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Document 31990R1351

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1351/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA CEREALICOLA 1990/1991, IL PREZZO MINIMO DELLE PATATE CHE I FABBRICANTI DI FECOLA DEVONO PAGARE AI PRODUTTORI DI PATATE

GU L 134 del 28.5.1990, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1351/oj

31990R1351

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1351/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA CEREALICOLA 1990/1991, IL PREZZO MINIMO DELLE PATATE CHE I FABBRICANTI DI FECOLA DEVONO PAGARE AI PRODUTTORI DI PATATE

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna cerealicola 1990/1991, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1350/90 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 249,10 ecu per la campagna cerealicola 1990/1991.

Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (5).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

(2) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 15.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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