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Document 31990R2025

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/90 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

    GU L 184 del 17.7.1990, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2025/oj

    31990R2025

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/90 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1990 pag. 0012 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/90 DELLA COMMISSIONE

    del 16 luglio 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2987/89 (6), i trasformatori devono presentare la domanda di concessione della compensazione finanziaria al competente organismo dello Stato membro entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine delle operazioni di trasformazione; che esigenze amministrative emerse in taluni Stati membri creano difficoltà nel rispetto di tale termine; che è pertanto opportuno portarlo a sessanta giorni, apportando i necessari adeguamenti;

    considerando che per il buon funzionamento del sistema del limite per l'intervento per i limoni occorre conoscere i quantitativi di limoni consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1035/77 nel periodo compreso tra il 1o marzo di un dato anno e il 28/29 febbraio dell'anno successivo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue:

    1) All'articolo 12, nei paragrafi 1 e 2, i termini « trenta giorni » sono sostituiti dai termini « sessanta giorni ».

    2) L'articolo 20 è modificato come segue:

    1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    « Gli Stati membri notificano alla Commissione entro i tre mesi successivi al termine della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto: »;

    2) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente comma:

    « Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di limoni conferiti all'industria di trasformazione nel periodo intercorrente tra il 1o marzo dell'anno precedente e il 28/29 febbraio dell'anno in corso, a norma del regolamento (CEE) n. 1035/77 ».

    Articolo 2

    Per la campagna di commercializzazione 1989/90, le domande di concessione della compensazione finanziaria vengono presentate entro:

    - il 15 luglio 1990 per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine,

    - il 31 luglio 1990 per i limoni.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

    (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

    (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

    (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

    (5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

    (6) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 10.

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