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Document 31991D0538

    91/538/CEE: Decisione della Commissione del 7 maggio 1991 relativa al Fondo per la salute e la produzione animale in Belgio (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

    GU L 294 del 25.10.1991, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/538/oj

    31991D0538

    91/538/CEE: Decisione della Commissione del 7 maggio 1991 relativa al Fondo per la salute e la produzione animale in Belgio (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 294 del 25/10/1991 pag. 0043 - 0046


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1991 relativa al Fondo per la salute e la produzione animale in Belgio (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede) (91/538/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisca la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 21,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (4), in particolare l'articolo 24,

    dopo aver invitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, a presentare le loro osservazioni (5), tenuto conto di queste ultime,

    considerando quanto segue:

    I

    (1) Alla fine del 1986, la Commissione ha deciso di procedere ad un esame globale di tutte le imposte a destinazione specifica riscosse negli Stati membri nei settori dell'agricoltura e della pesca, nonché all'esame dell'utilizzazione di tale gettito, soprattutto come aiuti. Per ottenere tali informazioni, nel 1987 è stata trasmessa a tutti gli Stati membri una lettera tipo. Le autorità belghe hanno risposto a questa richiesta con lettera del 7 giugno 1988. Con lettera del 10 aprile 1989, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità belghe; queste ultime hanno risposto con lettera del 6 luglio 1989.

    (2) Le misure in parola sono state istituite con la legge del 24 marzo 1987 relativa alla salute degli animali, in particolare articolo 32, paragrafo 2, e con il regio decreto dell'11 dicembre 1987 relativo ai contributi obbligatori al Fondo per la salute e la produzione animale.

    Il Fondo ha lo scopo di contribuire a finanziarie le indennità, le sovvenzioni ed altre prestazioni riguardanti la lotta contro le malattie degli animali ed il miglioramento dell'igiene, della salute e della qualità degli animali e dei prodotti animali. Il Fondo è in parte alimentato da contributi obbligatori. L'importo di questi ultimi è stato stabilito dal regio decreto dell'11 dicembre 1987.

    (3) A norma degli articoli 2 e 3 di detto decreto, trattasi di:

    - un contributo obbligatorio, a carico dei macelli, di 315 franchi belgi per bovino macellato, 105 franchi belgi per vitello macellato e 20 franchi belgi per suino macellato;

    - un contributo obbligatorio, a carico degli esportatori, di 315 franchi belgi per bovino vivo esportato, 105 franchi belgi per vitello vivo esportato e 20 franchi belgi per suino vivo esportato (6).

    (4) I programmi in cui interviene il Fondo riguardano attualmente:

    - l'eradicazione della peste suina classica,

    - la lotta contro la brucellosi.

    II

    (5) Con lettera del 20 ottobre 1989, indirizzata al governo belga, la Commissione ha comunicato la decisione di avviare nei confronti di questi aiuti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, essendo gli aiuti in esame parzialmente finanziati attraverso contribuiti obbligatori che gravano anche sugli animali importati in provenienza dagli altri Stati membri. Inoltre, questi oneri sono da considerare come imposte interne discriminanti ai sensi dell'articolo 95 del trattato, poiché vanno esclusivamente a vantaggio dei produttori nazionali.

    Nel quadro di questa procedura, la Commissione ha ingiunto al governo belga di presentare le sue osservazioni.

    La Commissione ha ingiunto anche agli altri Stati membri, nonché agli interessati diversi dagli Stati membri, di presentare le loro osservazioni.

    Le osservazioni trasmesse dagli altri interessati sono state comunicate al governo belga con lettera del 12 aprile 1991, n. 10546.

    III

    (6) Con lettera del 20 novembre 1989, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che:

    a) risulta abusivo asserire che la riscossione dell'imposta è differita allo stadio che segue necessariamente il valico della frontiera da parte del prodotto importato, dato che l'elemento generatore è la macellazione e quindi l'importatore dell'animale vivo che rivende quest'ultimo ad un operatore belga non è soggetto all'imposta;

    b) anche qualora il contributo dovesse gravare sull'importazione, l'imposta è compatibile con l'articolo 95 del trattato e con la giurisprudenza della Corte di giustizia; infatti, il contributo viene prelevato al macello, indipendentemente dall'origine dell'animale. In una sentenza del 31 maggio 1979 [Denkavit, causa 132/78 (7)], la Corte di giustizia ha stabilito che per far parte di un regime generale di imposte interne, ed eludere così l'applicazione delle disposizioni che vietano tasse ad effetto equivalente a dazi doganali, l'onere cui è soggetta la merce importata deve colpire il prodotto nazionale e il prodotto importato identico con la stessa imposta al medesimo stadio di commercializzazione, e l'elemento generatore dell'imposta deve essere identico per entrambi i prodotti. Il contributo imposto alla macellazione risponde perfettamente a queste condizioni;

    c) per quanto riguarda l'interpretazione della sentenza n. 47/69 (8) della Corte di giustizia, nel caso specifico, quest'ultima ha motivato la propria decisione nei seguenti termini:

    Nella sua valutazione, la Commissione deve quindi considerare tutti gli aspetti diretti ed indiretti delle misure di cui trattasi, cioè non solo l'aiuto propriamente detto alle attività nazionali destinatarie, ma anche l'aiuto indiretto che può derivare dal sistema di finanziamento e dallo stretto nesso tra il volume del primo e il rendimento del secondo. Aumentando automaticamente l'entità dell'aiuto nazionale, di pari passo con l'aumento del gettito e della tassa e, più precisamente, della sua incidenza sui prodotti concorrenti importati, il sistema di finanziamento di cui è causa produce un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

    Tale motivazione non consente di condannare il contributo alla macellazione degli animali importati, istituito dal regio decreto incriminato.

    L'entità delle indennità e delle sovvenzioni erogate ai produttori nel quadro della lotta contro le malattie degli animali non è infatti connessa ai proventi dei contributi.

    In proposito va osservato che:

    i) le disposizioni legislative e ministeriali non fanno dipendere l'entità degli aiuti dai proventi dei contributi, bensì dalle esigenze della lotta sanitaria e dal valore degli animali macellati;

    ii) a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 della legge del 24 marzo 1987, i proventi dei contributi costituiscono soltanto parte del finanziamento del Fondo per la salute e la produzione animale; la parte fondamentale di tale finanziamento proviene dal bilancio del ministero dell'agricoltura;

    d) la lotta contro le malattie degli animali in Belgio rappresenta un vantaggio anche per i produttori degli altri Stati membri, soprattutto per quelli delle regioni limitrofe; è chiaro che il risanamento del bestiame belga costituisce una maggiore protezione per il bestiame dei paesi vicini; inoltre, gli animali importati sono soggetti a minori rischi sanitari grazie al risanamento del bestiame belga.

    (7) Con regio decreto del 23 novembre 1990, non notificato alla Commissione, le disposizioni che stabiliscono che i proventi dei contributi obbligatori vadano a favore del Fondo sono state prorogate a decorrere dal 1o gennaio 1991.

    IV

    (8) Omettendo di notificare questi aiuti allo stadio di progetto, le autorità belghe hanno mancato all'obbligo loro imposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

    Tali aiuti finanziati dai contributi obbligatori e da un contributo dello Stato sono tali da influire sugli scambi tra gli Stati membri e da falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, poiché favoriscono i settori interessati.

    (9) Tuttavia, alle azioni sanitarie avviate dal Fondo può applicarsi il disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Infatti, il programma di eradicazione della peste suina classica è stato introdotto in applicazione della direttiva 80/1095/CEE del Consiglio (9), modificata dalla direttiva 87/487/CEE (10), ed il programma di lotta contro la brucellosi è stato a sua volta introdotto in osservanza della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (11), modificata da ultimo dalla direttiva 91/13/CEE (12).

    (10) Tuttavia, questa conclusione non può essere accettata poiché gli aiuti in parola sono in parte finanziati attraverso imposte che gravano sui prodotti importati in provenienza da altri Stati membri.

    Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento di un aiuto di Stato mediante un'imposta a destinazione specifica obbligatoria costituisce un elemento essenziale di detto aiuto e, nella valutazione dello stesso, occorre esaminare alla luce del diritto comunitario sia l'aiuto sia il suo finanziamento.

    In tal senso, sebbene gli aiuti previsti siano compatibili sia per la loro forma che per la loro finalità, secondo la sentenza 47/69 della Corte di giustizia, il loro finanziamento attraverso imposte parafiscali che gravano anche sui prodotti comunitari importati ha comunque un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

    Detto effetto protezionistico sussiste indipendentemente dalla misura in cui i proventi del contributo obbligatorio contribuiscono al finanziamento dell'aiuto; il suo effetto non può essere annullato per il fatto che, come affermano le autorità belghe, tale cntributo rappresenta soltanto parte del finanziamento degli aiuti in parola. L'effetto protezionistico rimane anche se, come affermano dette autorità, l'entità degli aiuti non è connessa al gettito dell'imposta. Infatti, qualora detto contributo dovesse mancare, si presenta l'alternativa: o le risorse disponibili per finanziarie gli aiuti diminuiranno, oppure si dovrà aumentare il contributo statale o il contributo riscosso sugli animali prodotti in Belgio.

    (11) Occorre inoltre estendere il principio della non riscossione dell'imposta sui prodotti importati allo stadio della macellazione, in modo che l'esenzione alla frontiera non si traduca semplicemente in un trasferimento del versamento dell'imposta sui prodotti importati agli stadi successivi all'importazione.

    (12) Per il fatto che la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, si prefigge l'obiettivo fondamentale di imporre agli Stati membri speditori di bestiame (bovino e suino) l'obbligo di verificare il rispetto di una serie di misure sanitarie intese a garantire, fra l'altro, che gli animali esportati non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose, sul piano pratico le imposte succitate servono a finanziare aiuti a favore degli allevatori belgi.

    Va notato infine che tutti gli Stati membri, a norma delle direttive citate più sopra, hanno avviato programmi di eradicazione. L'affermazione delle autorità belghe secndo cui l'azione sanitaria va a vantaggio degli allevatori e dei commercianti dei paesi vicini è valida per tutti gli Stati membri, i quali sono tenuti, in forza di tali disposizioni comunitarie, ad adottare misure di eradicazione. Detta azione non può quindi consentire di riscuotere sugli animali importati in provenienza dagli altri Stati membri un'imposta intesa a finanziare queste azioni sanitarie in Belgio.

    (13) Inoltre, questi contributi obbligatori riscossi sugli animali importati allo stadio della macellazione vanno considerati come imposizioni interne discriminanti ai sensi dell'articolo 95 del trattato, poiché giovano esclusivamente ai produttori nazionali.

    Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (13) un tributo interno è tale da colpire i prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo più gravoso dei prodotti nazionali, qualora serva esclusivamente o principalmente al finanziamento di aiuti a vantaggio dei soli prodotti nazionali.

    Gli argomenti addotti dalle autorità belghe per quanto riguarda la conformità all'articolo 95 del trattato della riscossione dei contributi obbligatori all'atto della macellazione non possono essere quindi presi in considerazione, poiché non tengono conto dell'assenza dell'eventuale utile che gli importatori potrebbero trarre da azioni sanitarie finanziate parzialmente attraverso il gettito dell'imposta.

    (14) Pertanto, gli aiuti finanziati dal Fondo per la salute e la produzione animale, di cui al considerando 1, non possono essere considerati compatibili con il mercato comune a causa delle modalità di finanziamento e vanno quindi soppressi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti accordati dal governo belga nel settore dei bovini e dei suini, finanziati attraverso il contributo obbligatorio previsto dal regio decreto dell'11 dicembre 1987, relativo ai contributi obbligatori al Fondo per la salute e la produzione animale, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato e vanno quindi soppressi nella misura in cui il contributo obbligatorio colpisce, allo stadio della macellazione, anche i prodotti importati in provenienza dagli altri Stati membri.

    Articolo 2

    Il governo belga comunica alla Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarsi alla decisione stessa.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (5) GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 12. (6) Attualmente, gli importi ammontano, rispettivamente, a 630 franchi belgi per bovino macellato o esportato, a 200 franchi belgi per vitello macellato o esportato ed a 40 franchi belgi per suino macellato o esportato (regio decreto del 23. 11. 1990). (7) Raccolta 1979, pag. 1923. (8) Raccolta 1970, pag. 487. (9) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1. (10) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24. (11) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (12) GU n. L 8 dell'11. 1. 1991, pag. 26. (13) Causa 73/79 del 21. 5. 1980; Raccolta 1980, pag. 1533.

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