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Document 31991R3687

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

    GU L 354 del 23.12.1991, p. 1–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 392R3759

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3687/oj

    31991R3687

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 23/12/1991 pag. 0001 - 0038


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/ 90 (4), è stato modificato più volte e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

    considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

    considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate;

    considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione dei mercati consiste nell'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

    considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

    considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca, la creazione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro aderenti di conformarsi a determinate norme, specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi;

    considerando che occorre prevedere disposizioni atte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni, nonché gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'importo di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

    considerando che, onde potenziare l'azione delle organizzazioni di cui trattasi e facilitare in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di estendere, a talune condizioni, al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione, le norme, particolarmente in materia di immissione sul mercato, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata;

    considerando che l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui norme sono state estese; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a detti operatori un'indennità per i prodotti che, pur essendo conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;

    considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;

    considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che favoriscono la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo di orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato;

    considerando che, per stabilizzare i corsi, è opportuno che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, il prezzo di ritiro entro una forcella, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;

    considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato;

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in alcuni casi, il livello della compensazione finanziaria versata alle organizzazioni predette non è tale da favorire l'adesione dei pescatori alle organizzazioni stesse; che è pertanto opportuno aumentare la compensazione finanziaria;

    considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di applicare con una certa flessibilità i meccanismi d'intervento mediante una fissazione dei prezzi comunitari di ritiro, onde consentire alle organizzazioni di effettuare entro certi limiti i ritiri dal mercato a seconda delle fluttuazioni constatate sul mercato;

    considerando che, onde incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria proporzionalmente al volume dei ritiri dal mercato;

    considerando che, a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci di alto valore commerciale che siano stati ritirati dal mercato; che, a tal fine, occorre concedere un aiuto per la trasformazione e l'ammasso ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati;

    considerando che, per favorire una maggiore stabilità del mercato tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti interessati e delle loro condizioni di produzione e di commercializzazione differenziate, è quindi opportuno includere alcune specie in un regime comunitario di sostegno dei prezzi;

    considerando tuttavia che i divari regionali di prezzo tra le specie anzidette non consentono, nell'immediato, la loro integrazione nell'attuale regime di compensazione finanziario accordato alle organizzazioni di produttori;

    considerando che è quindi opportuno instaurare un regime d'intervento basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato in maniera autonoma dalle organizzazioni di produttori; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che hanno formato oggetto di interventi autonomi;

    considerando che, per incitare le organizzazioni di produttori a meglio adeguare la loro offerta alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere un'appropriata corresponsabilità finanziaria di tali organizzazioni, nonché una limitazione dei quantitativi di prodotti che possono beneficiare di un aiuto forfettario;

    considerando che, per evitare per quanto possibile la distruzione di pesci ritirati dal mercato, occorre prevedere la possibilità di concedere un aiuto forfettario alla trasformazione e al magazzinaggio di determinati quantitativi di prodotti ritirati, da destinare al consumo umano;

    considerando che per tre specie di tonno, l'alalonga, il tonno rosso ed il tonno obeso, si constatano sul piano della commercializzazione caratteristiche analoghe a quelle delle altre specie che beneficiano dell'aiuto forfettario; che è quindi opportuno estendere tale meccanismo anche alle tre specie suddette;

    considerando che è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto forfettario all'osservanza di norme comuni di commercializzazione;

    considerando che l'evoluzione dei prezzi sul mercato potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure adeguate, che contribuiscano al ravvicinamento dei prezzi nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto forfettario alla condizione che i prezzi di ritiro autonomi non superino un determinato massimale;

    considerando che, quando l'applicazione di tale regime di aiuto forfettario provoca un ravvicinamento dei prezzi a seguito dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle specie interessate, è opportuno disporre che a dette specie venga esteso il regime di compensazione finanziaria;

    considerando che, qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo, è opportuno prevedere la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori aiuti all'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria;

    considerando che l'esperienza acquisita ha messo in luce la necessità di precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti congelati a bordo e di adeguare parallelamente predetto regime ai principi generali degli altri regimi comunitari d'intervento;

    considerando che una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari del prodotto; che è pertanto opportuno prevedere che, in caso di necessità, siano concesse ai produttori indennità di compensazione;

    considerando che, per quanto riguarda il mercato del tonno, onde razionalizzare la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare il beneficio dell'indennità compensativa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori;

    considerando che, per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato sul mercato comunitario una situazione che giustifichi il versamento dell'indennità compensativa, occorre accertare che il ribasso dei prezzi sul mercato comunitario sia dovuto a una flessione dei prezzi all'importazione;

    considerando che, per evitare un incremento anormale della produzione del tonno, è opportuno prevedere i limiti entro i quali tale indennità può essere concessa alle organizzazioni di produttori, in funzione delle condizioni di approvvigionamento constatate sul mercato comunitario;

    considerando che, per non perturbare le correnti di scambio tradizionali, è opportuno disporre che le organizzazioni di produttori intervengano nel finanziamento degli interventi sul mercato comunitario in caso d'incremento della loro produzione sbarcata su quest'ultimo;

    considerando che per salvaguardare il livello del reddito dei produttori di salmoni e di astici conviene prevedere la possibilità di concedere a questi produttori, a certe condizioni, indennità di compensazione;

    considerando che è tuttavia nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per certi prodotti; che, in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nel quadro delle condizioni internazionali di concorrenza; che gli inconvenienti che questo regime potrebbe comportare per i produttori di tonni della Comunità possono essere compensati con la concessione delle indennità previste a tal fine;

    considerando che la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune; che è quindi opportuno recepire nel presente regolamento le modifiche apportate alla tariffa doganale comune;

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che può risultare necessario prendere molto rapidamente misure tariffarie onde assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario e garantire il rispetto degli impegni internazionali delle Comunità; che, per consentire alle Comunità di far fronte a tali situazioni con tutta la necessaria diligenza, è opportuno prevedere una procedura che permetta di prendere rapidamente le misure necessarie;

    considerando che, per alcuni prodotti, è opportuno prendere misure nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormalmente bassi, onde evitare perturbazioni sui mercati comunitari; che, per rendere più efficaci tali misure, è opportuno migliorare il sistema di constatazione dei prezzi all'importazione ed ampliare la lista dei prodotti che possono essere assoggettati al regime dei prezzi di riferimento;

    considerando che, per la maggior parte dei prodotti, il regime in tal modo istituito consente di rinunciare a provvedimenti di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune effettivamente riscosso;

    considerando che per alcuni prodotti non è ancora possibile definire un regime comunitario all'importazione; che è pertanto necessario permettere agli Stati membri di mantenere per tali prodotti le restrizioni quantitative risultanti dai rispettivi regimi nazionali;

    considerando che, in circostanze eccezionali, tale meccanismo di salvaguardia può rivelarsi inefficace; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che potrebbero risultarne, occorre permettere alla Comunità di prendere rapidamente le misure necessarie;

    considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, e nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (CEE) n. 1999/85 (5) e, qualora la situazione del mercato lo esiga, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre opportuno che le restituzioni siano fissate in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità ai fini dell'esportazione non siano sfavoriti da un regime di perfezionamento attivo, che stimolerebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

    considerando che occorre impedire che la concorrenza fra le imprese della Comunità sui mercati esterni possa venir falsata; che si debbono pertanto instaurare uguali condizioni di concorrenza, istituendo un regime comunitario che preveda per i prodotti della pesca la concessione facoltativa di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nella misura necessaria a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti in questione e nei casi in cui tali esportazioni sono economicamente rilevanti;

    considerando che, nel quadro del commercio interno della Comunità, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate dalle disposizioni del trattato;

    considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno che le disposizioni del trattato concernenti la valutazione degli aiuti concessi dagli Stati membri e il divieto di quelli incompatibili con il mercato comune vengono applicate nel settore della pesca;

    considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

    considerando che l'attuazione di tale organizzazione comune deve altresì tener conto che la Comunità ha interesse a preservare per quanto possibile il suo patrimonio ittico, che è pertanto opportuno escludere il finanziamento delle misure attinenti ai quantitativi che eccedono quelli eventualmente assegnati agli Stati membri;

    considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno istituire una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

    considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza.

    2. Detta organizzazione disciplina i seguenti prodotti:

    Codici NC

    Designazione delle merci

    a)

    0301

    Pesci vivi

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

    0304

    Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

    b)

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana

    c)

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, salati o in salamoia

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

    d)

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

    -altri:

    --Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

    0511 91 10

    ---Cascami di pesci

    0511 91 90

    ---altri

    e)

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    f)

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

    g)

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di alte sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

    1902 20 10

    -contenenti più del 20 % in peso di pesci, crostacei, molluschi, o altri invertebrati acquatici

    h)

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

    2301 20 00

    -Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertrebrati acquatici

    TITOLO I Norme di commercializzazione

    Articolo 2

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione e il relativo campo d'applicazione; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione per categoria di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.

    2. Quando le norme di commercializzazione sono state adottate, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottare per gli scambi con i paesi terzi.

    3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme di commercializzazione e le regole generali per la loro applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2.

    Articolo 3

    Le modifiche da apportare alle norme comuni di commercializzazione per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di vendita sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità di prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione.

    Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

    2. Gli Stati membri prendono le misure adeguate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 2.

    3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.

    4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 36, tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l'interpretazione e l'applicazione uniformi delle norme comuni di commercializzazione.

    TITOLO II Organizzazioni di produttori

    Articolo 5

    1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «organizzazione di produttori» qualsiasi organizzazione od associazione riconosciuta di tali organizzazioni, costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione.

    Tali misure, tendenti in particolare a promuovere l'attuazione di piani di cattura, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi, devono implicare per i produttori aderenti l'obbligo:

    - di smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione dei prodotti per i quali hanno aderito; l'organizzazione di produttori può esonerare dall'obbligo anzidetto qualora lo smercio sia effettuato nell'osservanza di norme comuni preventivamente definite;

    - di applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione di produttori per migliorare, in particolare, la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

    2. Le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione dominante sul mercato comune salvo che essa sia necessaria per il proseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

    3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori istituite dopo il 1o gennaio 1982 aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e a facilitarne il funzionamento.

    2. Tali aiuti sono accordati nei tre anni successivi alla data del riconoscimento e il loro importo non può superare il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3, il 2 e l'1 % del valore della produzione commercializzata che rientra nell'attività dell'organizzazione di produttori. Gli aiuti non devono tuttavia superare il 60 % il primo anno, il 40 % il secondo anno ed il 20 % il terzo anno delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

    Il versamento dell'importo di tali aiuti è effettuato nei cinque anni successivi alla data del riconoscimento.

    3. Il valore dei prodotti commercializzati è stabilito forfettariamente per ogni anno sulla base:

    - della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili che precedono la loro adesione,

    - dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

    4. Nei cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori, direttamente o tramite istituti di credito, aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato di cui all'articolo 9.

    5. La Commissione, in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alle fine di ogni esercizio finanziario, viene informata dell'esistenza degli aiuti di cui al paragrafo 2.

    Gli aiuti di cui al paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione non appena vengono concessi.

    6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

    Articolo 7

    1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione su una parte del litorale o in uno o più luoghi di sbarco in essa situati, lo Stato membro interessato può rendere obbligatorie, per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano sulla parte del litorale o in uno o più luoghi di sbarco in essa situati uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

    a) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

    b)

    le norme adottate dall'organizzazione in materia di ritiri dal mercato per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, sempreché il prezzo di ritiro sia uguale ai prezzi fissati in applicazione dell'articolo 12.

    Tuttavia, le norme adottate dall'organizzazione per il prezzo di ritiro dei prodotti freschi o refrigerati contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), esclusi i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, possono essere estese ai non aderenti all'organizzazione stabiliti nelle zone menzionate al primo comma.

    Può essere deciso che le norme di cui ai commi precedenti non siano applicabili a determinate categorie di vendite.

    2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 soltanto su parti del litorale nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme che prevedono di rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1.

    Entro i due mesi successivi alla loro comunicazione, la Commissione può:

    a)

    decidere che le norme comunicate non possono essere rese obbligatorie, oppure

    b)

    dichiarare nulla la decisione di estendere le norme decise dallo Stato membro, in particolare qualora constati, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 26 (8), che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile all'accordo, alla decisione o alla prassi in base alla quale le suddette norme sono adottate o attuate. In tal caso, la decisione presa dalla Commissione nei confronti di tale accordo, decisione o prassi si applica soltanto a decorrere dalla data della constatazione.

    4. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee:

    - a controllare l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 1;

    - a punire le infrazioni a dette norme.

    Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

    5. Nell'applicare il paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere che i non aderenti sono tenuti a versare all'organizzazione la totalità o parte di contributi versati dai produttori aderenti, nella misura in cui tali contributi sono destinati a coprire le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1.

    6. In caso di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono, se del caso, tramite le organizzazioni di produttori, il ritiro dei prodotti non conformi alle norme di commercializzazione o che non abbiano potuto essere venduti ad un prezzo almeno uguale al prezzo di ritiro.

    7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

    8. L'elenco delle zone di cui al paragrafo 1 e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 8

    1. In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'indennità ai non aderenti a un'organizzazione stabiliti nella Comunità per i quantitativi prodotti:

    - che non possono essere commercializzati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ovvero

    - che sono stati ritirati dal mercato in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

    Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo in cui i beneficiari sono stabiliti e non può superare il 60 % dell'importo risultante dall'applicazione ai quantitativi ritirati del prezzo di ritiro fissato in conformità dell'articolo 12.

    2. Le spese risultanti dalla concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico dello Stato membro interessato.

    TITOLO III Regime dei prezzi

    Articolo 9

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti conferiti dai produttori aderenti.

    In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato:

    - se si tratta dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, e nell'allegato VI, che rispondono alle norme adottate in conformità dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori accordano un'indennità ai produttori aderenti;

    - se si tratta degli altri prodotti contemplati all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato I, parti A e D, né nell'allegato VI, le organizzazioni di produttori possono accordare un'indennità ai produttori aderenti.

    Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni del paragrafo 5.

    2. La destinazione dei prodotti ritirati deve essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale smercio della produzione.

    3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi d'intervento alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.

    4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:

    - l'elenco dei prodotti ai quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,

    - il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,

    - i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 10

    1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A, D e E viene fissato prima dell'inizio della campagna di pesca un prezzo d'orientamento.

    Tale prezzo è valido per tutta la Comunità e viene fissato per ciascuna compagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa.

    2. Il prezzo d'orientamento è fissato:

    - sulla base della media dei prezzi rilevati, nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale viene fissato il prezzo, sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per una parte significativa della produzione comunitaria e per un prodotto avente caratteristiche commerciali ben definite;

    - tenendo conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.

    In sede di fissazione del prezzo di orientamento si tiene conto anche della necessità:

    - di stabilizzare i corsi sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità;

    - di contribuire al sostegno dei redditi dei produttori;

    - di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori.

    3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.

    Articolo 11

    1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo d'orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi, rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi, dei prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo d'orientamento.

    2. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali, per un determinato prodotto, è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria.

    3. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i prezzi di vendita all'ingrosso praticati nel trimestre precedente per i prodotti di cui all'allegato IV, parte B congelati a bordo e per quelli congelati a terra.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 12

    1. Viene fissato per ciascuno dei prodotti di cui:

    - all'allegato I, parti A e D, un prezzo di ritiro comunitario,

    - all'allegato I, parte E, un prezzo di vendita comunitario,

    secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la presentazione del prodotto, in appresso denominati «categoria di prodotto», applicando a un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato. Tale coefficiente riflette la differenza di prezzo tra la categoria di prodotto interessata e quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento. Il prezzo di ritiro comunitario e il prezzo di vendita comunitario non devono tuttavia in alcun caso superare il 90 % del prezzo di orientamento.

    2. Onde garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, ai prezzi di cui al paragrafo 1, possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da considerare come elemento di calcolo dei prezzi di ritiro o di vendita comunitari, nonché la determinazione delle zone di sbarco di cui al paragrafo 2 come pure i prezzi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 13

    1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, nell'ambito del disposto dell'articolo 9, effettuano interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, a condizione che:

    a) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato in conformità dell'articolo 12; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza tra il 10 % al di sotto o al di sopra di tale prezzo, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;

    b)

    i prodotti ritirati siano conformi alle norme stabilite in conformità dell'articolo 2;

    c)

    l'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato:

    - non ecceda l'importo risultante dall'applicazione a detti quantitativi dei prezzi di ritiro fissati in conformità dell'articolo 12 e

    - sia almeno uguale, per le diverse quote di quantitativi ritirati, alla percentuale del prezzo di ritiro prevista dal paragrafo 3, maggiorata di 2,5;

    d)

    un prezzo di ritiro almeno uguale al prezzo di cui all'articolo 12 venga applicato per ciascuna categoria del prodotto interessato. Tuttavia l'organizzazione di produttori che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, applichi il divieto di vendita per talune categorie di prodotti, non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie di prodotti.

    2. La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare un ostacolo allo smercio normale dei prodotti di cui all'articolo 12.

    Tuttavia, la compensazione non è concessa se i prodotti ritirati in una giornata non raggiungono un quantitativo o un valore minimo da stabilire.

    3. L'importo della compensazione finanziaria è uguale:

    - all'85 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata che non eccedono il 5 %,

    - al 70 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 5 % e non superiori al 10 %,

    - al 55 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 10 % e non superiori al 15 %,

    - al 40 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 15 % e non superiori al 20 %,

    - allo 0 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata che eccedono il 20 %

    dei quantitativi del prodotto considerato messi in vendita annualmente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1. I quantitativi ritirati dal mercato sono calcolati nella compensazione finanziaria nell'ordine cronologico del loro ritiro.

    4. La produzione dei membri di una organizzazione, ritirata dal mercato da quest'ultima o da un'altra organizzazione in applicazione dell'articolo 7, è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo della compensazione finanziaria da concedere all'organizzazione alla quale appartengono i produttori in causa.

    I quantitativi che beneficiano del premio di cui all'articolo 14 sono presi in considerazione sino a concorrenza dell'80 % del volume, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria.

    5. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano o dei proventi netti dello smercio dei prodotti destinati al consumo umano in conformità del paragrafo 2. Tale valore è fissato all'inizio della campagna di pesca; il suo livello è tuttavia modificato se sui mercati della Comunità sono constatate notevoli variazioni dei prezzi.

    6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

    7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo le procedure di cui all'articolo 36.

    Articolo 14

    1. Taluni prodotti di cui all'allegato I, parti A e D ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui all'articolo 12, beneficiano di un premio di riporto, a condizione che:

    - siano stati apportati da un produttore aderente,

    - rispondano a determinati requisiti in materia di qualità, dimensione e presentazione,

    - subiscano una o più operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 3,

    - rimangono all'ammasso per un periodo da determinare.

    2. Il premio è concesso soltanto per i quantitativi non eccedenti il 15 % del quantitativo del prodotto in causa messo in vendita annualmente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

    L'importo del premio non può superare l'importo delle spese tecniche di trasformazione e di ammasso né eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco.

    3. Le operazioni di trasformazione di cui al presente articolo sono le seguenti:

    a) - congelamento,

    - salatura,

    - essiccazione,

    b)

    la filettatura o il taglio se accompagnati da una delle trasformazioni di cui alla lettera a).

    4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, nonché l'elenco dei prodotti che beneficiano di un premio di riporto.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 15

    1. Gli Stati membri concedono un premio di magazzinaggio alle organizzazioni di produttori che, durante tutta la campagna di pesca, non vendono i prodotti di cui all'allegato I, lettera E, al di sotto del prezzo di vendita comunitario fissato conformemente all'articolo 12; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10 % al di sotto o al di sopra di tale prezzo, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi del mercato.

    2. Vengono presi in considerazione per un eventuale premio di magazzinaggio unicamente i quantitativi che:

    - sono stati apportati da un produttore aderente all'organizzazione,

    - posseggono determinati requisiti di qualità e di presentazione,

    - sono stati effettivamente messi in vendita senza però aver trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario,

    - vengono o trasformati per essere congelati ed immagazzinati oppure conservati in condizioni da determinare.

    3. I prodotti che non sono stati né venduti alle condizioni di cui al paragrafo 2, terzo trattino, né destinati alle operazioni di cui al paragrafo 2, quarto trattino, vengono smerciati in modo da non intralciare il normale smaltimento della produzione interessata.

    4. Per ciascuno dei prodotti contemplati, il premio di magazzinaggio è concesso soltanto per quantitativi che non superino il 20 % del quantitativo annuo messo in vendita conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

    L'importo di tale premio non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 16

    1. Per i prodotti elencati nell'allegato VI, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi nel quadro dell'articolo 9, a condizione che:

    a) prima dell'inizio della campagna di pesca queste organizzazioni di produttori fissino un prezzo di ritiro, in appresso denominato «prezzo di ritiro autonomo»; tale prezzo, per il quale è ammesso un margine di tolleranza del 10 % per difetto e del 5 % per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di produttori durante tutta la campagna; il prezzo in causa non può tuttavia superare l'80 % del prezzo medio ponderato rilevato per le categorie di produttori di cui trattasi nella zona di attività delle organizzazioni di produttori interessate nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti;

    b)

    i prodotti ritirati siano conformi alle norme adottate in conformità dell'articolo 2;

    c)

    l'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia pari al prezzo di ritiro autonomo.

    2. L'aiuto forfettario è concesso soltanto per i quantitativi ritirati dal mercato che, simultaneamente:

    a) siano stati messi in vendita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1,

    b)

    prima del ritiro siano stati messi in vendita a condizioni da stabilire,

    c)

    - siano smaltiti in modo da non ostacolare lo smaltimento normale del prodotto di cui trattasi ovvero

    - siano sottoposti a un regime di trasformazione e di magazzinaggio. Ai sensi del presente articolo, per trasformazione si intendono le operazioni di congelamento, di filettatura o di taglio, purché seguite dal congelamento.

    3. L'aiuto forfettario è concesso soltanto per quantitativi non eccedenti il 10 % dei quantitativi messi annualmente in vendita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

    La concessione dell'aiuto forfettario può essere subordinata alla condizione che il prezzo di ritiro autonomo non superi un livello massimo fissato secondo la procedura prevista all'articolo 36.

    4. L'importo dell'aiuto forfettario per i quantitativi sottoposti al regime:

    a)

    di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino è pari al 75 % del prezzo di ritiro applicato durante la campagna in corso;

    b)

    di cui al paragrafo 2, lettera c), secondo trattino non può essere superiore né al 50 % del livello massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), né all'importo delle spese tecniche di trasformazione e di magazzinaggio constatate durante la campagna di pesca precedente, escluse le spese più elevate.

    5. Dall'importo dell'aiuto forfettario è detratto il valore, fissato forfettariamente, dei prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 2, lettera c), primo trattino.

    6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto forfettario abbiano diritto a beneficiarne.

    Ai fini del controllo, i beneficiari dell'aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino secondo modalità da stabilire. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con periodicità da stabilire, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotti, i prezzi medi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi.

    7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie previste dal presente articolo, in merito alla loro inclusione nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, parte A.

    8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 36.

    9. Il presente articolo è applicabile per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 novembre 1988.

    Un anno prima dello scadere di tale periodo, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione del regime, in particolare sullo sviluppo dei prezzi per i prodotti di cui all'allegato VI. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le misure appropriate prima dello scadere dei cinque anni.

    Articolo 17

    1. Per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II è fissato annualmente un prezzo di orientamento valido per la Comunità per tutto l'anno e determinato secondo l'articolo 10, paragrafo 2.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti o i gruppi di prodotti aventi le stesse caratteristiche considerate per la fissazione del prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1.

    3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata, per un determinato prodotto, una parte significativa della produzione comunitaria.

    4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 18

    1. Per i prodotti indicati negli allegati II e III può essere concesso un aiuto all'ammasso privato a favore delle organizzazioni di produttori che durante la campagna in corso applichino l'articolo 5, paragrafo 1, in materia di produzione e di commercializzazione, qualora:

    a) i prezzi medi spuntati per un prodotto messo in vendita da dette organizzazioni di produttori per un periodo significativo da stabilirsi siano inferiori:

    - all'85 % del prezzo di orientamento di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per i prodotti dell'allegato II;

    - al 95 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, per i prodotti dell'allegato III, e

    b)

    la situazione constatata in materia di prezzi rischi di perdurare.

    2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti:

    - pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente all'organizzazione di produttori interessata,

    - la cui quantità non superi il 20 % dei quantitativi medi degli stessi prodotti messi in vendita nella Comunità, conformemente all'articolo 5, durante lo stesso periodo delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale è concesso l'aiuto. Tuttavia, i quantitativi atti a fruire dell'aiuto non possono superare il 20 % dei quantitativi messi in vendita durante il periodo in corso,

    - per i quali è comprovato, secondo modalità da stabilirsi, che si tratta di prodotti comunitari,

    - immagazzinati per un periodo minimo e reimmessi sul mercato comunitario.

    3. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'importo delle spese tecniche e degli interessi per un periodo massimo di tre mesi. Questo importo è stabilito mese per mese ed è decrescente.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato e le relative condizioni di concessione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 36.

    5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, fino al 31 dicembre 1991 l'aiuto è concesso anche ai produttori stabiliti in Grecia e non aderenti a un'organizzazione di produttori.

    Articolo 19

    1. Per i prodotti di cui all'allegato III è fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo alla produzione comunitaria.

    Questi prezzi sono validi in tutta la Comunità e sono stabiliti per ciascuna campagna di pesca.

    2. Il prezzo alla produzione comunitaria è fissato:

    - sulla base della media dei prezzi rilevati, nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale viene fissato il prezzo, sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per una parte significativa della produzione comunitaria e per un prodotto avente caratteristiche commerciali ben definite;

    - tenuto conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.

    Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità:

    - di prendere in considerazione i flussi di approvvigionamento dell'industria conserviera comunitaria;

    - di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;

    - di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità.

    3. Prima dell'inizio di ogni campagna di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 1.

    4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti d'origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

    5. Sono da considerarsi rappresentativi ai sensi del paragrafo 4 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali viene commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.

    6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 36.

    Articolo 20

    1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, ed entro i limiti stabiliti al paragrafo 4, è concessa un'indennità alle organizzazioni di produttori quando sia stato constatato, per un trimestre civile, che simultaneamente:

    - il prezzo di vendita medio constatato sul mercato comunitario ed

    - il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 24, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,

    si collocano ad un livello inferiore al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

    2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo, per i quantitativi del prodotto in questione pescati dai loro membri, venduti e consegnati nel trimestre considerato all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità.

    3. L'importo dell'indennità non può superare:

    - la differenza fra il limite sopraddetto e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario;

    - un importo forfettario pari al 12 % di detto limite;

    - per ogni organizzazioni di produttori le differenze tra questo limite e il prezzo di vendita medio realizzato da questa organizzazione di produttori.

    4. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare della indennità non può comunque superare, per il trimestre per il quale essa è concessa:

    - 62,8 % dei quantitativi di tonno utilizzati dall'industria conserviera comunitaria nel corso dello stesso trimestre;

    - la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 2 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti per il quale è versata l'indennità;

    - il 110 % della media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 2 nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986.

    5. Il Consiglio, avuto riguardo all'evoluzione constatata nella produzione comunitaria e della situazione dell'approvvigionamento dell'industria conserviera comunitaria, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce prima del 1o gennaio 1993 le eventuali modifiche da apportare alle percentuali nonché al periodo di riferimento di cui al paragrafo 4.

    6. Entro i limiti di cui al paragrafo 4, l'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari:

    - all'importo di cui al paragrafo 3 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 2 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati alle stesse condizioni dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle campagne di riferimento dal 1984 al 1986;

    - al 95 % dell'importo di cui al paragrafo 3 per i quantitativi del prodotto in questione superiori alla media dei quantitativi di cui al primo trattino, senza che sia stato superato il 110 % dei quantitativi;

    - al 90 % dell'importo di cui al paragrafo 3 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al secondo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.

    La ripartizione è fatta tra le organizzazioni di produttori interessate, proporzionalmente alla rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle campagne dal 1984 al 1986.

    7. Le organizzazioni di produttori ripartiscono l'indennità concessa ai loro membri proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    L'indennità versata dall'organizzazione di produttori ai produttori membri è maggiorata di una compensazione pari:

    - al 2,5 % dell'importo di cui al paragrafo 3 quando l'importo versato all'organizzazione di produttori è pari a tale importo,

    - al 5 % dell'importo di cui al paragrafo 3 quando l'importo versato all'organizzazione di produttori è pari al 95 % di detto importo,

    - al 10 % dell'importo di cui al paragrafo 3 quando l'importo versato all'organizzazione di produttori è pari al 90 % di detto importo.

    Tale compensazione è finanziata con un fondo costituito conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.

    8. Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 18 sono detratti dall'importo dell'indennità compensativa per i quantitativi che ne hanno beneficiato.

    9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali cui è soggetta la concessione dell'indennità.

    10. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni della concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 36.

    Articolo 21

    1. Se necessario, si concede un'indennità di compensazione ai produttori comunitari dei prodotti menzionati nell'allegato IV, parte A, punto 2.

    2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali per la concessione dell'indennità.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    TITOLO IV Regime degli scambi con i paesi terzi

    Articolo 22

    1. La tariffa doganale comune è modificata in conformità dell'allegato VII.

    2. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

    3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:

    - la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

    - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.

    4. Fino all'entrata in applicazione di un regime comunitario all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato IV, parte C, gli Stati membri possono mantenere nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti in questione, le restrizioni quantitative applicabili all'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 23

    1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti figuranti nell'allegato III sono totalmente sospesi.

    2. In caso di urgenza motivata:

    - dalle difficoltà di approvvigionamento del mercato comunitario, o

    - dall'esecuzione di impegni internazionali,

    la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 1 viene decisa secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    3. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione presa ai sensi del paragrafo 2.

    Articolo 24

    1. Onde evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi, fatte a prezzi anormali o in condizioni tali da compromettere le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 18 o 19 sono fissati annualmente, per categoria di prodotti, prezzi di riferimento validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V.

    2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, il prezzo di riferimento è uguale al prezzo di ritiro fissato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parte C, il prezzo di riferimento è fissato sulla base del prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parte A, tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato.

    Per i prodotti di cui all'allegato I, lettera E, il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

    Per i prodotti elencati nell'allegato I, parte B, nell'allegato IV, parte B, e nell'allegato V, il prezzo di riferimento è fissato sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco, tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato. In mancanza di prezzo di riferimento per un prodotto fresco, il prezzo è fissato sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo.

    Per i prodotti elencati nell'allegato II, il prezzo di riferimento è derivato dal prezzo d'orientamento di cui all'articolo 17, paragrafo 1, in funzione del livello di cui all'articolo 18, paragrafo 1, determinante ai fini dell'applicazione delle misure d'intervento ivi previste, e fissato tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti.

    Per i tonni di cui all'allegato III destinati all'industria conserviera, il prezzo di riferimento è determinato sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati o porti d'importazione più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, diminuita di un importo corrispondente ai dazi doganali e alle tasse di cui sono stati eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di sbarco e di trasporto dai punti di transito alla frontiera della Comunità verso tali mercati o porti.

    Alle diverse varietà di tonno e alle varie forme di presentazione vengono applicati i coefficienti fissati secondo la procedura dell'articolo 19, paragrafo 6.

    3. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E, è stabilito un prezzo franco frontiera sulla base dei corsi rilevati dagli Stati membri per le varie categorie di prodotti in una determinata fase di commercializzazione per il prodotto importato sui mercati o nei porti d'importazione rappresentativi, diminuiti di un importo corrispondente al dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso e alle tasse di cui tali prodotti sono stati gravati, nonché delle spese di sbarco e di trasporto dai punti di transito alla frontiera della Comunità verso tali mercati o porti.

    Per i prodotti elencati negli allegati I, parti B e C, II, III, IV, parte B, e V, è stabilito un prezzo franco frontiera sulla base del prezzo constatato da ogni Stato membro per i quantitativi commerciali usualmente importati nella Comunità, diminuito di un importo corrispondente al dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso e alle tasse di cui tali prodotti sono stati gravati, nonché delle spese di sbarco e di trasporto.

    Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione:

    - i corsi dei prodotti di cui al primo comma, constatati sui mercati o porti rappresentativi,

    - i prezzi di offerta dei prodotti di cui al secondo comma.

    4. Nel caso in cui il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, rimanga inferiore per almeno tre giorni successivi di mercato al prezzo di riferimento e se vengono importati forti quantitativi di tale prodotto:

    a) la sospensione autonoma dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere abolita per le importazioni il cui prezzo franco frontiera risulta essere inferiore al prezzo di riferimento;

    b)

    per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A (tranne il prodotto di cui al punto 3), nell'allegato I, parti C, D e E, nell'allegato II, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V, le importazioni possono essere sottoposte alla condizione che il prezzo franco frontiera determinato in conformità del paragrafo 3 sia almeno pari al prezzo di riferimento;

    c) per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A, punto 3, e parte B, e nell'allegato III, le importazioni possono essere assoggettate alla riscossione di una tassa di compensazione, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento nell'ambito del GATT. Tuttavia, qualora siano effettuate importazioni a prezzi d'entrata inferiori al prezzo di riferimento soltanto da alcuni paesi o soltanto di talune specie, la tassa di compensazione sarà applicata soltanto alle importazioni in provenienza da tali paesi o alle importazioni di dette specie.

    L'importo della tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera. Tale tassa, uguale per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali in vigore.

    5. Tuttavia, le misure di cui al paragrafo 4, lettera c), non sono applicabili nei confronti dei paesi terzi che assumono l'impegno di garantire, a determinate condizioni, che i loro prodotti saranno offerti a prezzi da determinare in conformità del paragrafo 3, almeno uguali al prezzo di riferimento, e che rispettino effettivamente tale prezzo nelle loro forniture destinate alla Comunità.

    6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il livello del prezzo di riferimento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33. Sono decise secondo la stessa procedura l'applicazione e l'abrogazione delle misure di cui al paragrafo 4.

    Tuttavia, nell'intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione, tali misure sono adottate dalla Commissione. In tal caso, esse sono valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure prese secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 25

    1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte presentate da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi, possono essere fissati, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A, punto 1. Detti prezzi possono essere differenziati per periodi da determinarsi all'interno di ogni campagna di commercializzazione, in funzione dell'andamento stagionale dei corsi.

    2. I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati in base alla media dei prezzi alla produzione rilevati nelle zone produttrici rappresentative della Comunità nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.

    3. Se per una spedizione di un usuale quantitativo di mercato di prodotti di cui al paragrafo 1 di una determinata provenienza il relativo prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo di riferimento, l'importazione di tali prodotti in provenienza dai paesi terzi interessati può essere assoggettata, nell'osservanza delle condizioni di consolidamento nell'ambito del GATT, ad una tassa di compensazione uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera, maggiorato del dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso. La Commissione segue regolarmente, per ciascuna provenienza, l'evoluzione dei prezzi franco frontiera dei prodotti importati.

    4. La tassa di compensazione di cui al paragrafo 3 non viene tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire che, all'importazione nella Comunità di prodotti di cui al paragrafo 1 originari e provenienti dal loro territorio, il prezzo praticato, maggiorato del dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso, non sarà inferiore al prezzo di riferimento e che sarà inoltre evitata qualsiasi deviazione di traffico.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne il livello dei prezzi di riferimento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36. L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa di compensazione, nonché l'ammissione dei paesi terzi al beneficio del paragrafo 4, sono decise secondo la stessa procedura.

    Articolo 26

    1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), destinati alla fabbricazione dei prodotti elencati nello stesso paragrafo alle lettere b), c), e) e f).

    2. La quantità di materie prime non soggette a dazio doganale o a tasse di effetto equivalente nell'ambito del regime di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni effettive in cui è effettuata l'operazione di perfezionamento considerata.

    Articolo 27

    1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

    Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su poposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

    2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se riceve la richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

    3. Nel termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio e può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

    Articolo 28

    1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa disposizione riguarda in particolare i prodotti la cui offerta nella Comunità è sufficiente e per i quali la concessione di una restituzione consentirà l'adeguamento a particolari condizioni di commercializzazione del mercato mondiale.

    2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

    La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

    Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo.

    La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

    3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è quello valido il giorno dell'esportazione.

    4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i relativi importi.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    TITOLO V Disposizioni generali

    Articolo 29

    1. Gli aiuti accordati dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nella misura del 50 % del loro importo.

    2. Il finanziamento delle misure d'intervento previsto agli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21 è concesso ai prodotti provenienti da una popolazione o da un gruppo di popolazioni soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato con riferimento al volume globale di catture ammesse per la popolazione o il gruppo di popolazioni di cui trattasi.

    3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni di applicazione del presente articolo.

    Articolo 30

    1. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

    2. Con riserva di altre disposizioni comunitarie gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.

    Articolo 31

    Con riserva di disposizioni contrarie adottate ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

    Articolo 32

    Quando sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi che superi di più di una percentuale da determinarsi uno dei prezzi di orientamento di cui agli articoli 10, paragrafo 1 e 17, paragrafo 1, o il prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e quando tale situazione, eventualmente persistente, perturbi o rischi di perturbare il mercato, possono essere adottate le misure necessarie volte a porvi rimedio.

    Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

    Articolo 33

    Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può modificare gli allegati, nonché le percentuali di cui agli articoli 12 e 18.

    Articolo 34

    Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 35

    È istituito un comitato di gestione per i prodotti della pesca, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Articolo 36

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    Articolo 37

    Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    Articolo 38

    Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

    Articolo 39

    1. Il regolamento (CEE) n. 3796/81 è abrogato.

    2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento e per essi vale la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato VIII.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3687.1Articolo 40

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. PRONK

    (1) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 359.(2) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 39.(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.(5) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.(8) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

    ALLEGATO I

    Codici NC

    Designazione delle merci

    A.

    Prodotti freschi o refrigerati della voce 0302:

    1. ex 0302 22 00

    Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    2. ex 0302 29 10

    Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    3. ex 0302 40

    Aringhe della specie Clupea harengus

    4. ex 0302 50 10

    Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

    5. ex 0302 61 10

    Sardine della specie Sardina pilchardus

    6. ex 0302 62 00

    Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7. ex 0302 63 00

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    8. ex 0302 64

    Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

    9. ex 0302 65 20 e

    0302 65 50

    Squali (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

    10. ex 0302 69 31 e

    0302 69 33

    Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    11. ex 0302 69 41

    Merlani (Merlangus merlangus)

    12. ex 0302 69 45

    Molve (Molva spp.)

    13. ex 0302 69 55

    Acciughe (Engraulis spp.)

    14. ex 0302 69 65

    Naselli della specie Merluccius merluccius

    15. ex 0302 69 75

    Pesci castagna (Brama spp.)

    16. ex 0302 69 81

    Rane pescatrici (Lophius spp.)

    B.

    Prodotti congelati delle voci 0303 e 0304:

    ex 0303 50 10

    ex 0303 50 90

    ex 0304 90 21 e

    ex 0304 90 25

    Aringhe della specie Clupea harengus

    C.

    Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata) delle specie elencate in A summenzionato, freschi o refrigerati che cadono sotto i codici di nomenclatura combinata ex 0304 10 31, ex 0304 10 39, ex 0304 10 92, ex 0304 10 93 o ex 0304 10 98

    D.

    Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore:

    ex 0306 23 31 e

    ex 0306 23 39

    Gamberetti della specie Crangon crangon

    E.

    Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore:

    ex 0306 24 30

    Granchi porri (Cancer pagurus)

    ex 0306 29 30

    Scampi (Nephrops norvegicus)

    ALLEGATO II

    Codici NC

    Designazione delle merci

    A.

    Prodotti congelati della voce 0303:

    1. ex 0303 71 10

    Sardine della specie Sardina pilchardus

    2. ex 0303 79 71

    Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)

    B.

    Prodotti congelati della voce 0307:

    1. ex 0307 49 19

    Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

    2. ex 0307 49 31

    ex 0307 49 33

    ex 0307 49 35 e

    ex 0307 49 38

    Calamari (Loligo spp.)

    3. ex 0307 49 51

    Calamari (Ommastrephes sagittatus)

    4. ex 0307 59 10

    Polpi o piovre (Octopus spp.)

    5. ex 0307 99 11

    Totani Illex spp.

    ALLEGATO III

    Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 1604, classificati in uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

    Designazione delle merci

    Codice NC

    fresco o

    refrigerato

    congelato

    Presentati sotto forma diversa da quelle della voce 0304:

    II. le seguenti specie:

    a) Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga), ad eccezione dei tonni freschi o refrigerati:

    1. che pesano, per pezzo, più di 10 kg (*)

    0303 41 11, 0303 41 13 e 0303 41 19

    2. che pesano, per pezzo, non più di 10 kg (*)

    0303 41 11, 0303 41 13 e 0303 41 19

    b) Tonni albacora (Thunnus albacares)

    1. che pesano, per pezzo, più di 10 kg

    0302 32 10 (*)

    0303 42 12, 0303 42 32 e 0303 42 52

    2. che pesano, per pezzo, non più di 10 kg

    0302 32 10 (*)

    0303 42 18, 0303 42 38 e 0303 42 58

    c)

    Tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

    0302 33 10

    0303 43 11, 0303 43 13 e 0303 43 19

    d)

    Tonni rossi (Thunnus thynnus), ad eccecione dei tonni freschi o refrigerati

    ex 0303 49 11, ex 0303 49 13 e

    ex 0303 49 19

    e)

    altre specie del genere Thunnus e Euthynnus, ad eccezione del tonno obeso (Parathunnus obesus), fresco o refrigerato

    0302 39 10 e

    0302 69 21

    ex 0303 49 11, ex 0303 49 13,

    ex 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23

    e 0303 79 29

    II.

    presentati in una della seguenti forme:

    a) interi

    b)

    senza visceri né branchie

    c)

    altri (ad esempio, senza testa)

    (*) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.

    ALLEGATO IV

    A. Prodotti vivi, freschi, refrigerati o congelati:

    Codici NC

    Designazione delle merci

    1. 0301 91 00, 0302 11 00, 0303 21 00, 0304 10 11, ex 0304 10 91, 0304 20 11 e ex 0304 90 10

    Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    0301 93 00, 0302 69 11, 0303 79 11, ex 0304 10 19, ex 0304 10 91, ex 0304 20 19 e ex 0304 90 10

    Carpe

    2.

    0301 99 11, 0302 12 00, 0303 10 00, 0303 22 00, 0304 10 13, ex 0304 10 91, 0304 20 13 e

    ex 0304 90 10

    Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell'Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho hucho)

    0306 12 e ex 0306 22

    Astici (Homarus spp.)

    B. Prodotti congelati o salati; crostacei congelati: Le seguenti specie

    Comprese nei seguenti codici NC

    Pesci congelati,

    esclusi i filetti

    ed altra carne di

    pesce della voce

    0304

    Filetti di pesce

    ed altra carne

    di pesce (anche

    tritata), congelati

    Pesci salati

    (anche secchi)

    Filetti crudi,

    semplicemente

    ricoperti di pasta

    o di pane

    grattugiato

    (impanati),

    anche precotti

    nell'olio, congelati

    Crostacei, congelati

    Merluzzi carbonari

    (Pollachius virens)

    ex 0303 73 00

    ex 0304 20 31 e

    ex 0304 90 41

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Merluzzi bianchi della

    specie Gadus morhua

    ex 0303 60 11

    ex 0304 20 29 e

    ex 0304 90 38

    ex 0305 30 19,

    ex 0305 51 90 e

    ex 0305 62 00

    ex 1604 19 91

    Spinaroli e gattucci

    (Squalus acanthias e

    Scyliorhinus spp.)

    ex 0303 75 20 e

    ex 0303 75 50

    ex 0304 20 61 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Eglefini

    (Melanogrammus aeglefinus)

    ex 0303 72 00

    ex 0304 20 33 e

    ex 0304 90 45

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Naselli della specie

    Merluccius merluccius

    ex 0303 78 10

    ex 0304 20 57 e

    ex 0304 90 47

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Aringhe della specie

    Clupea harengus

    ex 0303 50 10 e

    ex 0303 50 90

    ex 0304 20 75,

    ex 0304 90 21 e

    ex 0304 90 25

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 30 e

    ex 0305 61 00

    ex 1604 12 10

    Molve (Molva spp.)

    ex 0303 79 51

    ex 0304 20 43 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Sgombri delle specie Scomber

    scombrus e Scomber japonicus

    ex 0303 74 11 e

    ex 0303 74 19

    ex 0304 20 53 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 15 10

    Rombi gialli

    (Lepidorhombus spp.)

    ex 0303 39 20

    ex 0304 20 79 e

    ex 0304 90 51

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Rane pescatrici (Lophius spp.)

    ex 0303 79 81

    ex 0304 20 83 e

    ex 0304 90 57

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Passere di mare

    (Pleuronectes platessa)

    ex 0303 32 00

    ex 0304 20 71 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Le seguenti specie

    Comprese nei seguenti codici NC

    Pesci congelati,

    esclusi i filetti

    ed altra carne di

    pesce della voce

    0304

    Filetti di pesce

    ed altra carne

    di pesce (anche

    tritata), congelati

    Pesci salati

    (anche secchi)

    Filetti crudi,

    semplicemente

    ricoperti di pasta

    o di pane

    grattugiato

    (impanati),

    anche precotti

    nell'olio, congelati

    Crostacei, congelati

    Pesci castagna

    (Brama spp.)

    ex 0303 79 75

    ex 0304 20 81 e

    ex 0304 90 55

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Scorfani del Nord o sebasti

    (Sebastes spp.)

    ex 0303 79 35 e

    ex 0303 79 37

    ex 0304 20 35,

    ex 0304 20 37 e

    ex 0304 90 31

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Merlani

    (Merlangus merlangus)

    ex 0303 79 45

    ex 0304 20 41 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Granchi porri

    (Cancer pagurus)

    0306 14 30

    Scampi

    (Nephrops norvegicus)

    0306 19 30

    C. Preparazioni e conserve:

    Codici NC

    Designazione delle merci

    1. ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50

    Sardine

    2.

    1604 14 10, 1604 19 30 e 1604 20 70

    Tonni (Thunnus spp.), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus

    3. ex 1902 20 10

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % dei prodotti menzionati ai punti 1 e 2

    ALLEGATO V

    Prodotti congelati o salati; crostacei congelati o salati; crostacei non sgusciati e semplicemente cotti in acqua o al vapore:

    Le seguenti specie

    Comprese nei seguenti codici NC

    Pesci congelati,

    esclusi i filetti

    ed altra carne di

    pesce della voce

    0304

    Filetti di pesce

    ed altra carne

    di pesce (anche

    tritata), congelati

    Pesci salati

    (anche secchi)

    Filetti crudi,

    semplicemente

    ricoperti di pasta

    o di pane

    grattugiato

    (impanati),

    anche precotti

    nell'olio, congelati

    Crostacei, congelati

    Merluzzi dell'Alaska

    (Theragra chalcogramma)

    ex 0303 79 55

    ex 0304 20 85 e

    ex 0304 90 61

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Pesci della specie

    Boreogadus saida

    ex 0303 79 41

    ex 0304 20 29 e

    ex 0304 90 39

    ex 0305 30 19,

    ex 0305 59 19 e

    ex 0305 69 10

    ex 1604 19 91

    Merluzzi bianchi delle specie Gadus ogac e Gadus macrocephalus

    ex 0303 60 19 e

    ex 0303 60 90

    ex 0304 20 21,

    ex 0304 20 29,

    ex 0304 90 35 e

    ex 0304 90 39

    ex 0305 30 11,

    ex 0305 30 19,

    ex 0305 51 90 e

    ex 0305 62 00

    ex 1604 19 91

    Passere artiche

    (Platichthys flesus)

    ex 0303 39 10

    ex 0304 20 73 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Naselli (Merluccius spp., esclusa la specie Merluccius merluccius)

    ex 0303 78 10

    ex 0304 20 57 e

    ex 0304 90 47

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Aringhe della specie

    Clupea pallasii

    ex 0303 50 10 e

    ex 0303 50 90

    ex 0304 20 75,

    ex 0304 90 21 e

    ex 0304 90 25

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 30 e

    ex 0305 61 00

    ex 1604 12 10

    Pesci della specie

    Orcynopsis unicolor

    ex 0303 79 61 e

    ex 0303 79 63

    ex 0304 20 53 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 50

    Merluzzi dell'Alaska

    (Pollachius pollachius)

    ex 0303 79 55

    ex 0304 20 98 e

    ex 0304 90 97

    ex 0305 30 90,

    ex 0305 59 90 e

    ex 0305 69 90

    ex 1604 19 91

    Gamberetti, esclusa la specie

    Crangon crangon

    -congelati:

    ex 0306 13

    -salati:

    ex 0306 23 10,

    ex 0306 23 39 e

    ex 0306 23 90

    -non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore:

    ex 1605 20 00

    ALLEGATO VI

    Prodotti freschi o refrigerati delle seguenti specie

    Corrispondenti

    ai seguenti codici

    NC

    1. Limanda (Limanda limanda)

    ex 0302 29 90

    2.

    Sogliola limanda (Microstomus kitt)

    ex 0302 29 90

    3.

    Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga)

    ex 0302 31 10

    ex 0302 31 90

    4.

    Tonno rosso (Thunnus thynnus)

    ex 0302 39 10

    ex 0302 39 90

    5.

    Tonno obeso (Thunnus obesus oder Parathunnus obesus)

    ex 0302 39 10

    ex 0302 39 90

    6.

    Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

    ex 0302 69 51

    7.

    Melù o potassolo (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou)

    ex 0302 69 85

    8.

    Gado barbato (Trisopterus luscus)

    ex 0302 69 98

    9.

    Boga (Boops boops)

    ex 0302 69 98

    10.

    Menola (Maena smaris)

    ex 0302 69 98

    11.

    Grongo (Conger conger)

    ex 0302 69 98

    12.

    Cappone (Trigla spp.)

    ex 0302 69 98

    13.

    Suro (Trachurus spp.)

    ex 0302 69 98

    14.

    Cefalo (Mugil spp.)

    ex 0302 69 98

    15.

    Razza (Raja spp.)

    ex 0302 69 98 e

    ex 0304 10 98

    ALLEGATO VII

    Codice

    NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi

    autonomi

    (%)

    o prelievi

    (AGR)

    convenzionali

    (%)

    Unità

    supplementare

    1

    2

    3

    4

    5

    0301

    Pesci vivi:

    0301 10

    -Pesci ornamentali:

    0301 10 10

    --di acqua dolce

    10

    esenzione

    -

    0301 10 90

    --di mare

    15

    15

    -

    -altri pesci vivi:

    0301 91 00

    --Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    16

    12

    -

    0301 92 00

    --Anguille (Anguilla spp.)

    10

    3

    -

    0301 93 00

    --Carpe

    10

    8

    -

    0301 99

    --altri:

    ---di acqua dolce:

    0301 99 11

    ----Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell'Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho hucho)

    16

    2

    -

    0301 99 19

    ----altri

    10

    8

    -

    0301 99 90

    ---di mare

    17

    16

    -

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

    -Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0302 11 00

    --Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    16

    12

    -

    0302 12 00

    --Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    16

    2

    -

    0302 19 00

    --altri

    16

    8

    -

    -Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0302 21

    --Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

    0302 21 10

    ---Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    8

    -

    0302 21 30

    ---Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    8

    -

    0302 21 90

    ---Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    15

    -

    0302 22 00

    --Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    15

    15

    -

    0302 23 00

    --Sogliole (Solea spp.)

    15

    15

    -

    0302 29

    --altri:

    0302 29 10

    ---Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    15

    -

    0302 29 90

    ---altri

    15

    15

    -

    -Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0302 31

    --Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

    1

    2

    3

    4

    5

    0302 31 10

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹)

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0302 31 90

    ---altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    0302 32

    --Tonni albacora (Thunnus albacares):

    0302 32 10

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹)

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0302 32 90

    ---altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    0302 33

    --Tonnetti striati:

    0302 33 10

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹)

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0302 33 90

    ---altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    0302 39

    --altri:

    0302 39 10

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹)

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0302 39 90

    ---altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    0302 40

    -Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0302 40 10

    --dal 15 febbraio al 15 giugno

    esenzione

    esenzione

    -

    0302 40 90

    --dal 16 giugno al 14 febbraio

    20 (²)

    15 (²) (¹)

    -

    0302 50

    -Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0302 50 10

    --della specie Gadus morhua

    15

    12

    -

    0302 50 90

    --altri

    15

    15

    -

    -altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0302 61

    --Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

    0302 61 10

    ---Sardine della specie Sardina pilchardus

    25

    23

    -

    0302 61 30

    ---Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    15

    15

    -

    ---Spratti (Sprattus sprattus):

    0302 61 91

    ----dal 15 febbraio al 15 giugno

    esenzione

    esenzione

    -

    0302 61 99

    ----dal 16 giugno al 14 febbraio

    20

    13

    -

    0302 62 00

    --Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    15

    15

    -

    0302 63 00

    --Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    15

    15

    -

    0302 64

    --Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

    0302 64 10

    ---dal 15 febbraio al 15 giugno

    esenzione

    esenzione

    -

    0302 64 90

    ---dal 16 giugno al 14 febbraio

    20

    20

    -

    0302 65

    --Squali:

    0302 65 20

    ---Spinaroli (Squalus acanthias)

    15

    8 (()

    -

    0302 65 50

    ---Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    15

    8

    -

    (¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (²) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

    (³) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

    (%) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere Euthynnus che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (¹) Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

    (() Dazio di 6 % per gli spinaroli (Squalus acanthias) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 20 e 0303 75 20, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

    1

    2

    3

    4

    5

    0302 65 90

    ---altri

    15

    8

    -

    0302 66 00

    --Anguille (Anguilla spp.)

    10

    3

    -

    0302 69

    --altri:

    ---di acqua dolce:

    0302 69 11

    ----Carpe

    10

    8

    -

    0302 69 19

    ----altri

    10

    8

    -

    ---di mare:

    ----Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33:

    0302 69 21

    -----destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹)

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0302 69 25

    -----altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    ----Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

    0302 69 31

    -----della specie Sebastes marinus

    15

    8

    -

    0302 69 33

    -----altri

    15

    15

    -

    0302 69 35

    ----Pesci della specie Boreogadus saida

    15

    12

    -

    0302 69 41

    ----Merlani (Merlangus merlangus)

    15

    15

    -

    0302 69 45

    ----Molve (Molva spp.)

    15

    15

    -

    0302 69 51

    ----Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    15

    15

    -

    0302 69 55

    ----Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    15

    -

    0302 69 61

    ----Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    15

    15

    -

    0302 69 65

    ----Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    15

    15 (¹)

    -

    0302 69 75

    ----Pesci castagna (Brama spp.)

    15

    15

    -

    0302 69 81

    ----Rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    15

    -

    0302 69 85

    ----Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    15

    15

    -

    0302 69 87

    ----Pesci spada (Xiphias gladius)

    15

    15

    -

    0302 69 98

    ----altri

    15

    15

    -

    0302 70 00

    -Fegati, uova e lattimi

    14

    10

    -

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:

    0303 10 00

    -Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

    16

    2

    -

    -altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0303 21 00

    --Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    16

    12

    -

    0303 22 00

    --Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    16

    2

    -

    0303 29 00

    --altri

    16

    9

    -

    (¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (²) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

    (³) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

    (%) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere Euthynnus che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (¹) Dazio di 8 % per i naselli argentati (Merluccius bilinearis) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie compententi.

    1

    2

    3

    4

    5

    -Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0303 31

    --Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

    0303 31 10

    ---Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    8

    -

    0303 31 30

    ---Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    8

    -

    0303 31 90

    ---Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    15

    -

    0303 32 00

    --Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    15

    15

    -

    0303 33 00

    --Sogliole (Solea spp.)

    15

    15

    -

    0303 39

    --altri:

    0303 39 10

    ---Passere artiche (Platichtys flesus)

    15

    15

    -

    0303 39 20

    ---Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    15

    -

    0303 39 90

    ---altri

    15

    15

    -

    -Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

    0303 41

    --Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹):

    0303 41 11

    ----interi

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 41 13

    ----senza visceri né branchie

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 41 19

    ----altri (ad esempio decapitati)

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 41 90

    ---altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    0303 42

    --Tonni albacora (Thunnus albacares):

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹):

    ----interi:

    0303 42 12

    -----di peso superiore a 10 kg per pezzo

    25 (²) (³)

    20 (²) (%)

    -

    0303 42 18

    -----altri

    25 (²) (³)

    20 (²) (%)

    -

    ----senza visceri né branchie:

    0303 42 32

    -----di peso superiore a 10 kg per pezzo

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 42 38

    -----altri

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    ----altri (ad esempio decapitati):

    0303 42 52

    -----di peso superiore a 10 kg per pezzo

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 42 58

    -----altri

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 42 90

    ---altri

    25 (²)

    22 (²) (%)

    -

    0303 43

    --Tonnetti striati:

    ---destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (¹)

    0303 43 11

    ----interi

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    0303 43 13

    ----senza visceri né branchie

    25 (²) (³)

    22 (²) (%)

    -

    (¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (²) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

    (³) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

    (%) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere Euthynnus che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    1

    2

    3

    4

    5

    0304

    Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

    0304 10

    -freschi o refrigerati:

    --Filetti:

    ---di pesci di acqua dolce:

    0304 10 11

    ----di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    16

    12

    -

    0304 10 13

    ----di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    16

    2

    -

    0304 10 19

    ----di altri pesci di acqua dolce

    13

    9

    -

    ---altri:

    0304 10 31

    ----di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

    18

    18

    -

    0304 10 39

    ----altri

    18

    18

    -

    --altra carne di pesce (anche tritata):

    0304 10 91

    ---di pesci di acqua dolce

    8

    8

    -

    ---altri:

    ----lati di aringhe:

    0304 10 92

    -----dal 15 febbraio al 15 giugno

    esenzione

    esenzione

    -

    0304 10 93

    -----dal 16 giugno al 14 febbraio

    20

    15

    -

    0304 10 98

    ----altri

    18

    15 (¹)

    -

    0304 20

    -Filetti congelati:

    --di pesci di acqua dolce:

    0304 20 11

    ---di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    16

    12

    -

    0304 20 13

    ---di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    16

    2

    -

    0304 20 19

    ---di altri pesci di acqua dolce

    13

    9

    -

    --di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

    0304 20 21

    ---della specie Gadus macrocephalus

    18

    15

    -

    0304 20 29

    ---altri

    18

    15 (²) (³)

    -

    0304 20 31

    --di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    18

    15

    -

    0304 20 33

    --di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    18

    15

    -

    --di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

    0304 20 35

    ---della specie Sebastes marinus

    18

    12

    -

    0304 20 37

    ---altri

    18

    15

    -

    0304 20 41

    --di merlani (Merlangus merlangus)

    18

    15

    -

    0304 20 43

    --di molve (Molva spp.)

    18

    15

    -

    0304 20 45

    --di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

    18

    18

    -

    --di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:

    0304 20 51

    ---della specie Scomber australasicus

    18

    15

    -

    (¹) Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

    (²) Dazio di 8 % per i merluzzi della specie Gadus morhua, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

    (³) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

    1

    2

    3

    4

    5

    0304 20 53

    ---altri

    18

    15

    -

    --di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

    0304 20 57

    ---di naselli del genere Merluccius

    18

    15 (¹) (²)

    -

    0304 20 59

    ---di naselli del genere Urophycis

    18

    15

    -

    --di squali:

    0304 20 61

    ---di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

    18

    15

    -

    0304 20 69

    ---di altri squali

    18

    15

    -

    0304 20 71

    --di passere di mare (Pleuronectes platessa)

    18

    15

    -

    0304 20 73

    --di passere artiche (Platichthys flesus)

    18

    15

    -

    0304 20 75

    --di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    18

    15

    -

    0304 20 79

    --di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    18

    15

    -

    0304 20 81

    --di pesci castagna (Brama spp.)

    18

    15

    -

    0304 20 83

    --di rane pescatrici (Lophius spp.)

    18

    15

    -

    0304 20 85

    --di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    18

    15

    -

    0304 20 87

    --di pesci spada (Xiphias gladius)

    18

    15

    -

    0304 20 97

    --altri

    18

    15

    -

    0304 90

    -altri:

    0304 90 10

    --di pesci di acqua dolce

    8

    8

    -

    --altri:

    ---di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii):

    0304 90 21

    ----dal 15 febbraio al 15 giugno

    esenzione

    esenzione

    -

    0304 90 25

    ----dal 16 giugno al 14 febbraio

    20 (³)

    15 (³) (%)

    -

    0304 90 31

    ---di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    15

    8

    -

    ---di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida:

    0304 90 35

    ----della specie Gadus macrocephalus

    15

    15

    -

    0304 90 38

    ----di merluzzi della specie Gadus morhua

    15

    12 (¹)

    -

    0304 90 39

    ----altri

    15

    15 (¹)

    -

    0304 90 41

    ---di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    15

    15

    -

    0304 90 45

    ---di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    15

    15

    -

    ---di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

    0304 90 47

    ----di naselli del genere Merluccius

    15

    15 (()

    -

    0304 90 49

    ----di naselli del genere Urophycis

    15

    15

    -

    0304 90 51

    ---di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    15

    -

    0304 90 55

    ---di pesci castagna (Brama spp.)

    15

    15

    -

    0304 90 57

    ---di rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    15

    -

    (¹) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento.

    (²) Dazio di 10 % a condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento, nei limiti di un contingente annuo di 5 000 tonnellate, per i blocchi industriali con lische («standard»), nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

    (³) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

    (%) Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

    (¹) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

    (() Dazio di 8 % per i naselli argentati (Merluccius bilinearis) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

    1

    2

    3

    4

    5

    0304 90 59

    ---di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    15

    15

    -

    0304 90 61

    ---di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    15

    15

    -

    0304 90 65

    ---di pesci spada (Xiphias gladius)

    15

    15

    -

    0304 90 97

    ---altri

    15

    15

    -

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:

    0305 10 00

    -Farina di pesce atta all'alimentazione umana

    15

    13

    -

    0305 20 00

    -Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

    15

    11

    -

    0305 30

    -Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:

    --di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

    0305 30 11

    ---di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

    18

    16

    -

    0305 30 19

    ---altri

    20

    20

    -

    0305 30 30

    --di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

    18

    15

    -

    0305 30 50

    --di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

    18

    15

    -

    0305 30 90

    --altri

    18

    16

    -

    -Pesci affumicati, compresi i filetti:

    0305 41 00

    --Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    16

    13

    -

    0305 42 00

    --Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    16

    10

    -

    0305 49

    --altri:

    0305 49 10

    ---Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    16

    15

    -

    0305 49 20

    ---Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    16

    16

    -

    0305 49 30

    ---Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    16

    14

    -

    0305 49 40

    ---Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

    16

    14

    -

    0305 49 50

    ---Anguille (Anguilla spp.)

    16

    14

    -

    0305 49 90

    ---altri

    16

    14

    -

    -Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

    0305 51

    --Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

    0305 51 10

    ---secchi, non salati

    13

    13 (¹)

    -

    0305 51 90

    ---secchi e salati

    13

    13 (¹)

    -

    0305 59

    --altri:

    ---Pesci della specie Boreogadus saida:

    0305 59 11

    ----secchi, non salati

    13

    13 (¹)

    -

    0305 59 19

    ----secchi e salati

    13

    13 (¹)

    -

    0305 59 30

    ---Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    12

    -

    0305 59 50

    ---Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    10

    -

    0305 59 60

    ---Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    12

    -

    (¹) Esenzione per i merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac che rientrano nelle sottovoci 0305 51 10, 0305 51 90 e 0305 62 00, e per i pesci della specie Boreogadus saida che rientrano nelle sottovoci 0305 59 11, 0305 59 19 e 0305 69 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 25 000 tonnellate da concedersi dalle autorità competenti.

    1

    2

    3

    4

    5

    0305 59 70

    ---Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    -

    -

    0305 59 90

    ---altri

    15

    12

    -

    -Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

    0305 61 00

    --Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    12

    -

    0305 62 00

    --Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    13

    13 (¹)

    -

    0305 63 00

    --Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    10

    -

    0305 69

    --altri:

    0305 69 10

    ---Pesci della specie Boreogadus saida

    13

    13 (¹)

    -

    0305 69 20

    ---Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    12

    -

    0305 69 30

    ---Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    -

    -

    0305 69 50

    ---Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    15

    11

    -

    0305 69 90

    ---altri

    15

    12

    -

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:

    -congelati:

    0306 11 00

    --Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    25

    (²)

    -

    0306 12

    --Astici (Homarus spp.):

    0306 12 10

    ---interi

    25

    8 (³)

    -

    0306 12 90

    ---altri

    25

    16

    -

    0306 13

    --Gamberetti:

    0306 13 10

    ---Gamberetti della famiglia Pandalidae

    18

    12

    -

    0306 13 30

    ---Gamberetti grigi del genere Crangon

    18

    18

    -

    0306 13 90

    ---altri

    18

    18

    -

    0306 14

    --Granchi:

    0306 14 10

    ---Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

    18

    8

    -

    0306 14 30

    ---Granchi porri (Cancer pagurus)

    18

    15

    -

    0306 14 90

    ---altri

    18

    15

    -

    0306 19

    --altri:

    0306 19 10

    ---Gamberi

    18

    15

    -

    0306 19 30

    ---Scampi (Nephrops norvegicus)

    14

    12

    -

    0306 19 90

    ---altri

    14

    12

    -

    -non congelati:

    0306 21 00

    --Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    25

    (²)

    -

    0306 22

    --Astici (Homarus spp.):

    0306 22 10

    ---vivi

    25

    8 (³)

    -

    ---altri:

    0306 22 91

    ----interi

    25

    8 (³)

    -

    0306 22 99

    ----altri

    25

    20

    -

    (¹) Esenzione per i merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac che rientrano nelle sottovoci 0305 51 10, 0305 51 90 e 0305 62 00, e per i pesci della specie Boreogadus saida che rientrano nelle sottovoci 0305 59 11, 0305 59 19 e 0305 69 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 25 000 tonnellate da concedersi dalle autorità competenti.

    (²) Vedi allegato del regolamento (CEE) n. 2886/89 (concessioni al GATT).

    (³) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

    1

    2

    3

    4

    5

    0306 23

    --Gamberetti:

    0306 23 10

    ---Gamberetti della famiglia Pandalidae

    18

    12

    -

    ---Gamberetti grigri del genere Crangon:

    0306 23 31

    ----freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

    18

    18

    -

    0306 23 39

    ----altri

    18

    18

    -

    0306 23 90

    ---altri

    18

    18

    -

    0306 24

    --Granchi:

    0306 24 10

    ---Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

    18

    8

    -

    0306 24 30

    ---Granchi porri (Cancer pagurus)

    18

    15

    -

    0306 24 90

    ---altri

    18

    15

    -

    0306 29

    --altri:

    0306 29 10

    ---Gamberi

    18

    15

    -

    0306 29 30

    ---Scampi (Nephrops norvegicus)

    14

    12

    -

    0306 29 90

    ---altri

    14

    12

    -

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:

    0307 10

    -Ostriche:

    0307 10 10

    --Ostriche piatte (Ostrea spp.), vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

    esenzione

    esenzione

    -

    0307 10 90

    --altre

    18

    18

    -

    -Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:

    0307 21 00

    --vivi, freschi o refrigerati

    8

    8

    -

    0307 29

    --altri:

    0307 29 10

    ---Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

    8

    8

    -

    0307 29 90

    ---altri

    8

    8

    -

    -Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

    0307 31

    --vivi, freschi o refrigerati:

    0307 31 10

    ---Mytilus spp.

    10

    10

    -

    0307 31 90

    ---Perna spp.

    8

    8

    -

    0307 39

    --altri:

    0307 39 10

    ---Mytilus spp.

    10

    10

    -

    0307 39 90

    ---Perna spp.

    8

    8

    -

    -Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

    0307 41

    --vivi, freschi o refrigerati:

    0307 41 10

    ---Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    8

    8

    -

    ---Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

    0307 41 91

    ----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    8

    6

    -

    0307 41 99

    ----altri

    8

    8

    -

    1

    2

    3

    4

    5

    0307 49

    --altri:

    ---congelati:

    ----Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):

    0307 49 11

    -----del genere Sepiola diverse dalle Sepiola rondeleti

    8

    8

    -

    0307 49 19

    -----altre

    8

    8

    -

    ----Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

    -----Loligo spp.:

    0307 49 31

    ------Loligo vulgaris

    8

    6

    -

    0307 49 33

    ------Loligo pealei

    8

    6

    -

    0307 49 35

    ------Loligo patagonica

    8

    6

    -

    0307 49 38

    ------altri

    8

    6

    -

    0307 49 51

    -----Ommastrephes sagittatus

    8

    6

    -

    0307 49 59

    -----altri

    8

    8

    -

    ---altri:

    0307 49 71

    ----Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    8

    8

    -

    ----Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

    0307 49 91

    -----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    8

    6

    -

    0307 49 99

    -----altri

    8

    8

    -

    -Polpi o piovre (Octopus spp.):

    0307 51 00

    --vivi, freschi o refrigerati

    8

    8

    -

    0307 59

    --altri:

    0307 59 10

    ---congelati

    8

    8

    -

    0307 59 90

    ---altri

    8

    8

    -

    0307 60 00

    -Lumache, diverse da quelle di mare

    6

    esenzione

    -

    -altri:

    0307 91 00

    --vivi, freschi o refrigerati

    11

    11

    -

    0307 99

    --altri:

    ---congelati:

    0307 99 11

    ----Totani (Illex spp.)

    8

    8

    -

    0307 99 13

    ----Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

    8

    8

    -

    0307 99 19

    ----altri invertebrati acquatici

    14

    11

    -

    0307 99 90

    ---altri

    16

    11

    -

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

    0511 91

    --Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

    0511 91 10

    ---Cascami di pesci

    esenzione

    esenzione

    -

    0511 91 90

    ---altri

    esenzione

    (¹)

    -

    (¹) Vedi allegato del regolamento (CEE) n. 2886/89 (concessioni al GATT).

    1

    2

    3

    4

    5

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

    -Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

    1604 11 00

    --Salmoni

    20

    5,5

    -

    1604 12

    --Aringhe:

    1604 12 10

    ---Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    18

    15

    -

    1604 12 90

    ---altri

    23

    20

    -

    1604 13

    --Sardine, alacce e spratti:

    1604 13 10

    ---Sardine

    25

    25

    -

    1604 13 90

    ---altri

    25

    20

    -

    1604 14

    --Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):

    1604 14 10

    ---Tonni e palamite

    25

    24

    -

    1604 14 90

    ---Boniti (Sarda spp.)

    25

    25

    -

    1604 15

    --Sgombri:

    1604 15 10

    ---delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

    25

    25

    -

    1604 15 90

    ---della specie Scomber australasicus

    25

    20

    -

    1604 16 00

    --Acciughe

    25

    -

    -

    1604 19

    --altri:

    1604 19 10

    ---Salmonidi, diversi dai salmoni

    20

    7

    -

    1604 19 30

    ---Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

    25

    24

    -

    1604 19 50

    ---Pesci della specie Orcynopsis unicolor

    25

    25

    -

    ---altri:

    1604 19 91

    ----Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    18

    15

    -

    1604 19 99

    ----altri

    25

    20

    -

    1604 20

    -altre preparazioni e conserve di pesci:

    1604 20 10

    --di salmoni

    20

    5,5

    -

    1604 20 30

    --di salmonidi, diversi dai salmoni

    20

    7

    -

    1604 20 40

    --di acciughe

    25

    -

    -

    1604 20 50

    --di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    25

    25

    -

    1604 20 70

    --di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    25

    24

    -

    1604 20 90

    --di altri pesci

    25

    20

    -

    1604 30

    -Caviale e suoi succedanei:

    1604 30 10

    --Caviale (uova di storioni)

    30

    30

    -

    1604 30 90

    --Succedanei del caviale

    30

    30

    -

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

    1605 10 00

    -Granchi

    20

    16

    -

    1605 20 00

    -Gamberetti

    20

    20

    -

    1605 30 00

    -Astici

    20

    20

    -

    1605 40 00

    -altri crostacei

    20

    20

    -

    1

    2

    3

    4

    5

    1605 90

    -altri:

    1605 90 10

    --Molluschi

    20

    20

    -

    1605 90 90

    --altri invertebrati acquatici

    26

    26

    -

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

    -Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

    1902 20

    -Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

    1902 20 10

    --contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

    17

    17

    -

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

    2301 20 00

    -Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    5

    2

    -

    ALLEGATO VIII

    TABELLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CEE) n. 3796/81

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    -

    Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

    -

    Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma

    -

    Articolo 6, paragrafo 2, quarto comma

    -

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 4

    Articolo 6, paragrafo 4

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3687.2

    Articolo 6, paragrafo 5

    Articolo 6, paragrafo 5

    Articolo 6, paragrafo 6

    Articolo 6, paragrafo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 3

    -

    Articolo 14, paragrafo 4

    -

    Articolo 14, paragrafo 5, lettera a),

    primo trattino

    Articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

    primo trattino

    Articolo 14, paragrafo 5, lettera a),

    secondo trattino

    Articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

    secondo trattino

    Articolo 14, paragrafo 5, lettera a),

    terzo trattino

    Articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

    terzo trattino

    Articolo 14, paragrafo 5, lettera a),

    quarto trattino

    -

    Articolo 14, paragrafo 5, lettera b)

    Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 14, paragrafo 6

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafo 7

    Articolo 14, paragrafo 5

    Articolo 14

    bis

    Articolo 15

    Articolo 14

    ter

    Articolo 16

    Articolo 15

    Articolo 17

    Articolo 16

    Articolo 18

    Articolo 17

    Articolo 19

    Articolo 17

    bis

    Articolo 20

    Articolo 18

    Articolo 21

    Articolo 19

    Articolo 22

    Articolo 20

    Articolo 23

    Articolo 21

    Articolo 24

    Articolo 22

    Articolo 25

    Articolo 23

    Articolo 26

    Regolamento (CEE) n. 3796/81

    Presente regolamento

    Articolo 24

    Articolo 27

    Articolo 25

    Articolo 28

    Articolo 26

    Articolo 29

    Articolo 27

    Articolo 30

    Articolo 28

    Articolo 31

    Articolo 29

    Articolo 32

    Articolo 30

    Articolo 33

    Articolo 31

    Articolo 34

    Articolo 32

    Articolo 35

    Articolo 33

    Articolo 36

    Articolo 34

    Articolo 37

    Articolo 35

    Articolo 38

    Articolo 36

    Articolo 39

    Articolo 37

    Articolo 40

    Allegati I-VII

    Allegati I-VII

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