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Document 31991R3434

    Regolamento (CEE) n. 3434/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

    GU L 326 del 28.11.1991, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3434/oj

    31991R3434

    Regolamento (CEE) n. 3434/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 28/11/1991 pag. 0006 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0022
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0022


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/91 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 1472/91 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2917 11 00.

    Con il regolamento (CEE) n. 2833/91 (3), il Consiglio ha prorogato tale dazio per un periodo massimo di due mesi.

    B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni provvisorie. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto.

    (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio antidumping. In seguito al tali informazioni, è stato fissato un termine entro cui le parti potevano presentare le loro osservazioni. Numerose parti si sono avvalse di tale possibilità.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTI SIMILI

    (4) In assenza di nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame e alle sue analogie con il prodotto dell'industria comunitaria, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui ai punti 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    D. DUMPING

    a) Valore normale

    (5) Ai fini delle conclusioni definitive, il valore normale è stato stabilito con gli stessi metodi impiegati per la determinazione provvisoria dei margini di dumping, dopo aver preso in considerazione i nuovi fatti e le argomentazioni addotti dalle parti.

    (6) Gli esportatori indiani hanno sostenuto che il valore normale non avrebbe dovuto essere stabilito in base alla media ponderata relativa a tutto il periodo dell'inchiesta, bensì in base alla media ponderata determinata mensilmente. La Commissione ritiene che sia effettivamente possibile applicare il metodo proposto dagli esportatori.

    (7) In tali circostanze la Commissione determina il nuovo valore normale relativo all'India in base alla media mensile ponderata e conferma il valore normale cinese che è stato determinato nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    Il Consiglio conferma tali conclusioni.

    b) Prezzo all'esportazione

    (8) Gli esportatori cinesi hanno chiesto che i prezzi all'esportazione, che a titolo provvisorio erano stati stabiliti in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, fossero determinati in funzione delle statistiche Eurostat e non dei dati contenuti nella denuncia.

    A questo proposito la Commissione ritiene che, nella fattispecie, i dati contenuti nella denuncia e comunicati da operatori commerciali le cui informazioni sono state confermate da un importatore che ha collaborato nel corso dell'inchiesta, siano più adatti delle statistiche Eurostat. I servizi della Commissione hanno infatti accertato che, per il prodotto in questione, i quantitativi delle importazioni indicati nelle statistiche Eurostat non erano esatti.

    (9) In conclusione, per quanto riguarda le importazioni di acido ossalico originario della Cina e in mancanza di osservazioni da parte degli esportatori indiani a questo proposito, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    c) Confronto

    (10) Dato che le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui al punto 16 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    d) Margini di dumping

    (11) 1. India

    In base al nuovo valore normale, il margine di dumping definitivo è del 4,4 % per Punjab Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. e Excel Industries Ltd.

    2. Cina

    Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione esposte al punto 17 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    E. PREGIUDIZIO

    (12) Nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha accertato che l'industria comunitaria interessata aveva subito un pregiudizio sostanziale. Tale constatazione si basava essenzialmente su elementi quali il rapido incremento delle esportazioni, la sottoquotazione dei prezzi applicati dagli esportatori sul mercato comunitario e la conseguente erosione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ricorrente.

    a) Volume, quote di mercato e prezzi delle esportazioni

    (13) Gli esportatori indiani hanno chiesto che il volume delle esportazioni in questione non sia determinato a partire dai dati contabili comunicati alla Commissione nella risposta al questionario e verificati dai servizi della Commissione, bensì in funzione dei dati Eurostat meno elevati, in quanto una parte dei prodotti avrebbe potuto essere riesportata in paesi terzi a partire dalla Comunità. La Commissione respinge tale domanda, dato che non dispone di alcuna informazione tale da confermare l'ipotesi formulata e che gli esportatori indiani non hanno presentato elementi di prova o di inizio di prova.

    (14) Gli esportatori indiani e cinesi hanno inoltre contestato la quota di mercato accertata dalla Commissione nelle conclusioni provvisorie. Dato che, tuttavia, le cifre da essi addotte si basavano su dati relativi al consumo comunitario che erano inesatti riguardo al volume delle vendite di tutti i produttori comunitari e al volume delle importazioni di origine indiana, la Commissione conferma i fatti accertati di cui ai punti 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    In assenza di altri elementi, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 19 - 22 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    b) Cumulo

    (15) Gli esportatori indiani hanno affermato che non era opportuno cumulare le loro esportazioni di acido ossalico nella Comunità con quelle degli esportatori cinesi, date le differenze esistenti tra i due paesi in termini di struttura economica, regime fiscale, sovvenzioni accordate alle materie prime e processi produttivi.

    (16) Gli esportatori cinesi hanno contestato il cumulo delle loro esportazioni con quelle indiane, sostenendo di aver attuato una strategia commerciale diversa, in quanto il volume delle loro esportazioni è diminuito nel corso dei primi otto mesi del 1990.

    (17) La Commissione osserva a questo proposito che le argomentazioni degli esportatori indiani, in quanto tali, non sono pertinenti rispetto ai criteri da prendere in considerazione per il cumulo delle esportazioni provenienti dai paesi terzi. Le argomentazioni presentate dagli esportatori cinesi non possono essere accolte, dato che il loro comportamento, nonostante alcune lievi divergenze in determinati mesi, è stato simile a quello degli esportatori indiani se si considera il periodo dell'inchiesta nel suo complesso.

    La Commissione conferma pertanto la validità dei criteri definiti nel punto 23 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    Il Consiglio conferma quindi le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    c) Situazione dell'industria comunitaria interessata e conclusioni in materia di pregiudizio

    (18) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione di cui ai punti 25 - 34 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    F. NESSO CAUSALE TRA DUMPING E PREGIUDIZIO

    (19) Gli esportatori indiani hanno contestato il fatto che le loro esportazioni nella Comunità abbiano potuto provocare un pregiudizio all'industria comunitaria interessata, sostenendo che la loro quota di mercato è trascurabile e che le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria ricorrente derivano da errori di gestione, quali l'aumento della capacità di produzione ed investimenti intempestivi tanto nella società in questione, quanto ai fini della creazione di una nuova società.

    (20) Anche gli esportatori cinesi hanno contestato tale nesso causale, sostenendo, oltre alle argomentazioni di cui al punto precedente, che le difficoltà dell'industria comunitaria interessata derivano principalmente dall'attività degli altri produttori comunitari.

    (21) A questo proposito, per quanto riguarda l'India, la Commissione rileva che una quota di mercato del 9,4 % non è trascurabile. La Commissione osserva inoltre che gli investimenti citati e l'aumento della capacità di produzione sono stati decisi in un momento in cui il consumo comunitario era aumentato molto sensibilmente.

    La Commissione precisa che, ai fini della valutazione del pregiudizio, non si è tenuto conto della capacità di produzione di questa società che nel periodo dell'inchiesta non aveva ancora iniziato la propria attività.

    (22) Per quanto riguarda infine l'attività degli altri produttori comunitari, la Commissione ricorda che per tali imprese la produzione di acido ossalico è marginale, che una di esse vende quasi tutta la sua produzione all'altra e che i prezzi da esse applicati sul mercato comunitario sono nettamente superiori a quelli dell'industria comunitaria ricorrente e che in base a tali elementi era stato concluso che l'attività degli altri produttori comunitari non poteva essere causa di pregiudizio per l'industria ricorrente.

    (23) Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei punti 35 - 41 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (24) Gli esportatori indiani hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di acido ossalico di origine indiana, data l'esistenza di misure antidumping nei confronti di altri paesi, rischia di creare una situazione di monopolio dell'industria comunitaria.

    Tale argomentazione appare poco fondata in considerazione della quota di mercato dell'industria ricorrente, dell'esistenza di altri produttori comunitari e del tasso di penetrazione delle importazioni dai paesi terzi nel mercato comunitario.

    (25) In tali circostanze, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 42, 43 e 44 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

    H. DAZIO

    (26) Il Consiglio conferma le misure provvisorie esposte nei punti 45, 46 e 47 del regolamento (CEE) n. 1472/91, che sono state istituite in forma di dazi ad valorem con un importo corrispondente al livello dei margini di dumping.

    I. IMPEGNO

    (27) I produttori/esportatori indiani hanno offerto un impegno di prezzi. Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto inaccettabile tale impegno, ed ha notificato ai suddetti produttori/esportatori i motivi della sua decisione.

    J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (28) In considerazione dei margini di dumping accertati nei confronti delle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina, nonché dell'entità del pregiudizio provocato all'industria comunitaria interessata, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente, sino all'importo del dazio definitivo istituito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, corrispondente al codice NC ex 2917 11 00 e al codice Taric 2917 11 00 * 10, originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

    2. L'aliquota del dazio, calcolata in base al prezzo franco frontiera comunitario del prodotto, dazi non corrisposti, è pari al:

    - 4,4 % per le importazioni di acido ossalico originario dell'India,

    - 20,3 % per le importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese.

    3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1472/91 sono riscossi sino alle aliquote del dazio definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. M. M. RITZEN

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 62. (3) GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 2.

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