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Document 31991R3108

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/91 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda la restituzione fissata per le esportazioni in Unione Sovietica

    GU L 294 del 25.10.1991, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992; abrogato da 392R0110

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3108/oj

    31991R3108

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/91 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda la restituzione fissata per le esportazioni in Unione Sovietica -

    Gazzetta ufficiale n. L 294 del 25/10/1991 pag. 0017 - 0017


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/91 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda la restituzione fissata per le esportazioni in Unione Sovietica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/91 (4), prevede l'obbligo della fissazione anticipata della restituzione per il burro con un tenore, in peso, di materie grasse pari o superiore all'82 %, ma non eccedente l'85 %, destinato all'Unione Sovietica; che tale regolamento non prevede alcuna scadenza per la realizzazione delle esportazioni; che è opportuno fissare una scadenza per rispettare gli obblighi assunti a livello internazionale;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    « La restituzione fissata è applicabile soltanto se le formalità doganali di immissione in consumo in Unione Sovietica sono state espletate entro e non oltre il 31 dicembre 1991. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai titoli di esportazione chiesti a partire dall'11 ottobre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19. (4) GU n. L 43 del 16. 2. 1991, pag. 36.

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