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Document 31990R1328
Council Regulation (EEC) No 1328/90 of 14 May 1990 amending Regulation (EEC) No 358/79 as regards sparkling wines produced in the Community as defined in point 15 of Annex I to Regulation (EEC) No 822/87 and Regulation (EEC) No 4252/88 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Communauty
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1328/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 358/79 RELATIVO AI VINI SPUMANTI PRODOTTI NELLA COMUNITA E DEFINITI AL PUNTO 15 DELL' ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 822/87 NONCHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 4252/88 RELATIVO ALL' ELABORAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI LIQUOROSI PRODOTTI NELLA COMUNITA
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1328/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 358/79 RELATIVO AI VINI SPUMANTI PRODOTTI NELLA COMUNITA E DEFINITI AL PUNTO 15 DELL' ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 822/87 NONCHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 4252/88 RELATIVO ALL' ELABORAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI LIQUOROSI PRODOTTI NELLA COMUNITA
GU L 132 del 23.5.1990, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1991; abrog. impl. da 391R1735
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1328/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 358/79 RELATIVO AI VINI SPUMANTI PRODOTTI NELLA COMUNITA E DEFINITI AL PUNTO 15 DELL' ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 822/87 NONCHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 4252/88 RELATIVO ALL' ELABORAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI LIQUOROSI PRODOTTI NELLA COMUNITA
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 23/05/1990 pag. 0024 - 0024
REGOLAMENTO (CEE) N. 1328/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 358/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2044/89 (5), e l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (6) fissano i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1990, una relazione relativa a tali tenori corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che va rinviata anche la scadenza del 1o settembre 1990 di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 358/79, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. La Commissione presenta al Consiglio anteriormente al 1o aprile 1991 e alla luce dell'esperienza acquisita una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte sulle quali il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1991.» 2) All'articolo 17, paragrafo 3 la data del 1o settembre 1990 è sostituita con la data del 1o settembre 1991. Articolo 2 Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 è sostituito dal testo seguente: «2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1991 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa nei vini liquorosi, corredata, se del caso, di proposte sulle quali il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1991.» Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 99. (2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 139. (5) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 8. (6) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.