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Document 31991R1967

REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/91 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1991 relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri

GU L 177 del 5.7.1991, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1967/oj

31991R1967

REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/91 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1991 relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri -

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1991 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/91 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1991 relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel corso della seconda tappa di adesione del Portogallo (2), le arence e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, sono soggette all'MCS a partire dal 1o gennaio 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90, è opportuno stabilire, per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per i periodi nei quali il mercato portoghese può considerarsi sensibile per detti prodotti ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento; che i massimali sono stati già fissati dal regolamento (CEE) n. 1437/91 (4) sino alla fine dell'anno 1991 per le cipolle e gli agli; che la determinazione di tali massimali deve tener conto di un aumento progressivo delle correnti di scambio tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, da un lato, e il Portogallo, dall'altro;

considerando che è opportuno stabilire l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3651/90, onde assicurare il corretto funzionamento del regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, dei codici indicati nell'allegato, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione e i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3651/90 sono stabiliti nello stesso allegato.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90 ammonta a 8 ecu per 100 kg di peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41. (4) GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 23.

ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Codice NC Designazione delle merci Periodo sensibile Massimale indicativo (in t) 0805 10 41

0805 10 45

0805 10 49 Arance 1. 12. 1991 29. 2. 1992 4 400 0805 10 41

0805 10 45

0805 10 49

0805 10 11

0805 10 15

0805 10 19

0805 10 21

0805 10 25

0805 10 29

0805 10 31

0805 10 35

0805 10 39 1. 3 31. 5. 1992 4 700 0808 10 91 Mele, ad esclusione delle mele da sidro 1. 9 31. 10. 1991 3 500 1. 11 31. 12. 1991 3 900 0808 10 93 1. 1 29. 2. 1992 8 400

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