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Document 31990R2776

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2776/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE VITIVINICOLO DA APPLICARE NEL TERRITORIO DELL' EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

GU L 267 del 29.9.1990, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2776/oj

31990R2776

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2776/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE VITIVINICOLO DA APPLICARE NEL TERRITORIO DELL' EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0231
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0231


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle misure transitorie nel settore vitivinicolo da applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'unificazione della Germania, l'efficacia del diritto comunitario è estesa ipso iure ai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca ove sino ad allora non vigeva la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2775/90 della Commissione (3), vengono adottate misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania e prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio; che occorre approvare talune disposizioni transitorie da applicare nei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania, modificando:

- il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1784/90 (5);

- il regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/90 (7);

- il regolamento (CEE)n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/89 (9);

- il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, recante modalità applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/89 (11);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il seguente trattino:

« - le cui aziende sono situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per quanto riguarda la campagna 1990/1991. »;

b) all'articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

« La produzione di uve, vini e altri prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, durante la campagna 1990/1991 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è oggetto di una valutazione statistica da parte delle autorità tedesche. »;

c) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« In deroga al disposto del primo comma, per la campagna 1990/1991 i commercianti la cui sede principale è nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca devono effettuare entro il 15 novembre 1990 le dichiarazioni in questione per i quantitativi da essi detenuti il 3 ottobre 1990. »

2. Il regolamento (CEE) n. 986/89 è modificato come segue:

a) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 6. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, fino al 31 agosto 1991 il trasporto di un prodotto vitivinicolo non confezionato può effettuarsi con un documento commerciale, qualora detto trasporto inizi dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »;

b) all'articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

« Gli articoli da 13 a 19 si applicano al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dal 1o settembre 1991. »

3. All'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 997/81 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 6. I vini e i mosti di uve originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui designazione e presentazione sono conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

La etichette recanti indicazioni conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (*) e del presente regolamento, possono essere utilizzate sino al 31 agosto 1991.

(*) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. »

4. All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2707/86 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3309/85, la cui designazione e presentazione è conforme alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non alle disposizioni del citato regolamento nonché del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Questa norma si applica anche ai prodotti ottenuti da partite costituite prima del 3 ottobre 1990 e il cui processo di elaborazione si è concluso dopo tale data, qualora la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni suindicate, siano conformi alle disposizioni vigenti nella Repubblica democratica tedesca prima di tale data.

Le etichette e altri elementi dell'etichettatura stampati o fabbricati prima del 3 ottobre 1990 e recanti indicazioni non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 31 agosto 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(3) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

(5) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 50.

(6) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.

(7) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 50.

(8) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

(9) GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 6.

(10) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.

(11) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 9.

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