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Document 31990R2665

REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

GU L 254 del 18.9.1990, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2665/oj

31990R2665

REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0050 - 0050


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, alle corde e alle funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per lo spago, le corde e le funi di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (numero d'ordine 40.0900) originari dell'Ungheria il massimale è fissato a 36 t; che alla data del 30 agosto 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 settembre 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Ungheria:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0900 // 90 (tonnellate) // 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 // Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche

// // // // Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

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