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Document 31991R2243
Commission Regulation (EEC) No 2243/91 of 26 July 1991 derogating from Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows
REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici
REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici
GU L 204 del 27.7.1991, p. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici -
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0022 - 0022
REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/91 (4), in particlare l'articolo 5, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2079/90 (6), fissa al 15 giugno l'inizio del periodo di presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che questa data, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento, rappresenta il giorno in cui ha luogo il fatto generatore per la conversione in moneta nazionale degli importi del premio espressi in ecu; considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/91 del Consiglio (7) ha fissato al 17 giugno 1991 l'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992 nel settore delle carni bovine; che, di conseguenza, a norma delle disposizioni in vigore, si dovrebbero applicare al premio da versare per la campagna in corso tassi di conversione in vigore fino al 16 giugno 1991; che, tenendo conto della finalità economica della misura di aiuto, si viene a creare una situazione indesiderata e occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82, il tasso di conversione da applicare agli importi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è il tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20. (6) GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 15. (7) GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 1.