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Document 31991D0183

    DECISIONE DEL CONSIGLIO dell' 8 aprile 1991 per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri (91/183/CEE, Euratom)

    GU L 91 del 12.4.1991, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/183/oj

    31991D0183

    DECISIONE DEL CONSIGLIO dell' 8 aprile 1991 per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri (91/183/CEE, Euratom) -

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 12/04/1991 pag. 0057 - 0058


    DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 1991 per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri (91/183/CEE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto l'atto di adesione di Spagna e Portogallo, in particolare l'articolo 372, terzo comma,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

    vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere della Corte dei conti (3),

    considerando che le trasformazioni strutturali dell'agricoltura portoghese durante la prima tappa di adesione sono state finanziate in gran parte con i prelievi sui cereali, ai sensi degli articoli 270 e 277 dell'atto di adesione;

    considerando che, conformemente all'articolo 372, secondo comma dell'atto di adesione, i prelievi e gli importi compensativi « adesione » (ICA) vengono assegnati al bilancio comunitario a decorrere dalla seconda tappa, benché una serie di necessarie spese di adeguamento continuino a essere coperte dal bilancio nazionale;

    considerando che, conformemente all'articolo 372, terzo comma dell'atto di adesione, una restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati da quel paese alle importazioni di frumento tenero (codici NC 1001 90 91 e 99) dagli altri Stati membri potrebbe alleviare gli oneri finanziari che gravano sul bilancio nazionale ed agevolare in tal modo il proseguimento degli adeguamenti necessari nel settore dei cereali;

    considerando che conviene limitare tale restituzione alle quantità che coprono i fabbisogni tradizionali del consumo nazionale di frumento tenero (codici NC 1001 90 91 e 99) e che è necessario al tempo stesso definire le modalità della restituzione;

    considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (4) stabilisce che ogni Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato; che occorre prevedere le necessarie disposizioni per consentire al Portogallo di non accreditare gli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri;

    considerando che è necessario un dispositivo di controllo delle modalità della restituzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

    Gli importi compensativi « adesione », applicati dal Portogallo a partire dal 1o gennaio 1991 fino al 31 dicembre 1992 alle importazioni di frumento tenero (codici NC 1001 90 91 e 99) dagli altri Stati membri, vengono restituiti al Portogallo per una quantità massima di 400 000 tonnellate annue delle importazioni destinate al consumo nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 2. Articolo 2

    Il Portogallo accredita sul conto di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 88/376/CEE, Euratom, previa deduzione degli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero, nella quantità determinata all'articolo 1. Articolo 3

    Il Portogallo informa la Commissione delle misure prese per assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1.

    Il Portogallo informa la Commissione, mediante opportune annotazioni nell'estratto mensile previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, di tutti gli elementi di calcolo della deduzione di cui all'articolo 2. Articolo 4

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24. (2) Parere resol il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 21 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

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