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Document 31991R1909

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/91 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari dei paesi e dei territori d' oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1991/1992)

    GU L 170 del 29.6.1991, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1909/oj

    31991R1909

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/91 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari dei paesi e dei territori d' oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1991/1992) -

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/1991 pag. 0006 - 0007


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/91 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari dei paesi e dei territori d'oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1991/1992)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), prorogata dalla decisione 91/312/CEE (2), in particolare gli articoli 3 e 4 dell'allegato V,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'allegato V, della decisione 86/283/CEE prevede che il rum, il tafia e l'arak siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

    considerando che la Comunità ha definito con la decisione 86/47/CEE (3), prorogata da ultima dalla decisione 90/669/CEE (4), il regime applicabile agli scambi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese con i paesi e territori d'oltremare (PTOM); che questa decisione prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali che devono essere applicati da questi due Stati membri alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM;

    considerando che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici; che a tale quantitativo è applicato un tasso di incremento pari al 27 %; che il periodo contingentale si estende dal 1o luglio al 30 giugno;

    considerando che risulta dalle statistiche comunitarie di questi prodotti e dall'evoluzione negli anni dal 1988 al 1990 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei PTOM sono state effettuate nel 1989 per una quantità pari a 1126,49 ettolitri di alcole puro; che su questa base il volume del contingente ammonterebbe a 1430,64 ettolitri di alcole puro;

    considerando che per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE è tuttavia indicato aumentare il volume del contingente in questione al livello di 15 000 ettolitri di alcole puro;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

    considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

    Numero

    d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del

    contingente

    (in hl di alcole puro) Dazio

    contingentale 09.1621 2208 40 10

    2208 40 90

    2208 90 11

    2208 90 19 Rum, tafia e arak 15 000 esenzione

    2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE.

    3. Entro i limiti di questo contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e alla decisione 86/47/CEE.

    Articolo 2

    Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

    Articolo 4

    Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS

    (1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1. (2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95. (4) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 79.

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