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Document 31991D0362
91/362/EEC: Commission Decision of 20 June 1991 amending the Annex to Commission Decision 90/411/EEC concerning the areas referred to in Article 3 (2) of Council Regulation (EEC) No 328/88 instituting a Community programme to assist the conversion of steel areas (Resider programme) (Only the Spanish text is authentic)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l' allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all' articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l' allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all' articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE)
GU L 195 del 18.7.1991, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l' allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all' articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1991 pag. 0046 - 0046
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica l'allegato della decisione 90/411/CEE relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/362/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider (1), in particolare gli articoli 3 e 4, considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento il programma comunitario si applica alle zone che rispondono ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1 e alle soglie fissate all'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento; considerando che il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione una proposta concernente la Comunità autonoma delle Asturie e zone delle province Basche, in cui erano inclusi i territori municipali di Hernani e Etxebarria DE che rispondono ai requisiti sopra menzionati; considerando che, in seguito ad un errore di trascrizione meccanografica, l'allegato della decisione 90/411/CEE della Commissione (2) non comprende il comune di Hernani e presenta una grafia erronea del comune di Etxebarria DE; che è pertanto necessario modificare detto allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 90/411/CEE è così modificato: 1) è inserito il comune di « Hernani » tra quelli di « Gabiria » e « Herrialde »; 2) il nome « Echebarria » è sostituito da « Extebarria DE » Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991. Per la Commissione Bruce MILLAN Membro della Commissione (1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 23.