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Document 31991R3107

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/91 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

GU L 294 del 25.10.1991, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3107/oj

31991R3107

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/91 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine -

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 25/10/1991 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/91 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine; che le modalità della concessione del premio sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 288/91 (4), il quale indica tra l'altro, gli obblighi dei beneficiari del premio e le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi; che l'articolo 6, paragrafo 3 di tale regolamento prevede l'onore di informare entro un termine determinato la competente autorità in caso di forza maggiore, come condizione per il mantenimento del diritto al premio;

considerando che, pur mantenendo la portata generale di tale disposizione, è opportuno modificarne il testo allineandolo su quello vigente nel settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 è sostituito dal seguente:

« 3. Se non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per causa di forza maggiore, il produttore mantiene il diritto al premio per il numero di animali effettivamente ammissibili al momento in cui si è verificato l'evento di forza maggiore. Il produttore informa per iscritto le competenti autorità entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'evento. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (4) GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 12.

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