EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31990R1305
Commission Regulation (EEC) No 1305/90 of 18 May 1990 on the definitive application of the guarantee limitation arrangements for sheepmeat and goatmeat for the 1989 marketing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/90 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1990 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/90 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1990 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989
GU L 129 del 19.5.1990, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/90 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1990 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 19/05/1990 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/90 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1990 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa; considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione (2); considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/88 della Commissione (3) ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1989; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (5), e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3817/88 per la campagna 1989 è corretto come segue: - Gran Bretagna: 5 % - resto della Comunità: 5 % Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69. (3) GU n. L 337 dell'8. 12. 1988, pag. 16. (4) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35. (5) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.