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Document 31991R2273

REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione

GU L 208 del 30.7.1991, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2273/oj

31991R2273

REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione -

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1991 pag. 0038 - 0039


REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/91 (4), ha definito in particolare la nomenclatura delle merci contemplate nel codice NC 1108; che per ragioni di chiarezza è opportuno precisare maggiormente, per tali merci, l'applicazione dei metodi di analisi prescritti e armonizzare le varie versioni linguistiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, la voce tariffaria 1108 è sostituita da quella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 21.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Codice NC Designazione delle merci Codice dei prodotti 1108 Amidi e fecole; inulina: Amidi e fecole (6): 1108 11 00 Amido di frumento (grano): avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 11 00 200 avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (7) 1108 11 00 300 altri 1108 11 00 800 1108 12 00 Amido di granturco: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 12 00 200 avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (7) 1108 12 00 300 altri 1108 12 00 800 1108 13 00 Fecola di patate: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 13 00 200 avente un tenore di materia secca non inferiore al 77 % ma inferiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (7) 1108 13 00 300 altri 1108 13 00 800 1108 14 00 Fecola di manioca: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 14 00 200 avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (7) 1108 14 00 300 altri 1108 14 00 800 1108 19 Altri amidi e fecole: 1108 19 10 Amido di riso: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 19 10 200 avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (7) 1108 19 10 300 altri 1108 19 10 800 1108 19 90 Altri: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 19 90 200 avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (7) 1108 19 90 300 altri 1108 19 90 800

(6) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

(7) La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole sarà aggiustata applicando la seguente formula:

1. Fecola di patate: tenore effettivo % di materia secca

80 × restituzione all'esportazione 2. Per tutti gli altri amidi: tenore effettivo % di materia secca

87 × restituzione all'esportazione »

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