This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31990R2665
Commission Regulation (EEC) No 2665/90 of 17 September 1990 reintroducing the levying of the customs duties applicable to twine, cordage, ropes and cables, of synthetic fibres products of category 90 (order No 40.0900) originating in Hungary, to which the preferential tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 3897/89 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
GU L 254 del 18.9.1990, p. 50–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0050 - 0050
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per lo spago, le corde e le funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria il massimale è fissato a 36 t; che alla data del 30 agosto 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Ungheria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 21 settembre 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Ungheria: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0900 // 90 (tonnellate) // 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 // Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.