This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R2093
Council Regulation (EEC) No 2093/91 of 15 July 1991 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of small-screen colour television receivers originating in Hong Kong and the People's Republic of China and collecting definitively the provisional duty
Regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio
Regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio
GU L 195 del 18.7.1991, p. 1–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/07/1996
Regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1991 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0040
REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CEE) n. 129/91 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e corrispondenti al codice NC 8528 10 71. Con il regolamento (CEE) n. 1283/91 (3) il Consiglio ha prorogato detto dazio per un periodo non superiore a due mesi. B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto di essere sentite dalla Commissione. Inoltre, esse hanno comunicato per iscritto il loro punto di vista sulle conclusioni. (3) Su richiesta, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo tale informazione è stato loro concesso un termine per presentare eventuali osservazioni. (4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state conseguentemente modificate. (5) Come enunciato nel punto 5 del regolamento (CEE) n. 129/91, in seguito alla complessità del procedimento, in particolare alla dettagliata verifica dei molti dati implicati ed i numerosi argomenti addotti, compreso l'esame di questioni connesse emerse durante il procedimento e non prevedibile dal suo inizio, l'inchiesta non ha potuto essere conclusa entro il termine normale. C. PRODOTTO IN ESAME E ORIGINE A FINI DOGANALI (6) In sede di conclusioni provvisorie la Commissione, a seguito di una richiesta di un produttore/esportatore di Hong Kong e conformemente alle conclusioni nel regolamento (CEE) n. 1048/90 (4) che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Repubblica di Corea, ha deciso di escludere dal procedimento gli apparecchi con la diagonale dello schermo pari o inferiore a 15,5 cm (6 pollici). Dato che nessuna delle parti interessate ha mosso obiezioni in merito, il Consiglio conferma le conclusioni contenute nei punti 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 129/91, nonché quelle dei punti 9 e 10 del medesimo regolamento, riguardanti l'esame degli apparecchi di produzione comunitaria quali prodotto simile rispetto agli apparecchi esportati da Hong Kong e dalla Cina e l'origine di questi. Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti interessate in merito a dette conclusioni. D. DUMPING a) Valore normale (7) Ai fini delle risultanze definitive il valore normale è stato in generale determinato secondo gli stessi metodi utilizzati per la determinazione provvisoria del dumping, previa considerazione dei nuovi fatti e argomenti addotti dalle parti. i) Hong Kong (8) Uno degli esportatori di Hong Kong ha sostenuto che il valore normale, che era stato determinato per vendite OEM in base al prezzo di rivendita di una società commerciale collegata al primo acquirente indipendente, adeguato per tener conto delle spese di vendita ammissibili (come precisato nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 129/91), avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle vendite alla società commerciale che doveva considerarsi indipendente, e che le commissioni pagate a detta società avrebbero dovuto essere detratte dal valore normale. La Commissione ritiene che non vi siano motivi validi per considerare la società commerciale come indipendente. Detta società e il produttore sono entrambi società interamente controllate dalla stessa società madre. La società commerciale non svolge altre attività oltre al commercio e alla vendita ed ha effettuato tutte le vendite intervenute sul mercato interno durante il periodo di riferimento del prodotto in questione fabbricato dal produttore. Pur ammettendo che, come questo esportatore sostiene, la società produttrice abbia svolto alcune attività di vendita, sarebbe non di meno vero che la società commerciale ha svolto le attività di vendita normalmente effettuate da un ufficio vendite del produttore e tale fatto renderebbe pienamente giustificato che la si considerasse una società di vendite collegata. La Commissione ribadisce pertanto la propria conclusione, secondo la quale le due società sono parte della stessa entità economica, nonché la determinazione del valore normale quale descritta nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 129/91. Tali conclusioni sono confermate dal Consiglio. (9) Un altro esportatore di Hong Kong ha contestato il metodo seguito per la determinazione del valore costruito. Egli ha sostenuto che le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto utilizzati per la determinazione del valore costruito, come precisato nel punto 16 del regolamento (CEE) n. 129/91, erano eccessivi e non rispecchiavano adeguatamente la sua situazione, principalmente in quanto la società alle cui spese generali, amministrative e di vendita si era fatto riferimento era una società quotata in Borsa e richiedeva quindi un personale più numeroso e specializzato. Secondo la Commissione gli argomenti addotti dall'esportatore non sono debitamente giustificati. La semplice affermazione che una società quotata in Borsa richieda un personale più numeroso e specializzato di una società interamente privata comparabile non può essere ritenuta un argomento sufficiente per ridurre le spese amministrative, generali e di vendita utilizzate dalla Commissione per determinare il valore costruito. Dall'inchiesta della Commissione emerge che la società in questione e quella le cui spese generali, amministrative e di vendita sono state utilizzate per calcolare il valore costruito si possono ritenere comparabili per quanto riguarda costi e tipo di operazioni. Nessuna obiezione valida è stata sollevata in merito. In ogni caso, quest'ultima società era l'unica con vendite interne su base OEM che potessero ritenersi rappresentative in quanto superavano in volume il 5 % delle vendite effettuate sulla stessa base al mercato comunitario. Si è pertanto concluso che le cifre relative a questa società, verificate dalla Commissione, costituiscono la base più equa per calcolare l'importo da aggiungere per le spese generali, amministrative e di vendita ai costi della produzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per quanto riguarda il profitto, il medesimo esportatore ha sostenuto che il margine di profitto preso in considerazione (5 %) non avrebbe dovuto essere lo stesso utilizzato nella precedente inchiesta relativa alla Repubblica di Corea, in quanto il mercato di Hong Kong è più competitivo e presenta margini di profitto più bassi. Secondo la Commissione questa argomentazione non tiene conto del fatto che, come indicato nel punto 15 del regolamento (CEE) n. 129/91, dall'inchiesta è emerso che il margine di profitto dell'unica società con vendite OEM sul mercato interno rappresentative era superiore al margine di profitto del 5 % ritenuto equo. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione. ii) Repubblica popolare cinese (10) Nessuna delle parti interessate ha formulato commenti riguardo al modo in cui la Commissione ha determinato il valore normale per tutte le vendite all'esportazione dalla Repubblica popolare cinese verso la Comunità in base ai valori costruiti stabiliti per modelli comparabili fabbricati a Hong Kong, come precisato nei punti 17 e 18 del del regolamento (CEE) n. 129/91. Il Consiglio conferma tali conclusioni. b) Prezzo all'esportazione i) Hong Kong (11) Ai fini del regolamento (CEE) n. 129/91 i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili all'esportazione in quanto tutte le vendite all'esportazione sono state effettuate direttamente a importatori indipendenti oppure attraverso società commerciali indipendenti di Hong Kong. Nessuna delle parti interessate ha formulato osservazioni in merito e il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nel punto 19 del regolamento relativo al dazio provvisorio. ii) Repubblica popolare cinese (12) Come indicato nei punti 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 129/91, per gli esportatori cinesi i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili nei casi in cui non figuravano importatori collegati, e in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali e un profitto del 10 % sul fatturato, nel caso delle esportazioni destinate a importatori collegati, come avvenuto per la Fujian Hitachi Television Co. Ltd e la Huaqulang Sanyo Electronics Co. Ltd. (13) Uno degli esportatori ha sostenuto che il margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo all'esportazione non potesse ritenersi adeguato. A sostegno della sua affermazione l'esportatore ha addotto che in precedenti procedimenti relativi a prodotti di consumo era stato utilizzato un margine di profitto del 5 %, che i televisori in questione erano un prodotto maturo e affermato e che il margine del 10 % era pertanto irrealistico e non adeguato alle dimensioni e all'organizzazione degli importatori collegati interessati. La Commissione osserva tuttavia che la sua impostazione è stata coerente con la metodologia utilizzata nella precedente inchiesta relativa ai televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Repubblica di Corea. La Commissione non contesta il fatto che l'attuale generazione di questo tipo di apparecchi possa ritenersi un prodotto tecnologicamente maturo; tale circostanza tuttavia non esclude che tanto durante il periodo di riferimento dell'inchiesta relativa alla Corea quanto durante quello dell'inchiesta relativa alla Cina e a Hong Kong il settore in questione sia stato alquanto sostenuto e redditizio per gli importatori indipendenti. È opportuno rilevare in proposito che per le importazioni di un altro prodotto elettronico di consumo sottoposte ad inchiesta relativamente ad un periodo in gran parte corrispondente al periodo dell'inchiesta concernente la Corea è stato utilizzato per le determinazioni definitive un tasso superiore al 10 %. Dalle informazioni raccolte presso importatori indipendenti e verificate nel corso del procedimento è emerso che durante il periodo di riferimento il margine di profitto non differiva in misura significativa da quello constatato e utilizzato per le determinazioni conclusive nel procedimento relativo alla Corea; pertanto, l'uso di un diverso margine di profitto non era giustificato. Per quanto riguarda le dimensioni e l'organizzazione dell'importatore collegato, come esposto nel punto 17 del regolamento (CEE) n. 1048/90, la Commissione ha preso come riferimento il profitto di un importatore indipendente comparabile per struttura e dimensioni sia agli importatori collegati interessati dal relativo procedimento che agli importatori collegati interessati dal presente procedimento. La società in questione è di considerevoli dimensioni, è ben affermata sul mercato comunitario, possiede un'importante rete di vendita, tratta un'ampia gamma di prodotti e vende i suoi prodotti sotto un marchio ben noto. Ovviamente, queste caratteristiche sono proprie anche degli importatori collegati; pertanto, la Commissione ritiene che i fattori dimensioni e organizzazione siano stati opportunamente presi in considerazione. Alla luce delle suddette considerazioni e di quelle esposte nei punti 20, 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 129/91, il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione. c) Confronto (14) Come indicato nei punti 23-27 del regolamento (CEE) n. 129/91, tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica per le esportazioni originarie di Hong Kong e allo stadio « fob » per quelle originarie della Repubblica popolare cinese. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, come quelle relative alla natura delle merci e alle spese di vendita, nei casi in cui è stata comprovata con sufficiente fondatezza l'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in questione. Per quanto riguarda le spese di vendita, per le vendite all'esportazione effettuate dagli esportatori di Hong Kong sono stati effettuati adeguamenti in considerazione di differenze relative a commissioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, condizioni di pagamento e retribuzioni dei venditori, e per le vendite all'esportazione effettuate dagli esportatori cinesi sono stati operati adeguamenti in considerazione dei costi sostenuti per fornire garanzie. i) Hong Kong (15) Uno degli esportatori di Hong Kong ha contestato i calcoli fatti dalla Commissione nel determinare le spese inerenti al trasporto del prodotto esportato verso la Comunità. La Commissione ha informato per iscritto l'esportatore in questione del criterio di calcolo seguito. L'esportatore ha altresì contestato l'adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato dalla Commissione per le retribuzioni dei vendititori sostenendo che non si trattava di veri venditori. La Commissione ha informato per iscritto l'esportatore che dall'inchiesta era emerso che detti venditori svolgevano attività di vendita diretta a tempo pieno e ha illustrato la base della ripartizione effettuata nel calcolare l'importo dell'adeguamento. Nessuna ulteriore osservazione su questi punti è stata ricevuta dalla Commissione. (16) Un altro esportatore di Hong Kong ha sostenuto che si sarebbero dovuti effettuare alcuni adeguamenti per differenze nella natura delle merci, segnatamente per quanto riguarda il modello utilizzato nel calcolo del valore costruito di cui al punto 16 del regolamento (CEE) n. 129/91. In particolare, secondo l'esportatore, il modello sul quale è stato basato il valore costruito potrebbe aver ottenuto l'approvazione secondo la pratica di certificazione tedesca ed essere stato equipaggiato di un'antenna telescopica interna. La Commissione non può accettare tale richiesta, in quanto non ha potuto appurare se la certificazione e l'incorporazione dell'antenna addotte sussistessero effettivamente e, in tal caso, su quale base concreta si sarebbero dovuti effettuare gli adeguamenti chiesti e quale impatto queste differenze avrebbero avuto sulla comparabilità dei prezzi. In ogni caso, anche se fosse provato che tutti i modelli esportati verso la Germania hanno ottenuto l'approvazione, che tutti sono stati equipaggiati dell'antenna telescopica interna e che i costi indicati dall'esportatore in questione erano corretti, l'impatto sull'esito dell'inchiesta sarebbe irrilevante. ii) Repubblica popolare cinese (17) La China Commercial Chamber of Audio-Video Products Exporters ha chiesto tramite il suo rappresentante legale che alcuni adeguamenti connessi alla natura delle merci fossero effettuati per i modelli utilizzati nel calcolo del valore costruito di cui al punto 17 del regolamento (CEE) n. 129/91. In particolare, sono stati chiesti adeguamenti in considerazione dell'assenza di sintonizzatore per la diffusione via cavo e di presa per auricolare, del diverso numero di preselezioni, di differenze a livello di uscita audio disponibile e di differenze di presentazione e di « design ». Tenuto conto delle argomentazioni presentate, la Commissione ha riconosciuto che il sintonizzatore costituiva una caratteristica significativa per i consumatori di Hong Kong ed ha accettato di effettuare l'opportuno adeguamento. Gli altri adeguamenti chiesti non hanno potuto invece essere accettati dalla Commissione in quanto non debitamente giustificati: - l'uscita audio disponibile è stata ritenuta di scarsa rilevanza per i consumatori; - gran parte delle unità esportate dalla Repubblica popolare cinese era dotata di presa per auricolare; - dato il limitato numero di canali disponibili a Hong Kong durante il periodo di riferimento il numero di preselezioni costituiva un elemento non pertinente e, - quanto alla presentazione, è emerso che a Hong Kong fabbricare un apparecchio ricevente convenzionale costava più che fabbricare un apparecchio tipo monitor e che per modelli comparabili di due degli esportatori di Hong Kong interessati dal procedimento il prezzo del modello convenzionale era più elevato di quello del modello tipo monitor. Per le suddette ragioni la Commissione può accettare soltanto la richiesta di adeguamento per il sintonizzatore e deve respingere le altre. Il Consiglio conferma queste conclusioni. d) Margine di dumping (18) I prezzi all'esportazione sono stati confrontati con i valori normali prendendo in esame le singole transazioni per ciascuno degli esportatori interessati con l'eccezione indicata più avanti. Dall'esame conclusivo dei fatti emerge l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese da parte di tutti gli esportatori interessati, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale stabilito supera il prezzo all'esportazione verso la Comunità. (19) Nelle conclusioni provvisorie figuranti al punto 28 del regolamento (CEE) n. 129/91, la Commissione ha stabilito un margine di dumping per ciascuno degli esportatori cinesi che avevano collaborato all'inchiesta. Tuttavia, ai fini delle risultanze definitive, la Commissione ha ritenuto che si dovesse stabilire un unico margine di dumping per tutti gli esportatori cinesi, tranne le due società miste cino-giapponesi. Tale circostanza è giustificata dal fatto che gli esportatori cinesi, anche se si presentano come società indipendenti che emettono fatture direttamente, hanno in realtà, se lo hanno, un ridottissimo grado di indipendenza nelle relazioni con gli importatori di altri paesi, in quanto non hanno la possibilità di stabilire essi stessi i prezzi all'esportazione, né altre condizioni o modalità di vendita. I tre esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta (ovvero China Great Wall Industry Corporation, China National Electronics Import & Export Corporation e China National Light Industrial Products Import & Export Corporation) sono membri della China Commercial Chamber of Audio and Video Products Exporters, la quale ha riconosciuto durante l'inchiesta che le esportazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni da parte di tutti i suoi membri erano effettuate sotto il suo rigoroso controllo. Essa ha altresì dichiarato che tutti gli esportatori dovevano essere suoi membri e che soltanto le società miste potevano esportare e importare prodotti autonomamente. Inoltre, la Commissione ha considerato che il mantenimento di margini di dumping distinti per gli esportatori cinesi soggetti al controllo dell'organismo citato avrebbe potuto offrire un'opportunità di elusione in quanto le esportazioni verso la Comunità avrebbero potuto essere effettuate attraverso la società con il margine di dumping più basso. La mancanza di autonomia di detti esportatori nella condotta della loro attività è ulteriormente confermata dal fatto che nel presente procedimento i tre esportatori cinesi sono stati rappresentati dall'organismo citato e dai suoi rappresentanti legali che hanno sempre presentato argomenti e considerazioni comuni per i tre esportatori senza distinguere tra le rispettive posizioni. La Commissione ha pertanto concluso che la determinazione di tre margini di dumping distinti comportava risultati puramente arbitrari, non giustificati, e che si doveva stabilire un margine di dumping unico, ottenuto confrontando tutte le operazioni d'esportazione effettuate dalle tre società con i valori normali. Tutti gli esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta sono stati informati dalla Commissione della sua intenzione di seguire questa linea di condotta. (20) Per quanto riguarda gli altri due esportatori cinesi (ovvero le due società miste cino-giapponesi), la Commissione ha potuto appurare che dette società, pur non operando pienamente secondo i criteri dell'economia di mercato, godevano nelle loro operazioni di un elevato grado di indipendenza, principalmente in quanto potevano importare componenti ed esportare prodotti finiti senza alcun controllo da parte dell'ente citato o di altri enti. Inoltre, il fatto che potessero trasferire i loro profitti, fatti salvi alcuni requisiti di carattere amministrativo, fuori della Repubblica popolare cinese garantiva che queste società con fini di lucro avevano un grado di autonomia sufficiente per poterle considerare singolarmente. La Commissione ha pertanto concluso che per le due società miste che hanno collaborato all'inchiesta si dovessero stabilire margini di dumping individuali confrontando il valore normale e i prezzi all'esportazione determinati in base agli elementi di cui ai punti 10 e 12. Il Consiglio conferma le conclusioni esposte nei punti 18, 19 e 20. (21) La media ponderata dei margini, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, varia secondo l'esportatore: i) Hong Kong - Cony Electronic Products Ltd: 3,19 - Hanwah Electronics Ltd: 4,88 - Kong Wah Electronic Enterprises Ltd: 3,13 - Koyoda Electronics Ltd: 4,61 - Luks industrial Co. Ltd: 4,17 - Tai Wah Television Industries Ltd: 2,16 ii) Repubblica popolare cinese - Fujian Hitachi Television Co. Ltd: 17,04 - Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd: 7,55 - Tutti gli altri esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta: 15,31 E. PREGIUDIZIO (22) Ai fini delle risultanze provvisorie la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria dei televisori in questione aveva subito un pregiudizio notevole. Questa conclusione era basata principalmente sul rapido aumento verificatosi nel volume delle esportazioni degli esportatori di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese, nonché nella loro quota di mercato, sulla sottoquotazione praticata da detti esportatori nel mercato comunitario e sull'erosione dei prezzi di vendita che ne era derivata per i produttori ricorrenti. Inoltre, erano prevedibili ulteriori trasferimenti degli impianti produttivi comunitari in paesi terzi con un conseguente calo dell'occupazione nella Comunità e con il protrarsi della gravi perdite subite dai produttori comunitari ricorrenti, nettamente aumentate nel 1988. (23) Nessun fatto nuovo riguardo alle risultanze sopra esposte è stato presentato alla Commissione dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 129/91. Alcuni esportatori, sia cinesi che di Hong Kong, hanno contestato il cumulo delle importazioni di entrambi i paesi effettuato dalla Commissione nel valutare l'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria. La Commissione, tuttavia, ribadisce quanto sostenuto nei punti 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 129/91, ovvero che i televisori a colori con schermo di piccole dimensioni esportati dai due paesi erano omogenei e simili ai prodotti comunitari, che erano in concorrenza tra loro e con i prodotti comunitari, che erano venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione e che i volumi importati da ciascuno dei due paesi, presi separatemente, non potevano in alcun modo essere definiti trascurabili. Inoltre, la Commissione nota che il comportamento sul mercato degli esportatori cinesi può essere considerato molto simile a quello degli esportatori di Hong Kong. Pertanto, conformemente alla prassi corrente nei procedimenti antidumping, si ritiene opportuno cumulare il pregiudizio conseguente alle importazioni da Hong Kong e dalla Repubblica popolare cinese. (24) Alcuni esportatori hanno contestato il confronto tra modelli sul quale si è basata la Commissione per l'analisi della sottoquotazione. Le loro argomentazioni riguardavano sostanzialmente il fatto che i modelli comunitari usati nel confronto erano più interessanti per i consumatori per la presenza di alcune funzioni o caratteristiche in essi incorporate che invece mancavano nei modelli esportati. La China Commercial Chamber of Audio and Video Products Exporters ha sostenuto che i modelli comunitari cui si era fatto riferimento nell'analisi della sottoquotazione presentavano funzioni più numerose e migliori rispetto ai modelli cinesi con i quali erano stati confrontati; ha quindi proposto che venissero effettuati adeguamenti in base alle differenze del valore di mercato oppure che tutti i modelli cinesi fossero confrontati con i meno perfezionati tra i modelli comunitari cui si era fatto riferimento. La Commissione ha considerato che accettare adeguamenti riguardo al confronto dei modelli avrebbe implicato un significativo allontanamento dal metodo seguito nella recente inchiesta sui televisori con schermo di piccole dimensioni coreani, che è stato confermato dalla presente inchiesta. Tale metodo non è stato contestato da nessuna delle parti interessate dai due procedimenti, fatta eccezione per l'ente sopra citato. Inoltre, si è considerato che la grande varietà di modelli e di caratteristiche tecniche renderebbe un confronto basato su adeguamenti troppo complicato e di difficile attuazione. Tuttavia, riconoscendo che alcuni dei modelli comunitari utilizzati nel confronto possono essere più perfezionati dei modelli cinesi, la Commissione ha proceduto a confrontare tutti i modelli cinesi, tranne uno ed esclusi quelli esportati dalle società miste, con i modelli comunitari meno perfezionati. (25) Su tale base e applicando il metodo di confronto descritto nel punto 39 del regolamento (CEE) n. 129/91 si ottiene un margine medio di sottoquotazione, espresso a livello cif, pari al 16,85 % per gli esportatori rappresentati dalla China Commercial Chamber of Audio and Video Products Exporters. Per tutti gli altri esportatori sono confermate le risultanze indicate nel punto 40 del regolamento precitato. (26) Nessun altro argomento o fatto relativo alla determinazione del pregiudizio è stato presentato alla Commissione. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione, quali esposte nei punti 30-39 e 41-48 del regolamento (CEE) n. 129/91 e nei punti 22-25 del presente regolamento. F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (27) Nei punti 49-53 del regolamento (CEE) n. 129/91 la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping da Hong Kong e dalla Repubblica popolare cinese cumulate avevano arrecato notevole pregiudizio all'industria comunitaria. Essa ha accertato che il rapido incremento delle importazioni a basso prezzo da Hong Kong e dalla Cina è coinciso con una perdita altrettanto rapida della quota di mercato dell'industria comunitaria, con l'erosione dei prezzi dei modelli comunitari, con un forte aumento delle perdite finanziarie subite dalle società comunitarie e con l'intensificazione dei trasferimenti di impianti produttivi delle società comunitarie al di fuori della CEE. Al riguardo la Commissione osserva che i prezzi svolgono un ruolo molto importante sul mercato e che la sottoquotazione dovuta al dumping ha pertanto effetti immediatamente negativi sui prezzi praticati dall'industria comunitaria. Occorre rilevare, come già è stato fatto nel punto 40 del regolamento (CEE) n. 129/91, che le sottoquotazioni accertate non incidono unicamente sui modelli comunitari che possono essere considerati direttamente comparabili a quelli esportati da Hong Kong e della Cina, bensì sull'intera gamma dei prodotti, compresi i tipi più nuovi e più perfezionati. La sottoquotazione a livello degli apparecchi meno costosi, che rappresentano il principale segmento di mercato in volume, ovviamente ha fatto diminuire i prezzi di tutta la gamma di televisori a colori con schermo di piccole dimensioni, riducendo la percezione da parte dei consumatori del valore del prodotto e delle diverse caratteristiche dei vari modelli. Nessun fatto o argomento nuovo in merito a queste risultanze è stato presentato alla Commissione dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 129/91. Il Consiglio pertanto conferma le conclusioni della Commissione contenute nei punti 49-53 del regolamento precitato. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (28) Nessuna delle parti ha presentato alla Commissione ulteriori fatti o argomenti relativi a questo fattore. Il Consiglio pertanto conferma le conclusioni della Commissione esposte nei punti 54-57 del regolamento (CEE) n. 129/91, ovvero che è nell'interesse della Comunità eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle pratiche di dumping accertate. Gli effetti positivi delle misure di difesa per l'attuale vitalità e per il futuro sviluppo dell'industria interessata superano gli eventuali svantaggi, peraltro provvisori, per i consumatori consistenti in un limitato aumento di prezzo per alcuni televisori a colori con schermo piccolo importati. H. DAZIO (29) Le misure provvisorie sono state prese sotto forma di dazi antidumping, corrispondenti ai margini di dumping accertati, fatta eccezione per una società mista cinese per la quale è stato istituito un dazio sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato. (30) Benché le risultanze della Commissione sul pregiudizio contenute nel regolamento (CEE) n. 129/91 siano state modificate, il dazio necessario per eliminare il pregiudizio rimane più elevato del margine di dumping accertato a titolo definitivo, tranne per una società mista cinese. Pertanto, dovrebbero essere imposti dazi corrispondenti ai margini di dumping accertati, tranne per la Fujian Hitachi Television Co. Ltd nei confronti della quale dovrebbe essere imposto un dazio sufficiente ad eliminare il margine di sottoquotazione. (31) Come illustrato nel punto 19, la Commissione ha deciso di stabilire un unico margine di dumping per tutti gli esportatori cinesi, fatta eccezione per le due imprese miste interessate e, pertanto, per dette società è stato istituito un unico dazio. Il Consiglio conferma queste conclusioni. I. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (32) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi riscossi a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano riscossi definitivamente fino a concorrenza dell'importo del dazio definitivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo avente una diagonale superiore a 15,5 cm e inferiore o uguale a 42 cm, anche se contengono, nello stesso involucro, una radio o un orologio, di cui al codice NC ex 8528 10 71 (codice Taric: 8528 10 71* 10), originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese. 2. L'aliquota del dazio, espressa in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 4,8 % per i prodotti originari di Hong Kong (codice addizionale Taric 8500) e al 15,3 % per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese (codice addizionale Taric 8506). Tuttavia ai prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati e venduti all'esportazione dalle società sotto elencate si applicano le seguenti aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto: Aliquota del dazio Codice addizionale Taric a) Hong Kong Cony Electronic Products Ltd: 3,1 8494 Hanwah Electronics Ltd: 4,8 8495 Kong Wah Electronics Enterprises Ltd: 3,1 8496 Koyoda Electronics Ltd: 4,6 8497 Luks Industrial Co. Ltd: 4,1 8498 Tai Wah Television Industries Ltd: 2,1 8499 b) Repubblica popolare cinese Fujian Hitachi Television Co. Ltd: 13,1 8504 Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd: 7,5 8505 3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi riscossi o depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 129/91 vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivo quando questa sia inferiore al dazio provvisorio e secondo l'aliquota del dazio provvisorio in tutti gli altri casi. Gli importi depositati eccedenti rispetto alle aliquote del dazio definitivo sono svincolati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 14 del 19. 1. 1991, pag. 31. (3) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 56.