura intercalare devono presentare la loro domanda anteriormente al 30 maggio, nel rispetto delle altre condizioni del presente articolo. A questi produttori non viene corrisposto alcun anticipo.

    8. Il calendario del sistema regionalizzato di pagamenti per i richiedenti è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    Articolo 5

    Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo verrà stabilito un importo di riferimento previsionale nazionale per i produttori di semi di girasole quale punto di partenza per la regionalizzazione nell'ambito di tali paesi. Detti importi saranno fissati a 292 ECU/ha per la Spagna, e a 272 ECU/ha per il Portogallo. Essi saranno fissi a meno che non si superino le superfici massime garantite per la Spagna o il Portogallo e saranno soggetti ad eventuali adeguamenti in seguito ad evoluzioni del prezzo del mercato mondiale come previsto agli articoli 3, 4 e 6. Per la Spagna, l'importo verrà adeguato per gli anni successivi al fine di rispecchiare le tappe di transizione previste nel trattato di adesione.

    Articolo 6

    1. I pagamenti sono soggetti ad un sistema di superfici massime garantite. Tali superfici massime garantite sono:

    Soia

    CEE 12 509 000 ha

    Colza e ravizzone

    CEE 12 2 377 000 ha

    Girasole

    Spagna 1 411 000 ha

    Portogallo 122 000 ha

    Resto della CEE 1 202 000 ha.

    2. Se la superficie coltivata a grani oleaginosi supera la relativa superficie massima garantita, i pagamenti diretti sono ridotti di tante unità percentuali quante sono le unità percentuali in eccesso. L'applicazione di questa disposizione si basa unicamente sulle superfici per le quali è presentata una domanda di pagamento diretto. I relativi pagamenti diretti sono ridotti dalla Commissione dopo che siano stati calcolati gli importi regionali di riferimento finali.

    Articolo 7

    1. I pagamenti diretti ai coltivatori di colza e ravizzone sono riservati ai coltivatori che utilizzano sementi di qualità e varietà certificate.

    2. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, quali semi di colza e ravizzone sono ammissibili all'aiuto in applicazione del paragrafo 1.

    Articolo 8

    Gli importi dei pagamenti, le disposizioni che disciplinano il versamento dei pagamenti diretti, le dimensioni minime delle regioni e le altre modalità per l'applicazione del presente regolamento sono adottati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la piena osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

    2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, specie per quanto concerne:

    - la superficie minima da coltivare; esse vengono fissate tenendo particolarmente conto delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime;

    - i controlli; questi ultimi includono, fra l'altro, operazioni di telerilevamento e/o verifiche della plausibilità sulla base dei documenti ufficiali obbligatori già disponibili presso le amministrazioni nazionali;

    - la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2; essa può essere modificata per determinate regioni, in funzione di circostanze normali o eccezionali.

    Articolo 10

    1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1491/85 e le disposizioni connesse dei regolamenti in vigore al 30 giugno 1992 continuano ad applicarsi anche dopo tale data alla soia raccolta nella Comunità e identificata entro il 30 giugno 1992.

    2. Le disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE e le disposizioni connesse dei regolamenti in vigore al 30 giugno 1992 continuano ad applicarsi anche dopo tale data ai semi di colza e ravizzone e ai semi di girasole raccolti nella Comunità e identificati entro il 30 giugno 1992.

    3. Le disposizioni riguardanti il regime comunitario di sostegno dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 restano in vigore fintantoché i prodotti in questione continuino ad aver diritto all'aiuto della Comunità. Le misure transitorie per facilitare lo smaltimento o l'ordinata commercializzazione di questi prodotti sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    4. Il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché le relative modalità di applicazione restano in vigore fintantoché rimangono compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 11

    Qualora si rendano necessarie misure supplementari o transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento, specialmente nel caso in cui l'introduzione del nuovo regime provochi notevoli difficoltà per determinati prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BUKMAN

    (1) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 8. (2) Parere reso il 9 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 31 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). (5) Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 191, pag. 35). (6) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 8.

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