Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0598

    Regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica

    GU L 67 del 14.3.1991, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/598/oj

    31991R0598

    Regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica

    Gazzetta ufficiale n. L 067 del 14/03/1991 pag. 0019 - 0020


    REGOLAMENTO (CEE) N. 598/91 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1991 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che si rende opportuna la fornitura di prodotti agricoli all'URSS, per migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione di tale paese tenendo conto delle diversità nelle situazioni delle Repubbliche, pur senza compromettere l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione in esame è preferibile dare la priorità allo smaltimento di tali prodotti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura dei prodotti stessi sotto forma di prodotti trasformati;

    considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di assistenza umanitaria e deve pertanto essere fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

    considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti all'URSS nel quadro della presente azione; che, ferma restando la competenza della Corte dei conti in materia, è opportuno disporre che la Commissione possa effettuare controlli in loco delle operazioni di fornitura eventualmente con l'aiuto di organismi di controlli esterni;

    considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    La Comunità attua un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli all'Unione Sovietica, in appresso denominata « azione ». Le spese per l'azione sono limitate a 250 milioni di ecu di bilancio. Articolo 2

    Per l'attuazione dell'azione:

    1) la Comunità provvede alla cessione gratuita all'URSS di prodotti agricoli disponibili in seguito a misure d'intervento; in caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato comunitario;

    2) la fornitura viene finanziata dalla Comunità e aggiudicata mediante gara. Le spese di trasporto sono a carico della Comunità, sempreché i prodotti non vengano presi in consegna nel territorio comunitario dal paese beneficiario dell'azione. Tali spese possono comprendere la trasformazione dei prodotti mobilitati ai sensi del punto 1);

    3) in via eccezionale, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, la Commissione può assegnare la fornitura in base a trattativa privata;

    4) i prodotti forniti nell'ambito dell'azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari. Articolo 3

    Il valore dei prodotti ceduti all'URSS da contabilizzare è fissato secondo la procedura all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5). Articolo 4

    La Commissione provvede al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché dell'applicazione dei criteri adottati nella distribuzione dell'aiuto alla popolazione. Articolo 5

    1. L'esecuzione dell'azione è affidata alla Commissione.

    2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura seguente:

    La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dai rappresentanti della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    - la Commissione differisce di due mesi a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino. Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS (1) GU n. C 22 del 30. 1. 1991, pag. 10. (2) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 30 gennaio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

    Top