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Document 31991D0362

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l' allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all' articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE)

GU L 195 del 18.7.1991, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/362/oj

31991D0362

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l' allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all' articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1991 pag. 0046 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l'allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider (1), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento il programma comunitario si applica alle zone che rispondono ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1 e alle soglie fissate all'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento;

considerando che il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione una proposta concernente la Comunità autonoma delle Asturie e zone delle province Basche, in cui erano inclusi i territori municipali di Hernani e Etxebarria DE che rispondono ai requisiti sopra menzionati;

considerando che, in seguito ad un errore di trascrizione meccanografica, l'allegato della decisione 90/411/CEE della Commissione (2) non comprende il comune di Hernani e presenta una grafia erronea del comune di Etxebarria DE; che è pertanto necessario modificare detto allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 90/411/CEE è così modificato:

1) è inserito il comune di « Hernani » tra quelli di « Gabiria » e « Herrialde »;

2) il nome « Echebarria » è sostituito da « Extebarria DE »

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991. Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 23.

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