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Document 31990R2671
Commission Regulation (EEC) No 2671/90 of 17 September 1990 reintroducing the levying of the customs duties applicable to articles knitted or crocheted products of categories 4 (order No 40.0040) and 74 (order (No 40.0740) originating in Indonesia, to which the preferential tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 3897/89 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
GU L 254 del 18.9.1990, p. 58–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0058 - 0059
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per gli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia il massimale è fissato rispettivamente a 1 793 000 e 64 000 pezzi; che, in data 30 agosto 1990, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie, ha raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 21 settembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0040 // 4 (1 000 pezzi) // 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10 // Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia // 40.0740 // 74 (1 000 pezzi) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione artificiali esclusi quelli da sci // // // //