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Document 31991R2157
Council Regulation (EEC, Euratom) No 2157/91 of 15 July 1991 concerning the provision of technical assistance to economic reform and recovery in the Union of Soviet Socialist Republics
REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 2157/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 relativo a un' assistenza tecnica all' Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia
REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 2157/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 relativo a un' assistenza tecnica all' Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia
GU L 201 del 24.7.1991, p. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 2157/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 relativo a un' assistenza tecnica all' Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia -
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1991 pag. 0002 - 0004
REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 2157/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica hanno concluso con l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica; considerando che il Consiglio europeo, durante le riunioni svoltesi nel 1990 a Dublino e a Roma, ha manifestato la volontà di sostenere le riforme avviate dalle autorità sovietiche per risanare e raddrizzare l'economia sovietica e che a tal fine ha deciso di accordare il più presto possibile un'assistenza tecnica nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti e della distribuzione dei prodotti alimentari; considerando che tale aiuto deve sostenere i progetti che servono i destinatari finali nelle varie Repubbliche dell'Unione Sovietica; considerando che l'attuazione di tale assistenza tecnica permetterà di creare condizioni favorevoli agli investimenti privati; considerando che, nella riunione svoltasi a Roma, il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza di un effettivo coordinamento ad opera della Commissione delle azioni intraprese in Unione Sovietica dalla Comunità e, individualmente, dagli Stati membri; considerando che, nell'attuare l'aiuto comunitario, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri; considerando che tale assistenza tecnica sarà oggetto di un programma concreto, articolato in progetti precisi, e che potrà beneficiare di un sostegno globale di 400 milioni di ecu nel 1991, e di un importo da stabilire per il 1992, da erogare in quote successive a mano a mano che saranno concretati i progetti; considerando che l'attuazione di tali azioni contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità e che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CEE e all'articolo 203 del trattato CEEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Un'azione di assistenza per il risanamento ed il raddrizzamento economico dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche è avviata dalla Comunità nel 1991 e 1992 secondo i criteri previsti dal presente regolamento. L'assistenza si concentra sui settori e sulle zone geografiche in cui essa può svolgere un ruolo chiave nella prosecuzione del processo di riforma. Articolo 2 I mezzi finanziari comunitari per la realizzazione dell'azione istituita dal presente regolamento ammontano a 400 milioni di ecu per l'esercizio finanziario 1991. L'importo ritenuto necessario per l'esercizio finanziario 1992 sarà stabilito in un secondo tempo dal Consiglio che delibera all'unanimità. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per il 1992 tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e rispetto alle prospettive finanziarie. Articolo 3 1. L'aiuto di cui all'articolo 1 assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso nell'Unione Sovietica e alle misure destinate a consentire la transizione verso un'economia di mercato ed ai relativi progetti. Essa copre inoltre il costo ragionevole delle forniture necessarie all'esecuzione di dette azioni. Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente indispensabile. 2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2 coprono le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione dell'attuazione di queste azioni. 3. L'assistenza tecnica riguarda prioritariamente la formazione alla gestione pubblica e privata, i servizi finanziari, l'energia, i trasporti e la distribuzione dei prodotti alimentari. 4. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari nonché in base a una valutazione della loro efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge. 5. La cooperazione tecnica è attuata su base decentrata. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono strettamente associati alla valutazione e all'esecuzione dei progetti. Articolo 4 1. L'assistenza comunitaria assume la forma di aiuti non rimborsabili, da erogare in quote successive a mano a mano che saranno realizzate le azioni. 2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti che ne derivano conferiscono tra l'altro espressamente un potere di controllo ai servizi competenti della Commissione ed alla Corte dei conti: il contratto è effettuato, se del caso, in loco. Articolo 5 1. Gli orientamenti generali annuali sono stabiliti in un programma indicativo in cui figurano tutte le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Essi definiscono l'impostazione dell'assistenza comunitaria nei settori di concentrazione e le modalità di esecuzione delle azioni. Essi sono adottati annualmente secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. 2. Per il 1991 gli orientamenti settoriali sono fissati in programmi settoriali per i settori prioritari che sono descritti all'articolo 3, paragrafo 3 e che comportano un elenco dei principali progetti nonché, nella misura del possibile, una stima dei relativi costi. Gli orientamenti settoriali per il 1991 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. 3. I progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo del bilancio 1992 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Articolo 6 1. La Commissione attua le azioni nel rispetto del programma indicativo di cui all'articolo 5. 2. Gli appalti di forniture sono stipulati mediante gara aperta ad eccezione dei casi previsti all'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Gli appalti di servizi sono stipulati, di norma, mediante gara ristretta e mediante intesa diretta per interventi fino a 300 000 ecu. A partire dal 1o gennaio 1992, questo importo sarà riveduto dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione, e in funzione dell'esperienza acquisita in casi analoghi. La partecipazione alle gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Unione Sovietica. 3. Le imposte, i dazi e le tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario. Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, denominato « comitato per la gestione dell'assistenza all'URSS ». 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nel suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. Il tal caso, la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione delle misure da essa adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma. 4. Nell'ambito dell'esecuzione del presente regolamento, il comitato può esaminare qualsiasi altra questione che gli venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare tutte le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione del programma, ai cofinanziamenti e al coordinamento di cui all'articolo 8. 5. La Commissione informa regolarmente il comitato in merito all'attuazione del programma di assistenza tecnica, in particolare sulla base di una relazione semestrale. Articolo 8 La Commissione e gli Stati membri assicurano il coordinamento delle iniziative di assistenza tecnica prese in Unione Sovietica dalla Comunità e, individualmente, dagli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Articolo 9 Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. C 140 del 30. 5. 1991, pag. 10. (2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.