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Document 31990R1342

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA 1990/1991, L' IMPORTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI

GU L 134 del 28.5.1990, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1342/oj

31990R1342

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA 1990/1991, L' IMPORTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola ed ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario ed alle importazioni dei prodotti di sostituzione dei cereali figuranti nell'allegato D del succitato regolamento; che tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicoltura nella Comunità e dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, appare opportuno fissare, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità al livello qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,07 ecu/tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 5.

(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

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