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Document 31990R1342
Council Regulation (EEC) No 1342/90 of 14 May 1990 fixing the amount of the co-responsibility levy for cereals for the 1990/91 marketing year
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA 1990/1991, L' IMPORTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA 1990/1991, L' IMPORTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI
GU L 134 del 28.5.1990, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA 1990/1991, L' IMPORTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CEE) N. 1342/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 che fissa, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola ed ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario ed alle importazioni dei prodotti di sostituzione dei cereali figuranti nell'allegato D del succitato regolamento; che tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicoltura nella Comunità e dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, appare opportuno fissare, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità al livello qui di seguito indicato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,07 ecu/tonnellata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 5. (4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.