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Document 31991R3392

REGOLAMENTO (CEE) N. 3392/91 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente comunitario per il fruttosio chimicamente puro, originario dei paesi terzi non legati da un accordo commerciale preferenziale con la Comunità (1992)

GU L 320 del 22.11.1991, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3392/oj

31991R3392

REGOLAMENTO (CEE) N. 3392/91 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente comunitario per il fruttosio chimicamente puro, originario dei paesi terzi non legati da un accordo commerciale preferenziale con la Comunità (1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/11/1991 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 3392/91 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente comunitario per il fruttosio chimicamente puro, originario dei paesi terzi non legati da un accordo commerciale preferenziale con la Comunità (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (2), prevede che l'elemento mobile applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990 alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 originari dei paesi terzi non legati da un accordo commerciale preferenziale con la Comunità è uguale al prelievo previsto all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91 (4), per le importazioni di prodotti classificati dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30;

considerando che nel contesto attuale dell'Uruguay Round è opportuno mantenere la possibilità di importazione verso il mercato comunitario di fruttosio chimicamente puro, originario dei paesi terzi non legati da un accordo commerciale preferenziale con la Comunità; che tale orientamento è rispettato se le possibilità di accesso al mercato comunitario degli specifici prodotti agricoli originari dei suddetti paesi terzi non sono inferiori nel 1992 alla media realizzata negli anni 1987 e 1988; che la media delle importazioni di fruttosio chimicamente puro originario dei paesi in questione nel corso degli anni 1987 e 1988 ammonta a 4 504 tonnellate; che è dunque opportuno aprire per l'anno 1992 un contingente comunitario di 4 504 tonnellate esenti dall'elemento mobile;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo la procedura previste all'articolo 3;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei prelievi effettuati da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992, l'elemento mobile applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto sottoindicato, originario dei paesi terzi non legati da un accordo commerciale preferenziale con la Comunità, è sospeso totalmente nel limite del contingente comunitario sottoindicato:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume

contingentale

(in t) Dazio

contingentale

(in %) 09 0091 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 4 504 20

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del contingente per il prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.

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