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Document 31991R2245
Commission Regulation (EEC) No 2245/91 of 26 July 1991 repealing Regulation (EEC) No 2566/90 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes (sultanas) from the 1989 harvest held by Greek storage agencies
REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che abroga il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci
REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che abroga il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci
GU L 204 del 27.7.1991, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che abroga il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci -
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0024 - 0024
REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che abroga il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 1206/90, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 2566/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/91 (6), ha previsto disposizioni per la vendita di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 ai fini della loro trasformazione nella Comunità per il consumo; che per migliorare le condizioni di commercializzazione delle uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1990 occorre sospendere la vendita di quelle del raccolto 1989; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2566/90 della Commissione è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 8. (6) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 25.