Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3298

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/90 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1990 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    GU L 317 del 16.11.1990, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3298/oj

    31990R3298

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/90 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1990 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 16/11/1990 pag. 0019 - 0019


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/90 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 1990

    relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1990;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f e g da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.

    La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1990.

    Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

    (3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

    (4) GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

    Top