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Document 31991R2242

REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3944/87 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine e modifica dell' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 204 del 27.7.1991, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2242/oj

31991R2242

REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3944/87 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine e modifica dell' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3944/87 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che talune definizioni dei principali prodotti del settore delle carni suine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1251/90 (4); che l'applicazione della definizione di « pezzi » di tagli non ha conseguito la finalità perseguita; che quindi è opportuno sopprimere detta definizione;

considerando che è pertanto opportuno, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, incorporare la modifica in esame nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/87, la prima fase è soppressa.

Articolo 2

Al primo comma della nota complementare 2.B del capitolo 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la prima frase è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25. (4) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

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