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Document 31990R2205

REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune

GU L 201 del 31.7.1990, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2205/oj

31990R2205

REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1990 pag. 0009 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), ha stabilito il tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune; che l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevedono possibilità di deroghe volte a consentire l'applicazione di tassi di conversione più aderenti alla realtà economica; che è opportuno adeguare i criteri stabiliti per l'adozione delle suddette deroghe, affinché possa essere tenuto conto della diversità di determinate situazioni specifiche di mercato e dei rischi di perturbazione monetaria;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni di cui trattasi, è opportuno far direttamente riferimento, per il calcolo del tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultimo trattino, alle quotazioni dell'ecu stabilite nel quadro del sistema monetario europeo ed è altresì necessario redigere in maniera più precisa l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85;

considerando che, in considerazione del tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 1676/85, occorre adeguare le modalità di calcolo del divario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il riferimento al tasso di cambio di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 52/90 (5);

considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 contiene disposizioni che consentono di evitare, entro certi limiti, l'istituzione di importi compensativi monetari nel settore delle carni suine; che l'esperienza ha messo in luce la necessità di modificare tali disposizioni per ravvicinarle all'obiettivo perseguito, per assicurare il rispetto dei limiti in questione ed una maggiore stabilità nell'applicazione degli importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

IL regolamento (CEE) n. 1676/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria, si può derogare ai tassi di conversione agricoli secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, consentendo il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica. »

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - per le altre monete, in base alla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel corso di un periodo da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 12. »

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria, si può derogare al paragrafo 1, primo comma, secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, consentendo il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica. »

4) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Secondo la procedura prevista all'articolo 12 può essere stabilito un tasso di conversione specifico, aderente alla realtà economica, per la conversione degli importi espressi nella moneta nazionale di un paese terzo nella moneta nazionale di uno Stato membro. »

5) All'articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva i termini « importi che soddisfano le condizioni seguenti » sono sostituiti dai termini « importi che soddisfano le tre condizioni seguenti ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1677/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), alla percentuale che rappresenta, per la moneta dello Stato membro interessato, la differenza tra:

- il tasso di conversione agricolo, e

- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 12. »

2) Il testo dell'articolo 6 bis, punto 2) è sostituito dal testo seguente:

« 2) Il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato secondo la procedura prevista all'articolo 12 in modo da evitare l'applicazione di importi compensativi monetari.

Tuttavia, quest'adeguamento ha luogo:

- in modo che in nessun caso, relativamente allo Stato membro di cui trattasi, la differenza tra il divario monetario effettivo per il settore carni suine, da un lato e, dall'altro, il divario monetario effettivo per il settore dei cereali superi 8 punti;

- in modo da ridurre il rischio di variazioni frequenti ed economicamente ingiustificate degli importi compensativi monetari. »

3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

« L'importo compensativo monetario è convertito in base ai tassi bilaterali risultanti dai tassi centrali o, se del caso, dai tassi medi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 1) sono applicabili a decorrere dal 1o settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale)

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 22.

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