Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0218

    91/218/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1991, relativo all'approvazione del piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentato dalla Repubblica ellenica (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    GU L 97 del 18.4.1991, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/218/oj

    31991D0218

    91/218/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1991, relativo all'approvazione del piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentato dalla Repubblica ellenica (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 097 del 18/04/1991 pag. 0024 - 0024


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1991 relativo all'approvazione del piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentato dalla Repubblica ellenica (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (91/218/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione 90/242/CEE, taluni Stati membri devono presentare un piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini, in conformità degli articoli 3, 4 e 5 della stessa decisione;

    considerando che, con lettera in data 27 settembre 1990, la Repubblica ellenica ha notificato alla Commissione un piano triennale di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

    considerando che dall'esame effettuato dalla Commissione è risultato che il piano è conforme alla decisione 90/242/CEE;

    considerando che ricorrono pertanto le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità; che è indicato, a proposito di tale questione, applicare il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

    Il piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentato dalla Grecia è approvato. Articolo 2

    Entro il 1o giugno 1991 la Grecia adotta le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1. Articolo 3

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123.

    Top