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Document 31991R2329

REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/91 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1991 relativo all' apertura, per il 1991 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 come pure dei prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

GU L 214 del 2.8.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2329/oj

31991R2329

REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/91 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1991 relativo all' apertura, per il 1991 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 come pure dei prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 -

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/91 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1991 relativo all'apertura, per il 1991 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 come pure dei prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, viste le importazioni di carni bovine di qualità pregiata finora effettuate e la necessità delle esportazioni di carni bovine prodotte nella Comunità, è opportuno prevedere l'apertura, per il 1991 e a titolo autonomo ed eccezionale, di un contingente tariffario di importazione di 11 430 tonnellate con un diritto del 20 % di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, come pure dei prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91; che il mercato delle carni bovine nella Comunità forma oggetto di un'organizzazione globale e di una nuova riflessione;

considerando che occorre garantire in particolare che tutti gli importatori interessati della Comunità abbiano accesso, alle medesime condizioni ed in maniera continua, al suddetto contingente e che il dazio per esso previsto venga applicato senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto; che, a tale scopo, è opportuno attuare un meccanismo di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di tali disposizioni devono essere prese secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per il 1991 un contingente tariffario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, come pure dei prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.

Il volume di tale contingente ammonta a 11 430 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di tale contingente, il dazio doganale applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti,

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui alla lettera a),

sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 46 del 22. 2. 1991, pag. 9. (2) Parere reso il 12 luglio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

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