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Document 31990R1358

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1358/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991, GLI IMPORTI DELL' AIUTO PER IL LINO TESSILE E LA CANAPA, NONCHE L' IMPORTO RITENUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE INTESE AD INCENTIVARE L' UTILIZZAZIONE DELLE FIBRE DI LINO

GU L 134 del 28.5.1990, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1358/oj

31990R1358

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1358/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991, GLI IMPORTI DELL' AIUTO PER IL LINO TESSILE E LA CANAPA, NONCHE L' IMPORTO RITENUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE INTESE AD INCENTIVARE L' UTILIZZAZIONE DELLE FIBRE DI LINO

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0023 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 1358/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre di lino e di canapa e dei semi di canapa sul mercato mondiale, del prezzo degli altri prodotti naturali concorrenti, nonché del prezzo d'obiettivo dei semi di lino;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata secondo i criteri di cui allo stesso paragrafo al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per il lino tessile e la canapa in questi due Stati membri;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato:

a) per il lino:

- a 263,59 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;

- a 375 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri;

b) per la canapa:

- a 239,11 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;

- a 340 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi da ritenere dall'aiuto per il lino destinati al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissate:

- a 26,36 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;

- a 37,50 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1990.

Il prsente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 29.

(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

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