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Document 31990R1758

REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/90 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1990 che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei foraggi essiccati e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

GU L 162 del 28.6.1990, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1758/oj

31990R1758

REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/90 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1990 che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei foraggi essiccati e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 28/06/1990 pag. 0022 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei foraggi essiccati e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3), ha adottato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dei foraggi essiccati da dividere per 1,001712 a decorrere dal 1o maggio 1990 nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1057/90 del Consiglio (4) ha fissato il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990; che il regolamento (CEE) n. 1192/90 del Consiglio (5) ha fissato detto prezzo per la parte rimanente della campagna 1990/1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (6), ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, è pari a:

- 169,99 ecu/t per la Spagna,

- 178,61 ecu/t per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(4) GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 11.

(5) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 42.

(6) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

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