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Document 31990R1359
Council Regulation (EEC) No 1359/90 of 14 May 1990 fixing the amount of aid in respect of silkworms for the 1990/91 rearing year
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991, L' IMPORTO DELL' AIUTO PER I BACHI DA SETA
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991, L' IMPORTO DELL' AIUTO PER I BACHI DA SETA
GU L 134 del 28.5.1990, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1991
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991, L' IMPORTO DELL' AIUTO PER I BACHI DA SETA
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0025 - 0025
REGOLAMENTO (CEE) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione; considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in questi due Stati membri; considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto indicato. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di allevamento 1990/1991 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato: - a 79,84 ecu per la Spagna e il Portogallo, - a 112,00 ecu per gli altri Stati membri. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48. (3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 31. (4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.