Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0803

    Regolamento (CEE) n. 803/91 della Commissione del 27 marzo 1991 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

    GU L 82 del 28.3.1991, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/803/oj

    31991R0803

    Regolamento (CEE) n. 803/91 della Commissione del 27 marzo 1991 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

    Gazzetta ufficiale n. L 082 del 28/03/1991 pag. 0035 - 0036


    REGOLAMENTO (CEE) N. 803/91 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1991 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 513/91 del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che fissa le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 3,

    considerando che, in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 513/91, è necessario stabilire il ritmo delle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia; che, alla luce dell'attuale situazione e delle previsioni di approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva, il quantitativo previsto può essere smaltito senza rischi di perturbazione del mercato, purché le importazioni non si concentrino in un periodo limitato di ogni campagna; che è opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione in base ad un calendario mensile;

    considerando che occorre prevedere delle norme per il rilascio di titoli d'importazione a garanzia della parità di accesso degli importatori di olio d'oliva al contingente di cui trattasi;

    considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 513/91, è d'uopo prevedere le misure necessarie per evitare sviamenti di traffico e miranti, in particolare, a garantire che, in caso di immissione in consumo dell'olio in Spagna e in Portogallo, sia riscosso il prelievo calcolato a norma degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione;

    considerando che l'olio importato dalla Tunisia non può eccedere un determinato quantitativo; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, ammesso a beneficiare del prelievo speciale di cui all'articolo 4 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ovvero del prelievo applicabile in Spagna e in Portogallo che risulta dall'applicazione del disposto degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione, può essere importato a decorrere dal 1° marzo di ciascuna campagna. I titoli di importazione sono rilasciati per un quantitativo massimo di 46 000 t per campagna.

    2. Il rilascio dei titoli è autorizzato, alle condizioni previste dal presente regolamento, nei limiti di 5 000 t al mese per i mesi di marzo, aprile ed ottobre e di 10 000 t al mese da maggio a settembre. Se nel corso di un determinato mese non viene interamente utilizzato il quantitativo autorizzato, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo previsto per il mese successivo, senza possibilità di ulteriori riporti. Articolo 2

    1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all'articolo 1 o del prelievo applicabile in Spagna e in Portogallo che ne deriva, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione, corredata di una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

    2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute. Tuttavia, non possono essere presentate domande nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.

    3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino all'esaurimento del contingente mensile e, in caso di rischio di esaurimento del contingente, autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

    4. Non appena sia stato raggiunto il massimale previsto dal protocollo addizionale, la Commissione è tenuta ad informare gli Stati membri.

    5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la settimana che inizi nel corso di un mese e termini il mese successivo deve essere considerata come facente parte del mese al quale appartiene il giovedì. Articolo 3

    I titoli di importazione di cui all'articolo 2 sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni campagna.

    In materia di cauzione e di termini per il rilascio dei titoli, si applicano relativamente ai titoli di importazione senza fissazione anticipata del prelievo, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione (4). Articolo 4

    1. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dall'articolo 1, instaurano un sistema di vigilanza in base al quale, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, in caso di spedizione verso un altro Stato membro di olio d'oliva di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri oppure sfuso, l'operatore deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che l'olio non è di origine tunisina.

    2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia spedito in un altro Stato membro, il documento comprovante il carattere comunitario delle merci reca la dicitura del prelievo riscosso all'atto di immissione in libera pratica e una delle seguenti diciture:

    - Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 513/91,

    - Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 513/91,

    - Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 513/91,

    - Elaiolado eisachthen apo tin Tynisia - Kanonismos (EOK) arith. 513/91,

    - Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 513/91,

    - Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 513/91,

    - Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 513/91,

    - Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 513/91,

    - Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) no 513/91.

    3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0.

    4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento comprovante il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo ottenuto applicando le percentuali previste dagli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione alla differenza tra il prelievo minimo per 100 chilogrammi in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e il prelievo riscosso all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità. Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

    Top