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Document 31990R1118
Commission Regulation (EEC) No 1118/90 of 30 April 1990 concerning the stopping of fishing for common sole by vessels flying the flag of Belgium
REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/90 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1990 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/90 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1990 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
GU L 112 del 3.5.1990, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/07/1990; abrogato da 390R2001
REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/90 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1990 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1990 pag. 0008 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/90 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1990 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 738/90 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1990; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 25 aprile 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1990. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 25 aprile 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 7.