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Document 31991R0718
Council Regulation (EEC) No 718/91 of 21 March 1991 amending Regulation (EEC) No 3/84 introducing arrangements for movement within the Community of goods sent from one Member State for temporary use in one or more other Member States
REGOLAMENTO (CEE) N. 718/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri
REGOLAMENTO (CEE) N. 718/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri
GU L 78 del 26.3.1991, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 718/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991 pag. 0004 - 0005
REGOLAMENTO (CEE) N. 718/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1292/89 (5) si applica a decorrere dal 1° luglio 1985 per un primo periodo sperimentale di tre anni; considerando che l'applicazione del regime di circolazione intracomunitaria di merci è stata prorogata con regolamento (CEE) n. 1292/89; che con le modifiche apportate da tale regolamento al predetto regime è stata garantita la corrispondenza tra la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto (6), e il regolamento (CEE) n. 3/84; considerando che nella sua attuale versione il regolamento (CEE) n. 3/84 non consente alle opere d'arte non accompagnate dai rispettivi autori o dai loro mandatari o ai tappeti che costituiscono campioni commerciali di beneficiare del regime; che questo stato di cose non soltanto costituisce un regresso rispetto alla situazione in atto prima del 1° luglio 1989, ma non tiene neppure conto del parallelismo con la direttiva 85/362/CEE; che occorre prevedere che detto regolamento si applichi anche in tali casi; considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, l'instaurazione progressiva del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata segnatamente la libera circolazione delle merci; considerando che l'applicazione di questa disposizione ha per effetto di rendere priva di oggetto la procedura del regime di circolazione intracomunitaria temporanea; considerando che la modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 è nell'interesse dei cittadini; che è opportuno pertanto applicarla al più presto. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3/84 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1 bis: - il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) le pelli di pellicceria confezionate, le pietre preziose, i tappeti eccettuati quelli che costituiscono campioni commerciali presentati in quanto tali e gli oggetti di gioielleria; » - la lettera e) è soppressa. 2) All'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti: « Il presente regolamento è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90 (*). La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le necessarie disposizioni transitorie. (*) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente G. WOHLFART (1) GU n. C 204 del 15. 8. 1990, pag. 15. (2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990 e decisione del 20 febbraio 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 56. (4) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 130 del 12. 5. 1989, pag. 1. (6) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20.