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Document 31990R1967

    Regolamento (CEE) n. 1967/90 della Commissione del 10 luglio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 79/88 che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci

    GU L 178 del 11.7.1990, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/1999; abrog. impl. da 399R1455

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1967/oj

    31990R1967

    Regolamento (CEE) n. 1967/90 della Commissione del 10 luglio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 79/88 che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci

    Gazzetta ufficiale n. L 178 del 11/07/1990 pag. 0013 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0055
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0055


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/90 DELLA COMMISSIONE

    del 10 luglio 1990

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 79/88 che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2323/88 (4), ha stabilito nell'allegato II le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci; che è stata registrata un'evoluzione nella domanda di peperoni di vari colori e di varie origini; che la normazione non deve costituire un ostacolo al commercio di prodotti di qualità e che occorre pertanto modificare le norme di qualità dei peperoni per tener conto di tale andamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CEE) n. 79/88 è modificato come segue:

    1) Nel capitolo V il punto A, « Omogeneità », è modificato nel modo seguente:

    - al primo comma è aggiunto il seguente testo:

    « Tuttavia, la mescolanza di peperoni dolci di vari colori è autorizzata nella misura in cui sia rispettata l'omogeneità dell'origine, del tipo commerciale, del calibro e della categoria di qualità e in cui il numero di peperoni dolci di ogni colore sia identico. »

    - il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    « Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad un chilogrammo, l'omogeneità del colore, del tipo commerciale e del calibro non è richiesta. Nella commercializzazione di peperoni dolci di vari colori, l'omogeneità dell'origine non è richiesta. »

    2) Nel capitolo VI, punto B « Natura del prodotto » il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    - « "Peperoni dolci" e l'indicazione del colore e/o dei colori dei frutti nel caso in cui il contenuto non sia visibile dall'esterno ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

    (3) GU n. L 10 del 14. 1. 1988, pag. 8.

    (4) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 38.

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