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Document 31990R1926

REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/90 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e chimici

GU L 174 del 7.7.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1926/oj

31990R1926

REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/90 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e chimici

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 07/07/1990 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/90 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e chimici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e chimici è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 31 dicembre 1990 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1990 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC (a) // Designazione delle merci // Volume del contingente (in tonnellate) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.2765 // ex 3901 90 00 // Copolimeri di etilene e di acido metacrilico, contenenti 8 % o più, ma non più del 12 % in peso di acido metacrilico, presentati sotto una delle forme di cui alla nota 6 (b) del capitolo 39 // 4 200 // 4 // 09.2727 // ex 3902 90 00 // Poli-alfa-olefine sintetiche, di viscosità non inferiore a 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) a 100 °C secondo il metodo ASTM D 445 // 2 200 // 0 // // // // //

(a) Codici Taric: 3901 90 00*97 e 3902 90 00*95 2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalla autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

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