Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2774

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2774/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

GU L 267 del 29.9.1990, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2774/oj

31990R2774

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2774/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0026 - 0027


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili nel settore degli ortofrutticoli dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che la proposta presentata al Consiglio lo scorso 21 agosto, relativa alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca, implica, per l'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi e per ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi della normativa comunitaria, una limitazione della compensazione finanziaria versata per gli interventi effettuati, determinata per ciascun prodotto in base ad una percentuale della produzione commercializzata nella campagna in corso, compresi i ritiri; che è necessario, a titolo conservativo, rendere applicabile provvisoriamente tale misura a partire dal 3 ottobre 1990 onde agevolare l'applicazione della decisione futura del Consiglio ed evitare spese pregiudizievoli per il settore;

considerando che la proposta presentata al Consiglio lo scorso 21 agosto prevede parimenti una deroga alla normativa concernente il risanamento della produzione comunitaria di mele, a causa delle particolari strutture di produzione che caratterizzano questo settore nel territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca; che, per i motivi suesposti, è opportuno applicare a titolo conservativo questa deroga fin dalla data dell'unificazione tedesca;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ciascuna organizzazione di produttori, riconosciuta a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (2) nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento è versata, per ogni prodotto, per una quantità di prodotti ritirati e conformi alle norme comuni di qualità che non superi il 10 % della produzione commercializzata, compresi i ritiri, sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio (3), la concessione del premio per l'estirpazione dei meleti è subordinata, per i frutteti situati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca all'impegno del beneficiario di estirpare o far estirpare entro il 1o aprile di un dato anno:

- nel caso di un frutteto con superficie compresa tra 50 e 99 ha, tutti i meli su una superficie di 25 ha e almeno il 20 % della superficie restante del frutteto;

- nel caso di un frutteto con superficie superiore a 99 ha, tutti i meli su una superficie di 50 ha e almeno il 20 % della superficie restante del frutteto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63.

Top