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Document 31991R3492

REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/91 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 328 del 30.11.1991, p. 80–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3492/oj

31991R3492

REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/91 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 30/11/1991 pag. 0080 - 0081


REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/91 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3402/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alla classificazione dei residui della fabbricazione degli amidi;

considerando che le sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 comprendono soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida; considerando che, tuttavia, questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida;

considerando che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco ottenuti per via umida hanno un tenore di amido inferiore o uguale a 28 % in peso sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione (3), ed un tenore in materie grasse inferiore o uguale a 4,5 % in peso sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione (4);

considerando che occorre precisare la portata delle sottovoci in causa in una nota complementare al capitolo 23;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è aggiunta la seguente nota complementare n. 1:

« 1. Sono classificati nelle sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida. Tuttavia questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 % in peso sul secco secondo il metodo figurante nell'allegato I cifra 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 % in peso sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione. »

Articolo 2

Le note complementari n. 1, 2 e 3 diventano rispettivamente le note complementari n. 2, 3 e 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 321 del 23. 11. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 123 del 19. 5. 1972, pag. 6. (4) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.

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