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Document 31990R2408

REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/90 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1990 che istituisce una disposizione specifica per l'esportazione di talune carni bovine vendute nel quadro del regolamento (CEE) n. 1680/90

GU L 223 del 18.8.1990, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/08/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2408/oj

31990R2408

REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/90 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1990 che istituisce una disposizione specifica per l'esportazione di talune carni bovine vendute nel quadro del regolamento (CEE) n. 1680/90

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 18/08/1990 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0111


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1990

che istituisce una disposizione specifica per l'esportazione di talune carni bovine vendute nel quadro del regolamento (CEE) n. 1680/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1680/90 della Commissione (3), relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, prevede l'esportazione di determinate carni senza restituzione;

considerando che è d'uopo precisare che la spedizione nella Repubblica democratica tedesca non può essere considerata un'esportazione ai sensi della disposizione sopra riportata, tenuto conto delle norme del regolamento (CEE) n. 2252/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le carni bovine di cui all'allegato I, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1680/90, le spedizioni nella Repubblica democratica tedesca non sono considerate come esportazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 18.

(4) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 61.

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