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Document 31990R2671

REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

GU L 254 del 18.9.1990, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2671/oj

31990R2671

REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0058 - 0059


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli oggetti a maglia delle categorie di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040) e n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia il massimale è fissato rispettivamente a 1 793 000 e 64 000 pezzi; che, in data 30 agosto 1990, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie, ha raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 settembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0040 // 4 (1 000 pezzi) // 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10 // Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia // 40.0740 // 74 (1 000 pezzi) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione artificiali esclusi quelli da sci // // // //

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