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Document 31991R3433

    Regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    GU L 326 del 28.11.1991, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3433/oj

    31991R3433

    Regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 28/11/1991 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0017
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0017


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/91 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta presentata della Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 1386/91 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominati « accendini »), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia. Tali prodotti sono classificati al codice NC ex 9613 10 00 (codice Taric 9613 10 00*10). Con il regolamento (CEE) n. 2832/91 (3) il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

    B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre presentato osservazioni scritte per esprimere la loro opinione sulle risultanze.

    (3) Le parti sono state informate per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi e la riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni su tali informazioni.

    (4) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente oppure per iscritto sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tener conto di tali elementi.

    C. PRODOTTO

    (5) Alcuni esportatori e un importatore hanno ribadito le argomentazioni formulate nel corso della procedura amministrativa prima dell'istituzione delle misure provvisorie, sostenendo che gli accendini prodotti nella Comunità e quelli importati non sono prodotti simili, dato che alcuni modelli comunitari consentono un numero maggiore di accensioni.

    Tuttavia, in mancanza di nuovi elementi di prova a questo proposito, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 1386/91.

    Il Consiglio conferma pertanto che gli accendini prodotti dall'industria comunitaria costituiscono un'unica categoria di prodotti e sono del tutto simili ai prodotti importati dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Tailandia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    D. DUMPING

    (6) Il produttore ed esportatore tailandese Thai Merry Co. Ltd ha presentato nuovi elementi di prova in merito all'importo dell'ammortamento utilizzato dalla Commissione per la determinazione preliminare del valore normale. Alla luce di tali elementi, è stato effettuato un nuovo calcolo del margine di dumping relativo alla società Thai Merry Co. Ltd. Il margine di dumping così modificato, espresso in percentuale del valore cif, corrisponde al 14,14 %.

    (7) Dato che la Tailandia era stata utilizzata come paese analogo per calcolare il valore normale relativo alla Cina, è stato necessario modificare anche il margine di dumping corrispondente alla Repubblica popolare cinese, che attualmente è del 16,94 %.

    (8) Un esportatore cinese, Gladstrong Investments Ltd, che non ha effettuato esportazioni nella Comunità nel corso del periodo di riferimento, ha chiesto di essere escluso dall'applicazione del dazio. Poiché la Commissione non ha potuto svolgere alcun accertamento nei confronti di tale esportatore, il Consiglio non ha accolto la richiesta. Il Consiglio rileva tuttavia che la Commissione è disposta ad avviare quanto prima una procedura di riesame, qualora l'esportatore dimostri alla Commissione, fornendo sufficienti elementi di prova, di non aver effettuato esportazioni nel periodo di riferimento, di aver cominciato ad esportare oppure di aver intenzione di esportare nella Comunità dopo il periodo di riferimento e di non essere in alcun modo collegato ad una delle società sottoposte alla presente inchiesta, nei cui confronti siano state accertate pratiche di dumping.

    (9) Un altro esportatore cinese, la società Dong Guan Tian Bao Lighter Factory, ha risposto al questionario, in modo peraltro incompleto, oltre sei mesi dopo il termine indicato nel questionario inviato dai servizi della Commissione. Si ritiene pertanto che a tale esportatore si debba applicare il margine di dumping determinato per la Repubblica popolare cinese.

    (10) La società Gao Yao Co. ha chiesto l'annullamento dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni da essa effettuate e ha affermato che il valore normale attribuitole non avrebbe dovuto essere calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, bensì conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 dello stesso regolamento.

    È stato sostenuto a questo proposito che l'articolo 2, paragrafo 5 non è applicabile, in quanto le importazioni nella Comunità non sono state effettuate dalla Repubblica popolare cinese, ma da Hong Kong e che la società esportatrice non è la Gao Yao Co. China, bensì la Gao Yao Co. Hong Kong.

    Il Consiglio conferma tuttavia che nella fattispecie i prodotti in questione sono stati semplicemente trasbordati attraverso Hong Kong e che pertanto il valore normale deve essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    (11) Gli esportatori tailandesi hanno sostenuto che il margine di utile dell'8 %, che è stato aggiunto al costo di produzione per la determinazione del valore normale, era troppo elevato. Tutte le vendite della Thai Merry Co. Ltd sul mercato interno erano state effettuate in perdita, mentre le corrispondenti vendite della Politop Co. Ltd non erano state considerate rappresentative. In mancanza di altri produttori o esportatori nello stesso settore commerciale in Tailandia, la Commissione ha stabilito un margine di utile dell'8 % in base ai profitti realizzati dagli altri esportatori di altri paesi, che hanno collaborato nel corso della procedura.

    (12) Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma le conclusioni esposte nei punti 19 - 29 del regolamento (CEE) n. 1386/91, tenendo conto delle modifiche apportate nei confronti della Thai Merry Co. Ltd e delle conseguenze di queste ultime sul margine di dumping accertato per la Repubblica popolare cinese.

    La media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del valore cif per ciascuno degli esportatori interessati, è la seguente:

    Giappone

    Tokai Corporation, Yokohama: 96,56 %

    Repubblica popolare cinese: 16,94 %

    Repubblica di Corea

    Samji Industrial, Inchon: 31,58 %

    Tailandia

    Politop Co. Ltd, Bangkok: 5,87 %

    Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn: 14,14 %

    E. PREGIUDIZIO E CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    (13) Alcuni esportatori hanno riproposto la questione del confronto tra i prezzi degli accendini al livello della rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità. È stato sostenuto che determinati accendini importati contenevano meno gas e quindi producevano meno fiamma e che pertanto erano meno attraenti per i clienti rispetto a quelli prodotti dall'industria comunitaria.

    Nel punto 34 del regolamento (CEE) n. 1386/91 si afferma chiaramente che la Commissione, ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, non ha tenuto conto di alcuni tipi di accendini, prendendo in considerazione unicamente gli accendini con un contenuto di gas analogo. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione in materia di sottoquotazione dei prezzi.

    (14) Poiché le parti non hanno presentato nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in materia di pregiudizio esposte nel regolamento (CEE) n. 1386/91.

    (15) Nei punti 44 - 50 del regolamento (CEE) n. 1386/91 la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Tailandia, considerate cumulativamente, hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

    La Commissione ha accertato che il rapido incremento delle importazioni a basso prezzo degli accendini giapponesi, cinesi, coreani e tailandesi ha coinciso, per quanto riguarda l'industria comunitaria, con un calo altrettanto rapido della produzione, dell'utilizzazione degli impianti, del volume delle vendite, della quota di mercato, dei prezzi, dei profitti e dell'occupazione.

    Dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 1386/91 non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi oppure nuove argomentazioni in merito a tali risultanze. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei punti 44 - 50 di detto regolamento.

    F. SOGLIA DI PREGIUDIZIO

    (16) Per quanto riguarda il calcolo effettuato per determinare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha ritenuto che sia opportuno eliminare la differenza tra i prezzi di vendita effettivi degli esportatori e un prezzo che permetta all'industria comunitaria di realizzare un profitto del 15 %.

    Il produttore ed esportatore giapponese ha contestato tale margine di profitto, ritenendolo troppo elevato.

    (17) Secondo i produttori comunitari, un margine di profitto del 15 % è il minimo necessario per poter effettuare investimenti supplementari in impianti di produzione e in attività di ricerca e sviluppo. Senza tali investimenti il deterioramento della situazione dell'industria si aggraverebbe e non sarebbe possibile eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping.

    Si è inoltre tenuto conto del fatto che i profitti realizzati dai principali produttori mondiali sono stati sempre compresi tra il 12 % e il 20 %.

    Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alla soglia di pregiudizio che sono esposte nel punto 59 regolamento (CEE) n. 1386/91.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (18) L'esportatore giapponese ha affermato che, se nei confronti del Giappone fossi istituito un dazio antidumping elevato, si correrebbe il rischio che le importazioni dal Giappone siano sostituite da importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi sottoposti o meno alla presente procedura.

    (19) Il Consiglio non è convinto che i dazi proposti implichino il rischio che le importazioni dal Giappone siano sostituite da importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi e ritiene che tale eventualità non sia comunque contraria agli interessi della Comunità. Come il Consiglio ha già affermato in precedenti regolamenti, i dazi antidumping non dovrebbero avere effetti protezionistici per l'industria comunitaria, né provocare indebite difficoltà agli esportatori. L'obiettivo dei dazi è di ripristinare eque condizioni di mercato aperto tutelando l'industria comunitaria contro pratiche commerciali sleali. L'eventuale indebolimento della posizione di alcuni esportatori sul mercato in seguito all'istituzione di dazi antidumping deve essere attribuito unicamente alla loro incapacità di far fronte ad una situazione di concorrenza leale.

    (20) Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione esposte nella sezione G del regolamento (CEE) n. 1386/91 e ritiene che nell'interesse della Comunità debbano essere istituite misure antidumping per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Tailandia.

    H. DAZIO

    (21) In base ai calcoli relativi al margine di dumping e alla soglia di pregiudizio di cui al regolamento (CEE) n. 1386/91 e alle osservazioni successivamente ricevute, il Consiglio conclude che i dazi devono corrispondere al livello del margine di dumping accertato per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese e la Tailandia (società Thai Merry Co. Ltd e Politop Co. Ltd), mentre per il Giappone (Tokai Corporation) e la Repubblica di Corea (Samji Industrial) il dazio deve corrispondere alla soglia di pregiudizio accertata.

    Le aliquote dei dazi sono pertanto le seguenti:

    - Tokai Corporation, Giappone: 35,7 %

    - Samji Industrial, Repubblica

    di Corea: 22,7 %

    - Gao Yao Co., Repubblica

    popolare cinese: 16,9 %

    - Thai Merry Co. Ltd, Tailandia: 14,1 %

    - Politop Co. Ltd, Tailandia: 5,8 %

    (22) Per i motivi esposti dalla Commissione nel punto 60 del regolamento (CEE) n. 1386/91, il Consiglio conferma che alle società che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestate, deve essere applicato il margine di dumping massimo accertato per ciascun paese.

    I. IMPEGNO

    (23) Uno dei due esportatori tailandesi, la società Thai Merry Co. Ltd, ha offerto un impegno che è considerato accettabile. In seguito all'impegno il prezzo dei prodotti in questione aumenterà in misura sufficiente per eliminare il dumping accertato dalla Commissione.

    Previe consultazioni, nel corso delle quali uno Stato membro ha fatto obiezioni nei confronti di tale soluzione, l'impegno è stato accettato con la decisione 91/604/CEE della Commissione (4).

    J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

    (24) L'esportatore tailandese Thai Merry Co. Ltd ha chiesto che le importazioni di accendini già avviate prima della data dell'entrata in vigore delle misure provvisorie e sdoganate dopo tale data fossero svincolate in esenzione dal pagamento dei dazi provvisori e che pertanto in tali casi il dazio provvisorio non fosse definitivamente riscosso.

    (25) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i dazi antidumping sono applicati al momento in cui i prodotti ad essi soggetti sono immessi in libera pratica nella Comunità. Contrariamente al regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (5), al quale si riferisce l'esportatore, il regolamento antidumping, applicabile ai prodotti importati in condizioni di concorrenza sleale, non stabilisce alcuna deroga a tali norme. Occorre inoltre ricordare che la Commissione ha debitamente informato le parti interessate e che gli importatori non possono ragionevolmente sostenere di non essere al corrente della procedura oppure di ignorare in quale fase si trovasse l'inchiesta nel periodo compreso tra l'inizio della procedura e l'istituzione del dazio provvisorio.

    (26) Pertanto, in considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente sino all'importo del dazio definitivo istituito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC ex 9613 10 00 (codice Taric 9613 10 00*10), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia.

    2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è la seguente:

    a) 35,7 % per i prodotti originari del Giappone,

    b) 16,9 % per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese,

    c) 22,7 % per i prodotti originari della Repubblica di Corea,

    d) 14,1 % per i prodotti originari della Tailandia (codice addizionale Taric 8543), fatta eccezione per i prodotti fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dalla Politop Co. Ltd, Bangkok, per i quali l'aliquota è del 5,8 % (codice addizionale Taric 8544).

    3. Il dazio di cui al paragrafo 2, lettera d) non si applica agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, esportati nella Comunità dalla società Thai Merry Co. Ltd (codice addizionale Taric 8542).

    4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi garantiti a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 1386/91 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo istituito.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. M. M. RITZEN

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 20.

    (3) GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 1.

    (4) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1).

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