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Document 31990R0753

    REGOLAMENTO (CEE) N. 753/90 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1990 relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carni ovine e caprine

    GU L 83 del 30.3.1990, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/753/oj

    31990R0753

    REGOLAMENTO (CEE) N. 753/90 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1990 relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carni ovine e caprine

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1990 pag. 0003 - 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 753/90 DEL CONSIGLIO

    del 26 marzo 1990

    relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carni ovine e caprine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, nel contesto dei recenti adattamenti dell'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine, è risultato opportuno adattare gli accordi di autolimitazione conclusi con alcuni paesi terzi in questo settore, per raggiungere una stabilizzazione delle importazioni e un miglioramento dei prezzi all'importazione;

    considerando che i negoziati svolti a questo proposito con i paesi terzi in questione hanno consentito di approdare alla conclusione di un accordo, in particolare con la Nuova Zelanda (1); che tale accordo prevede fino al 31 dicembre 1992, quale contropartita della Comunità, la sospensione totale del prelievo applicabile all'importazione di carni ovine e caprine;

    considerando che esistono accordi di autolimitazione con i principali paesi fornitori della Comunità o, in mancanza di essi, un regime autonomo equivalente; che detti accordi o detto regime sono tuttora oggetto di negoziati, in particolare quanto alle quantità da fissare;

    considerando che pare opportuno estendere detta sospensione, entro determinati limiti quantitativi, all'insieme dei paesi fornitori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia e in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (3), la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di carni ovine e caprine, del codice NC 0204, è sospesa fino al 31 dicembre 1992 entro i limiti quantitativi rispettivamente previsti dai suddetti accordi e dal suddetto regolamento.

    Articolo 2

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (4).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. O'KENNEDY

    (1) GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.

    (2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

    (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

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