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Document 31990R2778

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2778/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DELLE SEMENTI DOPO L' UNIFICAZIONE TEDESCA

GU L 267 del 29.9.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2778/oj

31990R2778

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2778/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DELLE SEMENTI DOPO L' UNIFICAZIONE TEDESCA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0034 - 0035


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle misure provvisorie applicabili nel settore delle sementi dopo l'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 dispone, fra l'altro, la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo limitato, di inserire nella normativa comunitaria nei settori della politica agricola le disposizioni complementari e gli adeguamenti strettamente necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione tedesca prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità della Repubblica democratica tedesca; che tali disposizioni complementari e adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che, ex articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89 (3), può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 1546/75 della Commissione (4), il fatto costitutivo del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1o agosto successivo all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione; che il 1o agosto 1990 il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non faceva parte della Comunità; che gli aiuti comunitari non si applicano pertanto alla campagna di commercializzazione 1990/1991 per quanto riguarda le sementi raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre quindi autorizzare la Germania, per la campagna 1990/1991, a concedere aiuti alla produzione nazionale per talune sementi raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che per evitare distorsioni della concorrenza, gli importi dell'aiuto non possono però superare quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1240/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/90 della Commissione (6), per le specie comunitarie corrispondenti alle specie prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'ambito della campagna di commercializzazione 1990/1991 la Germania è autorizzata ad effettuare, per sementi raccolte nel 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, pagamenti nazionali corrispondenti agli aiuti alla produzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

2. L'importo del pagamento nazionale di cui al paragrafo 1 per una determinata specie non può superare l'importo dell'aiuto stabilito dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 1240/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 1979/90, per una specie corrispondente raccolta nei territori facenti parte della Comunità prima dell'unificazione tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, in seguito all'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.

(4) GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.

(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 36.

(6) GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 13.

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