This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R0288
Commission Regulation (EEC) No 288/91 of 6 February 1991 amending Regulation (EEC) No 3007/84 laying down detailed rules for the application of the premium for producers of sheepmeat
REGOLAMENTO (CEE) N. 288/91 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine
REGOLAMENTO (CEE) N. 288/91 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine
GU L 35 del 7.2.1991, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 288/91 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine -
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 07/02/1991 pag. 0012 - 0012
REGOLAMENTO (CEE) N. 288/91 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine; che le modalità di applicazione relative a tale premio sono state definite con il regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/90 (4); considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri devono comunicare alcune informazioni in merito alle domande di premio presentate per ciascuna campagna; che è opportuno, per adeguare l'elaborazione delle statistiche ufficiali nel settore delle carni ovine e caprine, che le suddette informazioni siano messe a disposizione anche degli istituti nazionali incaricati di elaborare le statistiche; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84 è aggiunto il seguente comma: « i dati di cui al primo comma sono messi a disposizione, a loro richiesta, degli istituti nazionali incaricati dell'elaborazione delle statistiche ufficiali nel settore delle carni ovine e caprine. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (4) GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag. 15.