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Document 31991R0283
Council Regulation (EEC) No 283/91 of 4 February 1991 suspending tariff concessions and increasing the duties applicable under the common customs tariff to certain products falling within CN code 5607
Regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991 recante sospensione di concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti del codice NC 5607
Regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991 recante sospensione di concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti del codice NC 5607
GU L 35 del 7.2.1991, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/11/1997; abrogato da 397R2308
Regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991 recante sospensione di concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti del codice NC 5607
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 07/02/1991 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 283/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 recante sospensione di concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti del codic NC 5607 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il Brasile, principale fornitore di taluni prodotti del codice NC 5607, ha istituito una tassa di esportazione del 13 % sulla sisal greggia; considerando che questo provvedimento danneggia notevolmente i produttori comunitari interessati e rimette in questione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); considerando che le consultazioni avviate tra il Brasile e la Comunità a norma dell'articolo XXII del GATT non hanno sortito risultati; considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'articolo XXVIII del GATT, una parte contraente ha il diritto di modificare o di sospendere qualsiasi concessione nel proprio elenco; considerando che i negoziati tra la Comunità e il Brasile, previsti all'articolo XXVIII del GATT, non hanno sortito alcuna soluzione soddisfacente del problema; considerando che, nell'attuale situazione, occorre ricorrere a tali disposizioni; considerando che è quindi opportuno sospendere l'applicazione delle concessioni per taluni prodotti del codice NC 5607 e aumentare i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti; che occorre modificare quindi il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 della Commissione (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue: Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi Unità supplementare autonomi (%) convenzionali (%) 1 2 3 4 5 5607 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: 5607 10 00 (invariato) (invariato) (invariato) (invariato) di sisal o di altre fibre tessili del genere Agave: 5607 21 00 Spago per legare 16 (1) 12 (2) 5607 29 alltri: 5607 29 10 aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro) 16 (1) 12 (2) 5607 29 90 aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro) 16 (1) 12 (2) (1) Il dazio autonomo applicabile ai prodotti a base di sisal è fissato al 25 %. (2) I dazi convenzionali all'importazione dei prodotti a base di sisal non sono applicabili. Articolo 2 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti del genere di quelli contemplati nel presente regolamento può essere subordinata alla presentazione di un titolo che ne giustifichi l'origine. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (4). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.