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Document 31991R1158

Regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

GU L 112 del 4.5.1991, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2001; abrogato da 32001R0214

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1158/oj

31991R1158

Regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 04/05/1991 pag. 0065 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 1158/91 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1991 relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4), stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi gli acquisti di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del citato regolamento, in caso di sospensione dell'intervento in tutta la Comunità o in parte di essa, gli acquisti possono essere effettuati nell'ambito di una gara permanente; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione della procedura di aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, e il regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 890/91 (7), stabiliscono le norme generali e le modalità di acquisto del latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento; che la maggior parte delle disposizioni ivi contenute possono applicarsi anche nel quadro del presente regolamento, in particolare quelle attinenti alla qualità del latte scremato in polvere che può essere offerto per l'acquisto, il condizionamento e l'imballaggio; che è opportuno tuttavia adattare talune modalità alla procedura d'acquisto per aggiudicazione; che è per tale motivo necessario modificare le disposizioni all'età del latte scremato in polvere che può essere offerto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora si decida di procedere alla gara permanente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 777/87, viene pubblicato, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, al più tardi sei giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte, un bando di gara allegato al regolamento relativo all'apertura della gara permanente.

Può essere acquistato esclusivamente latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e) del regolamento (CEE) n. 625/78.

Articolo 2

Il termine per la presentazione delle offerte per le singole gare scade alle ore 12.00 del secondo e del quarto martedì del mese. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12.00 del primo giorno feriale successivo.

Articolo 3

1. Il concorrente può partecipare alla gara unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il latte scremato in polvere offerto deve essere stato fabbricato nel corso dei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nel caso di cui all'allegato III, lettera f), punto 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, tale periodo è fissato a 3 settimane;

- il concorrente deve impegnarsi per iscritto a rispettare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 625/78.

2. Gli interessati partecipano alla gara vuoi presentando un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, vuoi ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta.

3. Nell'offerta devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

b) il quantitativo offerto e il procedimento di fabbricazione del latte in polvere (spray o roller);

c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, franco deposito, espresso in ecu, con un massimo di due decimali;

d) il luogo dove il latte scremato in polvere è in deposito.

4. L'offerta è valida soltanto se:

a) riguarda un quantitativo minimo di 20 t;

b) è corredata dell'impegno di cui al paragragfo 1;

c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito il deposito cauzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per la gara in questione.

5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all'articolo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

Articolo 4

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna del latte scremato in polvere al magazzino indicato dall'organismo d'intervento entro il termine stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, costituiscono due requisiti fondamentali il cui rispetto è garantito attraverso la costituzione di un deposito cauzionale di 40 ecu per tonnellata.

2. Il deposito cauzionale è costituito nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute per ciascuna gara e in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si procede alla fissazione di un prezzo massimo d'acquisto in funzione dei prezzi d'intervento applicabili.

Si può decidere di non procedere alla gara.

Articolo 6

1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 5, valido per la gara in questione.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

L'organismo d'intervento rilascia immediatamente all'aggiudicatario un buono di consegna numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

a) il quantitativo da consegnare;

b) il termine per la consegna del latte scremato in polvere;

c) il magazzino al quale il burro deve essere consegnato. Si applica l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1014/68 e gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 625/78.

2. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro i ventotto giorni successivi al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata.

Le spese di scarico sulla banchina del magazzino sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine prestabilito, il deposito cauzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene acquisito e l'acquisto dei quantitativi residui annullato.

Articolo 8

Ai fini del presente regolamento, il giorno di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento corrisponde al giorno in cui il latte scremato in polvere entra nel magazzino frigorifero, il che non può avvenire prima del giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 9

Entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno dalla presa in consegna del latte scremato in polvere e scade il contoquarantesimo giorno successivo a tale data, l'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario , per ogni quantitativo consegnato, il prezzo indicato nell'offerta.

Articolo 10

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 625/78.

Articolo 11

Salvo specifiche disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8).

Articolo 12

La conversione in moneta nazionale del prezzo proposto nell'offerta, della cauzione di gara di cui all'articolo 4 e del prezzo massimo di cui all'articolo 5 si effettua applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (5) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4. (6) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (7) GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 21. (8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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