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Document 31991R3176

REGOLAMENTO (CEE) N. 3176/91 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85

GU L 300 del 31.10.1991, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/11/1991; abrog. impl. da 391R3397

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3176/oj

31991R3176

REGOLAMENTO (CEE) N. 3176/91 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85 -

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 31/10/1991 pag. 0031 - 0031


REGOLAMENTO (CEE) N. 3176/91 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3060/91 (6), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che tale data viene fissata tenendo conto dell'andamento delle giacenze di burro e dei quantitativi disponibili;

considerando che è opportuno fissare tale data in modo da mettere in vendita il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1o agosto 1990, che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/91 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il burro di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o agosto 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (6) GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 23. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (8) GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 5.

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