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Document 31991R2161

Regolamento (CEE) n. 2161/91 della Commissione del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

GU L 201 del 24.7.1991, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2161/oj

31991R2161

Regolamento (CEE) n. 2161/91 della Commissione del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1991 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/91 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 18,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2067/91 della Commissione (5) ha reinserito il Libano nella sua zona geografica naturale, ossia nella zona di destinazione 02;

considerando che, per conservare invariate le condizioni di vendita poste dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 398/91 (6) e (CEE) n. 1785/91 (7) relativi alla vendita di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione nel quadro della procedura definita dal regolamento (CEE) n. 2539/84 (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (9), è necessario derogare alla nuova classificazione conservando il Libano fra le destinazioni 03 limitatamente alle vendite suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le esportazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 398/81 e (CEE) n. 1785/91, il Libano è considerato appartenere alle destinazioni 03, in deroga alla nota in calce (7) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2067/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2. (4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16. (5) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 5. (6) GU n. L 48 del 21. 2. 1991, pag. 5. (7) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 13. (8) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (9) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

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