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Document 31990R2201

Regolamento (CEE) n. 2201/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 201 del 31.7.1990, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2201/oj

31990R2201

Regolamento (CEE) n. 2201/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1990 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0074


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 (4), ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che l'obiettivo fondamentale è di consentire che i prodotti ottenuti dalla trasformazione della materia prima comunitaria possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda le uve secche, per sensibilizzare il produttore ai requisiti dello smaltimento e della commercializzazione dei suoi prodotti e per migliorare la competitività degli stessi, occorre sostituire gradualmente il sistema esistente di aiuto alla produzione con un nuovo regime di aiuto concesso in funzione della superficie specializzata coltivata; che l'aiuto alla coltura è gradualmente introdotto, durante un periodo transitorio di quattro campagne, in compensazione della diminuzione dell'aiuto alla produzione; che occorre definire le condizioni di questa transizione; che occorre sopprimere gli aumenti mensili applicabili al prezzo minimo da pagare al produttore per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto;

considerando che occorre prendere in considerazione i produttori che non sono impegnati in un programma di lotta contro la fillossera; che occorre accordare loro un aiuto complementare;

considerando che per incitare ad uno smaltimento più rapido di taluni prodotti ed evitare così un ammasso prolungato che nuoce al mantenimento della qualità, occorre, da un lato, ridurre il prezzo minimo pagato dagli organismi ammassatori per il prodotto acquistato per l'intervento e, dall'altro, limitare, a decorrere dalla campagna 1994/1995, i quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto che possono essere acquistate dagli organismi ammassatori negli ultimi due mesi della campagna e diminuire il prezzo di acquisto di questi organismi; che occorre peraltro sopprimere il finanziamento dei costi per un ammasso troppo lungo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste per le uve secche agli articoli 6 e 6 bis, ai prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità si applica un regime di aiuto alla produzione. »

2) Nell'articolo 3, paragrafo 2 le parole « uva sultanina e » sono inserite prima di « uve secche di Corinto ».

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il prezzo minimo dei fichi secchi valido all'inizio della campagna è maggiorato ogni mese, a decorrere dal terzo mese della campagna, di un importo fisso corrispondente ai costi di ammasso durante il periodo restante della campagna. »

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

1. È accordato un aiuto per l'uva sultanina, le uve secche delle varietà Moscatel e le uve secche di Corinto, destinate alla trasformazione.

L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. Esso è fissato inoltre tenendo conto:

- della necessità di garantire il mantenimento delle superfici tradizionalmente destinate alle colture precitate,

- delle possibilità di smaltimento delle uve secche precitate.

L'importo dell'aiuto può essere differenziato in funzione delle varietà di uve nonché di altri fattori che possono avere ripercussioni sulle rese.

L'aiuto è introdotto gradualmente durante le campagne 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, conformemente all'articolo 6 bis.

2. Se le superfici specializzate destinate alla produzione di uve secche superano una superficie massima garantita comunitaria, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione seguente in funzione del superamento rilevato. La superficie massima tiene conto della media delle superfici destinate nella Comunità alle colture previste nel paragrafo 1, durante le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.

3. L'aiuto è pagato dopo il raccolto o se i prodotti sono stati seccati in vista della trasformazione.

4. A decorrere dalla campagna 1991/1992, i produttori che ripiantano la loro vigna per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti nel programma operativo contro detta malattia beneficiano, durante tre campagne, dell'importo dell'aiuto applicabile l'ultimo anno del periodo transitorio. Questo aiuto è fissato, conformemente alle decisioni comunitarie, tenendo conto anche dell'importo dell'aiuto accordato alle aziende che partecipano al programma operativo contro la fillossera. Il paragrafo 3 non è applicabile.

5. Si considera che l'aiuto alla coltura sia una misura di intervento destinata alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 (*).

6. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto, la superficie massima garantita e le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 22.

7. La Commissione constata l'eventuale superamento della superficie massima consentita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. »

5) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 6 bis

1. Il prezzo minimo da pagare al produttore per l'uva sultanina, le uve secche delle varietà Moscatel e le uve secche di Corinto è ridotto gradualmente durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994.

A decorrere dalla campagna 1990/1991 e fino alla campagna 1993/1994, detto prezzo è ridotto di 19,941 ecu/100 kg per campagna.

Esso non è più fissato a decorrere della campagna 1994/1995.

2. Durante le quattro campagne menzionate al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è fissato in modo da permettere lo smaltimento del prodotto comunitario. Per questa fissazione si tiene conto in particolare dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adattato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo di cui al paragrafo 1 ed, eventualmente, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati in modo forfettario, nonché del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 9.

L'aiuto è fissato in funzione del peso netto sul prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata ed il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti in modo forfettario.

L'aiuto è versato solo ai trasformatori che non trasformano un quantitativo di uve secche di queste varietà corrispondente ad una percentuale dei quantitativi acquistati. Esso non è versato per i quantitativi in questione.

L'aiuto è versato ai trasformatori solo per i prodotti trasformati che sono:

a) ottenuti a partire da una materia prima che è raccolta nella Comunità e per cui l'interessato ha pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 4;

b) conformi ai requisiti di qualità minima.

L'aiuto alla produzione non è più applicato a decorrere dalla campagna 1994/1995.

3. Durante le quattro campagne menzionate al paragrafo 1, l'aiuto per la coltura previsto all'articolo 6 è fissato anche per compensare la riduzione del prezzo minimo di cui al suddetto paragrafo.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le percentuali previste al paragrafo 2.

5. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 22 i requisiti di qualità minima di cui al paragrafo 2, quarto comma, lettera b) nonché le altre modalità d'applicazione del presente articolo. »

6) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. Gli organismi o le persone fisiche o giuridiche riconosciuti dagli Stati membri interessati, in appresso denominati « organismi ammassatori », acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare. Per quanto concerne l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, gli acquisti si effettuano entro i limiti che possono essere fissati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3. A decorrere dalla campagna 1994/1995, i quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati conformemente al paragrafo 2 non possono superare 27 370 t.

2. Gli organismi ammassatori acquistano:

- fichi secchi al prezzo minimo applicabile all'inizio della campagna,

- uva sultanina e uve secche di Corinto al prezzo minimo applicabile all'inizio della campagna in questione, diminuito del 15 % per la campagna 1990/1991, diminuito del 20 % durante le campagne 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994; a decorrere dalla campagna 1994/1995 i prodotti sono acquistati dagli organismi ammassatori al prezzo d'acquisto in vigore durante la campagna 1993/1994, diminuito del 5 %.

3. Lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori viene effettuato in condizioni che non compromettano l'equilibro del mercato e che garantiscano l'uguaglianza di accesso ai prodotti da vendere, nonché l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti.

Possono essere prese misure particolari per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali.

4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso. Tuttavia l'aiuto non è più versato oltre il periodo di diciotto mesi successivo alla fine della campagna nel cui corso il prodotto è stato acquistato.

5. All'organismo ammassatore è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi ammassatori e il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22. »

Articolo 2

Entro la fine della campagna 1993/1994 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure instaurate al titolo del presente regolamento, corredata, eventualmente, di proposte opportune.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 1.

(2) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

(3) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

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